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lunedì 28 febbraio 2011

Le scadenze fiscali della prima metà di marzo

Scadenza del 1.3.2011
Opzione IRAP

Adempimento: Comunicazione dell'opzione per determinare il valore della produzione netta ai fini Irap con le stesse modalità utilizzate dalle società di capitali
Soggetti: Societa' di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria
Modalità: Presentazione esclusivamente in via telematica.
Normativa di riferimento: - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 5-bis; - Provv. Agenzia delle entrate 31/03/2008Riferimenti: Legge

Scadenza del 2.3.2011

Contratti di locazione - Registrazione e versamento

Adempimento: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o la cui annualità decorre dal 1° febbraio. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.
Soggetti: Titolari di contratti di locazione
Modalità: A meno che non si ricorra alla registrazione telematica , prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.
Normativa di riferimento: - D.P.R. 26/4/1986, n. 131, artt. 5 e 17; - Risoluzione 04/01/2008, n. 2/E - Risoluzione 27/11/2006, n. 134/E - Circolare 16/11/2006, n. 33/E - Risoluzione 07/04/2005, n. 44/E - Risoluzione 07/10/2002, n. 320/E - Risoluzione 06/06/2002, n. 175/E - Risoluzione 20/02/2002, n. 52/E - Circolare 07/01/2002, n. 3/E
Codice tributo:
-107T (imposta registro contratto di locazione intero periodo); - 108T (imposta registro affitti fondi rustici); -112T(imposta registro contratto di locazione annualità successive); -114T(imposta registro per proroghe contratto di locazione); - 115T( imposta registro contratto di locazione prima annualità).
Sanzioni:Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.

Scadenza del 15.3.2011

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Adempimento: Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Soggetti: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 16/12/1991 n° 398
Modalità:
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.
Normativa di riferimento: - L. 16/12/1991, n. 398; - D.M. 11/02/1997; - L.13/05/1999 n. 133, art. 25; - D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9; - L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2; - Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E; - Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E; - Circolare 08/03/2000, n. 43/E.

venerdì 25 febbraio 2011

Scheda carburante «semplificata» per i professionisti

L’indicazione dei chilometri non è obbligatoria, a differenza di quanto previsto per le imprese

Sulla scia della recente sentenza emanata dalla Suprema Corte in materia di compilazione della scheda carburante per i veicoli aziendali (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947), pare utile analizzare la disciplina anche sotto il profilo dei professionisti.
Nonostante il DPR 444/97 disciplini la compilazione della scheda carburante per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL), effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte di tutti i soggetti IVA (nell’esercizio d’impresa, arte o professione), per alcuni aspetti occorre distinguere tra soggetti operanti nell’esercizio d’impresa e quelli esercenti arti e professioni.
L’obbligo di compilazione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica a tutti i contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.
Elemento in comune tra titolari di reddito d’impresa e professionisti è l’obbligo di indicare gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello e targa) e i dati del soggetto che acquista il carburante (denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA); tali elementi possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 444/97.
In relazione alla periodicità, si osserva che ciascun contribuente può scegliere liberamente se istituire una scheda mensile o trimestrale, non essendo correlata alla periodicità della liquidazione IVA.
Fermo restando quanto esposto, i professionisti sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. L’adempimento, che è ispirato a motivi di cautela fiscale, è diretto a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (in tal senso, CM 205/98 paragrafo 3.3).
La citata norma dispone, testualmente, l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa”.
Stante il tenore letterale della norma, è ormai consolidato l’orientamento in base al quale l’indicazione dei chilometri debba essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.
Si osserva altresì che, nonostante la CM 205/98 si limiti a riportare la lettera della norma senza fornire chiarimenti, l’esclusione per gli esercenti arti e professioni dall’obbligo di dichiarare i chilometri percorsi è espressamente prevista nella Guida dell’Amministrazione finanziaria Fisco e motori: istruzioni di guida” del 2006.
Obbligatoria la firma del distributore
All’atto di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):
- data del rifornimento;
- ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;
- denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);
- ubicazione dell’impianto di rifornimento;
- firma dell’esercente per convalida.
Riguardo a quest’ultima, la Corte di Cassazione ha affermato che l’apposizione della firma sulla scheda carburante da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione non rappresenta elemento meramente formale della scheda; piuttosto, avendo una funzione di convalida del rifornimento, la sottoscrizione costituisce elemento essenziale ai fini della legittima detrazione dell’imposta (in tal senso, si veda Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
È stato inoltre precisato che le schede carburanti devono essere complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento ammetta equipollente alcuno (Cass. 5 novembre 2008 n. 26539).

mercoledì 23 febbraio 2011

Prima casa in costruzione, IVA al 4% per le «migliorie»

Secondo l’Agenzia delle Entrate, trova applicazione l’aliquota agevolata se l’immobile conserva i requisiti «non di lusso»
Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 di ieri, 22 febbraio 2011.
Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa commissionava alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi sull’immobile abitativo che costituirà la sua prima casa. Egli concorda e gestisce direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione e il pagamento delle opere extra-capitolato che richiede.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso in oggetto, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione:
- sia alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile;
- sia alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extra-capitolato).
Per quanto riguarda il primo punto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, non vi sono difficoltà, atteso che l’applicabilità della aliquota IVA del 4% è pacificamente riconosciuta dalla norma nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso commissionati da cooperative edilizie.
Per quanto concerne, invece, le diverse prestazioni rese direttamente nei confronti del socio persona fisica e volte al miglioramento dell’abitazione, la risoluzione giunge, mediante un’interpretazione basata anche sulla ratio della norma agevolativa, a riconoscere la spettanza dell’aliquota del 4%.
Le migliorie si inseriscono nella costruzione
Infatti – rileva l’Agenzia – le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato. Invece, sono prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di inserire materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione.
In quest’ottica, pertanto, tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile e operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 a condizione che, però:
- il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;
- l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.
Inoltre – aggiunge l’Agenzia – le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dal fatto che, nella CM 30 novembre 2000 n. 219, sia stata riconosciuta la spettanza dell’aliquota IVA del 4% in relazione ai lavori di ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione, nell’ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in possesso dei requisiti di “prima casa”. In quella sede, infatti – ricorda l’Agenzia – la ratio era stata individuata nella finalità di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa. Tale idoneità – conclude l’Agenzia – ricorre certamente nel caso delle migliorie costruttive realizzate nel caso di specie.
 

martedì 22 febbraio 2011

Valida la cartella di pagamento notificata a un coniuge, anche se «inconsapevole»

Per la Cassazione, in caso di dichiarazione congiunta, in forza del vincolo solidale, il coniuge è comunque tenuto ad assolvere l’obbligazione tributaria
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Nel caso di dichiarazione congiunta, la tempestiva notifica al marito della cartella di pagamento non preclude la riscossione nei confronti della moglie, che non sapeva di essere titolare di un’attività perché le firme necessarie erano state falsificate dal marito. Nonostante ciò, in forza del vincolo solidale che lega i due coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta, la moglie ignara è comunque tenuta all’assolvimento dell’obbligazione tributaria.
In questi termini si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 3944 del 18 febbraio 2011.
La pronuncia trae origine da una particolare vicende tra due coniugi, che avevano costituito una società in accomandita semplice, gestita di fatto dal marito (che si presume, pertanto, socio accomandatario, anche se di ciò non vi è menzione nella sentenza), e per cui la moglie risultava socio accomandante. La società veniva poi dichiarata fallita ed una cartella di pagamento intestata alla moglie veniva notificata al marito.
La contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov., eccependo di non essere neppure a conoscenza del fatto che rivestisse la qualifica di socio accomandatante, atteso che il marito non l’aveva mai informata di ciò, e neppure l’aveva mai messa al corrente degli atti impositivi da lui ricevuti ma a lei intestati. Il coniuge, infatti, aveva falsificato la sua firma in diversi documenti, al fine di proseguire l’attività imprenditoriale e lasciandola completamente ignara di quel che accadeva.
I giudici di prime cure, però, respingevano il ricorso dalla contribuente, e la decisione veniva confermata anche dalla C.T. Reg.
Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione la moglie, denunciando la violazione dell’articolo 138 c.p.c., per aver i giudici d’appello erroneamente ritenuto valida la notifica al marito della sua cartella di pagamento, nonostante la contribuente non fosse neppure al corrente di essere socia accomandante della società e la sua firma fosse stata più volte falsificata dal marito, che l’aveva tenuta all’oscuro di tutto.
La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato. Richiamandosi a suoi precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi di dichiarazione congiunta, per effetto della solidarietà tra i due coniugi prevista dalla legge, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento e/o della cartella di pagamento impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; inoltre, la pendenza del processo tra il Fisco ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine decadenziale o prescrizionale riguardo alla moglie co-dichiarante (in tal senso, Cass. 27005/2007).
Consentiti però diritto di rivalsa e richiesta di risarcimento danni
Gli Ermellini hanno aggiunto, inoltre, che, nel caso di specie, la circostanza per cui il marito avesse nascosto alla moglie la prosecuzione, soltanto da parte sua, dell’attività fallita, non poteva certamente precludere al Fisco l’accertamento e la riscossione delle imposte dovute, ma poteva consentire, invece, il diritto di rivalsa nei confronti del marito. Così come il fatto che quest’ultimo avesse utilizzato il nominativo e la falsa sottoscrizione della moglie non poteva esimerla dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, ma poteva sicuramente costituire motivo di richiesta di risarcimento danni nel confronti del marito. Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della contribuente.
La Cassazione, l’anno scorso, sullo stesso tema, aveva deciso che la responsabilità solidale dei coniugi è riferita ai redditi di ciascuno di essi come accertati dall’Amministrazione finanziaria e successivamente iscritti a ruolo, sicché la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dall’accertamento, successivo alla dichiarazione congiunta, di un maggior reddito a carico del marito, e ciò anche qualora, dopo tale dichiarazione congiunta, sia intervenuta la separazione legale (cfr. Cass. nn. 20856/2010, 2021/2003, 4862/2002).
 

lunedì 21 febbraio 2011

Rimborso a seguito di sentenze delle Commissioni tributarie
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini ed alle modalità di rimbo­rso a seguito di sentenza delle Commissione tributaria (provinciale o regionale) favorevole al contribuente. Le soluzioni sono differenti a seconda dell'oggetto della sentenza.
In caso di sentenza che annulla un atto impositivo, l'ufficio resistente deve provvedere a rimbo­rsare quanto eventualmente versato in pendenza di giudizio subito dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza e senza che il contribuente debba notificare la sentenza o pre­sentare alcuna specifica richiesta od istanza.
In caso di sentenza favorevole al contribuente in una controversia avente ad oggetto il diniego espresso o tacito di rimborso di tributi (e relativi accessori) pagati spontaneamente, l'ufficio deve invece procedere al rimborso solo dopo che la sentenza è passata in giudicato.
Se però l'ufficio ha riconosciuto, in pendenza di giudizio, il diritto al rimborso, deve provvedervi senza attendere la sentenza, abbandonando di conseguenza il contenzioso.
Circ. AE 1° ottobre 2010 n. 49/E
 

Via libera alla compensazione dei ruoli

A partire dal 16 marzo, i contribuenti con ruoli scaduti non potranno utilizzare i crediti erariali in compensazione
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio, è stato finalmente pubblicato il decreto attuativo, previsto dal terzo periodo del primo comma dell’articolo 31 del DL 78/2010, che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali con la compensazione nell’ambito del modello F24.
Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso, la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali “blocca” la compensazione fino a quando il contribuente non assolve i debiti scaduti (anche se, in attesa dell’emanazione del decreto, è stata concessa la facoltà di procedere alla compensazione per la parte dei crediti eccedente tali ammontari).
A partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, quindi, i contribuenti con ruoli scaduti avranno il divieto di utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell’erario.
Il decreto attuativo fa riferimento alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, ma non stabilisce che cosa si debba intendere con l’accezione di “imposte erariali”: al riguardo la relazione illustrativa indica come si debbano ritenere oggetto di compensazione anche l’Irap e le addizionali ai tributi diretti, “similmente a quanto avviene nell’utilizzo del modello F24”.
Nel testo del provvedimento viene invece fatto esplicito riferimento al fatto che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione.
Il secondo comma dell’articolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interessi di mora, ma si ritiene che debbano essere ricompresi anch’essi.
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della compensazione, in base a quanto previsto dall’articolo 2, i contribuenti dovranno indicare nel modello F24, per ciascun pagamento effettuato tramite compensazione, la provincia dell’ambito di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare, mentre una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire i codici tributo da utilizzare.
Il decreto prevede inoltre che gli agenti della riscossione e l’Agenzia potranno stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel: il contribuente potrà quindi conferire al concessionario apposita autorizzazione all’invio del modello F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, procedendo così all’effettuazione della compensazione, oppure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista.
Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere.
Laddove si riscontrino versamenti eccedenti l’ammontare del debito, l’articolo 5 del provvedimento stabilisce che l’istanza per il rimborso non dovrà essere inoltrata all’Agenzia, ma direttamente al concessionario: a tal fine, la norma impone all’agente della riscossione la verifica presso l’amministrazione competente circa l’effettiva sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.
Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già esistenti nel sistema, ed al riguardo l’articolo 6 precisa come rimangano comunque in vigore le disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica.
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sabato 19 febbraio 2011


Deducibilità negata per le schede di carburante senza chilometri

Secondo la Suprema Corte, la compilazione «parziale» del documento determina l’indeducibilità del costo
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Con la sentenza n. 3947 di ieri, 18 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto dicarburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal DPR 444/97, compresi ichilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa.
La sentenza in esame, in realtà, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormaiconsolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante (quali appunto i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n.26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
Nella fattispecie oggetto della controversia, l’impresa aveva dedotto integralmente i costi relativi all’acquisto di carburante relativo a veicoli utilizzati per il trasporto benché non tutte le schede carburanti contenessero l’indicazione dei chilometri. I giudici della Commissione Regionale avevano convalidato tale comportamento affermando che, risultando depositate centinaia di schede carburante debitamente compilate, la ripetitività delle schede relative all’automezzo consentiva di ritenere deducibile il costo per il carburante anche per le schede che non contenevano l’indicazione della percorrenza, posto che risultava rispettato il requisito dell’inerenza. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione.
Riprendendo brevemente la disciplina generale della scheda carburante, si ricorda che gliacquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. CM 205/E/98).
Sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera dell’acquirente:
- gli estremi d’individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall’impresa costruttrice;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;
- per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In particolare, secondo la CM 205/E/98, § 3.3, occorre riportare il dato complessivo e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce la natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché la scheda carburanti possa rappresentare un costo deducibile, analogamente alla fattura.
È infatti evidente, continua la sentenza, la finalità antielusiva perseguita dal Legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità (es. indicazione della targa) sia dei “quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza”.
Pertanto, la correlazione tra la scheda carburante e la fattura esclude la possibilità di utilizzare qualsiasi elemento equipollente – quale la ripetitività assunta dalla C.T. Reg – dovendo essere documentata l’effettività del costo e non solo l’inerenza dello stesso.

venerdì 18 febbraio 2011

Per l’accertamento da studi non basta lo scostamento

Secondo la Cassazione, se il contribuente ne contesta i risultati, l’Ufficio deve fornire ulteriori elementi a supporto della pretesa impositiva
Non è legittimo l’atto impositivo fondato soltanto sulle risultanze dello studio di settore, puntualmente contestate dal contribuente e non ulteriormente supportate dall’Amministrazione finanziaria. È questa, in sintesi, la decisione assunta dalla Cassazione, con la sentenza n. 3923 del 17 febbraio 2011.
Un commerciante al dettaglio di articoli di cartoleria e cancelleria riceveva un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio, sulla base dei risultati derivanti da Ge.RI.CO, rettificava i suoi ricavi, determinando un maggior reddito ed una maggiore IVA dovuta.
Il contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov., eccependo che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo strumento presuntivo era soltanto del 7% e, inoltre, che tale divergenza era giustificata dalle dimensioni ridotte dell’esercizio commerciale, che non consentivano la completa esposizione dell’assortimento disponibile, oltre che dalla presenza, nelle vicinanze, di numerose altre attività specializzate nello stesso settore. Alla luce di tali argomentazioni, i giudici di prime cure accoglievano, dunque, il ricorso del contribuente.
Opponeva gravame l’Ufficio, e la C.T. Reg. si pronunciava a suo favore, stabilendo che, nell’ipotesi di accertamento fondato sui risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, spetta al contribuente allegare le circostanze idonee a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presuntivamente accertabili.
Il commerciante, allora, ricorreva per cassazione, censurando la decisione dei giudici regionali, che avevano ritenuto legittimo l’accertamento fondato soltanto sulle risultanze degli studi di settore, ancorché lo scostamento fosse molto ridotto (7%).
La Suprema Corte, richiamando l’ormai nota sentenza delle Sezioni Unite – n. 26635 del 2009 –, ha stabilito che gli studi di settore (così come i parametri) rappresentano un’elaborazione statistica idonea a provare il maggior reddito del contribuente, fintanto che questi non ne contesti puntualmente i risultati con allegazioni specifiche: in tale ipotesi, infatti, le risultanze degli studi di settore non sono più sufficienti, di per sé, a fondare la pretesa impositiva, occorrendo, invece, ulteriori elementi di supporto che devono essere provati dall’Amministrazione finanziaria e desunti dalla realtà economica dell’impresa. I Giudici di piazza Cavour, poi, riprendendo il testo della predetta sentenza del 2009, hanno ribadito la necessità del contraddittorio preventivo, atteso che è soltanto con esso che le presunzioni semplici che assistono gli studi di settore divengono qualificate e, pertanto, idonee a sostenere la pretesa impositiva. Infine, è stato ricordato che l’accertamento da studi di settore non può basarsi esclusivamente sullo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati ma deve necessariamente integrare la dimostrazione dell’applicabilità dello standard al caso concreto, e deve altresì recare le ragioni per cui siano state disconosciute le contestazioni opposte dal contribuente.
La decisione impugnata – secondo gli Ermellini – non aveva rispettato i principi poc’anzi illustrati, riconoscendo fondatezza ad un accertamento basato esclusivamente sul predetto scostamento, puntualmente contestato dal contribuente, e non sorretto da altri elementi. Conseguentemente, pertanto, i Giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso del commerciante e rinviato la causa ad altra sezione della C.T. Reg.
La Cassazione, con l’odierna pronuncia, ribadisce nuovamente che il solo scostamento dagli studi di settore non può essere sufficiente a fondare la pretesa erariale, giacché – come stabilito anche recentemente (cfr. Cass. 19609/2010) – occorrono altri elementi di supporto.
Studi validi solo se lo scostamento configura una “grave incongruenza”
È utile evidenziare, infine, che l’articolo 62-sexies del DL 331/1993 prevede che l’accertamento analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973, possa essere fondato sulle risultanze degli studi di settore soltanto qualora i ricavi presuntivi da essi desumibili costituiscano una “grave incongruenza” con quelli dichiarati dal contribuente. Pertanto, uno scostamento del 7%, come nel caso oggetto dell’odierna sentenza, non pare possa soddisfare una simile condizione. I giudici di merito, infatti, hanno riconosciuto una “grave incongruenza” in presenza di uno scostamento almeno pari al 25%-30% (si veda “Studi di settore «nulli» se lo scostamento è solo del 17%” del 10 febbraio 2011).
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giovedì 17 febbraio 2011

Sì del Senato al milleproroghe. L'abc del decreto
Voce per voce, i provvedimenti nel decreto milleproroghe alla luce del maxiemendamento del governo
A
ABRUZZO
Più tempo per versamenti e adempimenti fiscali. Il nuovo differimento prevede infatti la sospensione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011. La ripresa della riscossione delle rate non versate sarà disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una nuova proroga al 31 dicembre 2011 riguarda anche gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
ALLUVIONI
Per far fronte allo stato di emergenza sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, così ripartiti: 45 milioni per ciascuno degli anni alla Liguria, 30 milioni per ciascuno degli anni al Veneto, 20 milioni per ciascuno degli anni alla Campania e 5 milioni per ciascuno degli anni ai comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. È prorogata poi al 30 giugno la sospensione dei tributi per le zone del Veneto alluvionate.
ASSICURAZIONI
Le assicurazioni potranno sterilizzare le minusvalenze sui titoli governativi nel calcolo dei loro ratios di vigilanza fin dal bilancio 2010. È consentito alle imprese «tener conto del valore d'iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da stati dell'Unione Europea».
AUTOTRASPORTO
Prorogata a tutto il 2011 la possibilità per le imprese che esercitano autotrasporto in conto terzi di usufruire del fondo di garanzia Pmi anche per acquistare veicoli pesanti. I vettori sono esonerati dalla sanzione in caso di mancata indicazione del costo del gasolio in fattura. Slitta poi dal 16 febbraio al 16 giugno il termine per il versamento dei premi Inail.
B
BANCHE
Nel sistema bancario la perdita d'esercizio del bilancio individuale farà trasformare alcune attività della società in crediti d'imposta. Si tratta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e quelle immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non è rimborsabile o produttivo di interessi, ma può essere ceduto o utilizzato, senza limiti di importo. La trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci
C
CALAMITÀ NATURALI
I presidenti delle regioni colpite da calamità naturali, se non hanno disponibilità in bilancio per affrontare l'emergenza, possono deliberare l'aumento di aliquota delle addizionali o dei tributi propri, in deroga al blocco. Se non basta possono anche aumentare l'aliquota dell'accisa sulla benzina
CARTA ACQUISTI
Ritorna la carta acquisti (la social card) destinata alle famiglie in disagio economico, con una fase sperimentale di un anno, che sarà gestita dagli enti caritativi dei comuni con più di 250mila abitanti. Un decreto del Lavoro stabilirà le modalità di selezione degli enti destinatari e i criteri di attribuzione delle carte
CASE FANTASMA
Un altro mese per la denuncia delle case fantasma, sino al 30 aprile 2011. Ma non è solo un slittamento: ai ritardatari arriverà una rendita presunta, che sarà «notificata» con affissione all'albo pretorio (e non con notifica per posta). Per i ricorsi ci sono 60 giorni. Inoltre, la nuova rendita produrrà effetti dal 1° gennaio 2007, quindi con tutti gli arretrati di imposte e sanzioni, salva la possibilità dei contribuenti di dimostrare una diversa decorrenza (per esempio la costruzione dell'immobile in una data più recente).
CINEMA
Ogni spettatore verserà un euro di tassa sul prezzo del biglietto, esclusi i cinema di comunità ecclesiali o religiose. La tassa sarà applicata dal 1°luglio 2011 fino al 31 dicembre 2013, per finanziare le agevolazioni fiscali alla produzione cinematografica
CONI
Le federazioni sportive iscritte al coni saranno escluse dai tagli previsti per il 2011 dal decreto legge 78/2010, nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
CONCILIAZIONE
Prorogata al 20 marzo 2012 l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali. Il rinvio è limitato alle cause condominiali e a quelle per incidenti stradali causati dalla circolazione di veicoli e natanti
CONTRIBUTO UNIFICATO
Prorogata ancora di un anno l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro davanti alla Cassazione.
D
DEMOLIZIONI
Per tutto il 2011 sono sospese le demolizioni disposte a seguito di sentenza penale nella regione Campania. Purché si tratti di immobili esclusivamente adibiti ad abitazione principale da parte di persone che non abbiano altre soluzioni abitative. In ogni caso le demolizioni non vengono sospese se il comune o la Protezione civile abbiano riscontrato pericoli per la pubblica incolumità.
E
ENTI NON COMMERCIALI
Gli enti non commerciali che hanno una sede operativa in Molise, Sicilia e Puglia con un organico superiore alle 1.800 unità, nel settore della sanità privata, in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unità, avranno tempo fino al 31 dicembre 2011 per versare contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituto d'imposta, relativi agli anni da 2008 a 2011 senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.
F
FARMACIE
È retroattivo di due mesi l'ulteriore sconto sulle forniture farmaceutiche a carico del Ssn nella versione varata con la legge di conversione del Dl 78/2010, prevedendo che a partire dal 31 maggio 2010 nella corresponsione alle farmacie di quanto dovuto sarà trattenuta una quota pari all'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva e che le aziende farmaceutiche dovranno versare entro aprile 2011 all'entrata del bilancio dello Stato, in relazione alle stesse forniture, un importo dell'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto. Le somme - relative al periodo tra il 30 maggio e il 31 luglio 2010 - saranno calcolate sulla base di tabelle approvate dall'Aifa e definite per regione e per singola azienda.
FERROVIE
Il termine per la stipula dei contratti di servizio per i treni a media e lunga percorrenza di interesse nazionale – il cosiddetto «servizio universale» – sottoposti al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Trenitalia è prorogato al 31 marzo 2011
FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO
Dal 1° luglio scompare il meccanismo della tassazione sul «realizzato»e non più sul maturato. Il prelievo si applica sui proventi distribuiti ai partecipanti, in base al principio di cassa, con ritenuta del 12,5 per cento. I redditi derivanti da i fondi comunitari non armonizzati saranno assoggettati alla stessa forma di prelievo già prevista per quelli armonizzati (ritenuta secca del 12,5 per cento). Restano fuori i restanti fondi di diritto estero.
FOGLIO ROSA PER I MOTORINI
Arriva il foglio rosa anche per motorini e minicar, per il periodo compreso tra la prova teorica e quella pratica dell'esame di guida. Un decreto delle Infrastrutture stabilirà le procedure. La prova pratica di guida non potrà essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dal rilascio del foglio rosa e si potrà ripetere solo una volta l'esame di guida nel periodo di validità.
G
GRADUATORIE INSEGNANTI
L'efficacia delle graduatorie provinciali previste dalla Finanziaria 2007 è prorogata fino al 31 agosto 2012. Alle supplenze brevi (prima fascia) può accedere solo chi è iscritto nella graduatoria della provincia in cui ha sede la scuola richiesta. La norma «fa salvi» gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli inserimenti in coda alle graduatorie per chi cambia provincia: l'illegittimità della norma sembra però cancellare le possibilità di spostamento.
I
IAS
Sono introdotte norme di coordinamento tra i principi Ias/Ifrs e la disciplina contenuta nel codice civile, «con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio». A questo fine, i principi contabili internazionali omologati dalla Ue dopo il 31 dicembre 2010 potranno essere soggetti a disposizioni applicative con decreto del ministero della Giustizia. Quest'ultimo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento Ue.
L
LAVORO
Spostato dal 24 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 il termine per proporre l'impugnativa del licenziamento da parte dei lavoratori il cui contratto a tempo determinato è cessato prima dell'entrata in vigore del collegato lavoro. È esteso agli anni 2012, 2013, 2014 (inizialmente era previsto per il triennio 2009-2011) il cosiddetto esonero dal servizio del personale che sta per maturare la massima anzianità contributiva. È la possibilità prevista per i dipendenti della Pa, a cui manca poco tempo per raggiungere l'anzianità massima dei quaranta anni, di richiedere l'esonero dal servizio nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti il momento della maturazione dei requisiti. Questa disposizione non si applica al personale della scuola.
M
MANIFESTI ELETTORALI
Estesa alle violazioni commesse dopo il 28 febbraio 2010 la sanatoria per i manifesti elettorali abusivi. Chi ha affisso manifesti elettorali fuori dagli spazi consentiti in modo ripetuto e continuato può sanare il tutto pagando mille euro una tantum. I vecchi termini per il pagamento della sanzione slittano di un anno.
MUTUI
Il decreto milleproroghe favorisce le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari chiarendo che, nel caso di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento continuano ad assistere il rimborso del debito esistente alla data originaria di scadenza del mutuo, senza che sia necessario il compimento di alcuna formalità o annotazione. La norma si applica anche ai mutui sospesi dopo essere stati cartolarizzati.
O
ONERI DI URBANIZZAZIONE
Anche per il 2011 e il 2012 i comuni possono utilizzare fino al 75% delle entrate da permessi da costruire per il finanziamento delle spese ordinarie correnti. La nuova formulazione lascia "scoperto" solo il 2013, ultimo anno considerato dai bilanci triennali che vanno redatti entro il 31 marzo.
ORDINI PROFESSIONALI
I consiglieri degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri potranno restare in carico per un mandato in più.
P
PARCHI
I consorzi di funzione per la gestione degli enti parco evitano fino al 31 dicembre 2011 (oppure fino all'approvazione della legge regionale di riordino) l'abolizione prevista per tutti gli altri consorzi dalla Finanziaria 2010. Entro il 30 settembre 2011 deve essere istituito il parco naturale della Costa Teatina.
POLITICA LOCALE
Nei comuni con più di un milione di abitanti (Milano e Roma) i consigli comunali non subiscono il taglio da 60 a 48 membri previsto dal decreto enti locali del 2009; le giunte, che oggi non possono avere più di 12 componenti, a partire dal 1° marzo potranno contarne 16 (compreso il sindaco). Nelle città con più di 250mila abitanti, progressivamente considerate «città metropolitane», vengono reintrodotti i gettoni di presenza per i consiglieri di zona e di quartiere. Introdotti anche i permessi retribuiti per i consiglieri, che non possono superare il 25% dell'indennità prevista per il presidente.
PORTI
Le autorità portuali che, trascorsi cinque anni dall'assegnazione di fondi statali, non abbiano ancora pubblicato i relativi bandi di gara, perderanno, entro il 15 marzo 2011, queste risorse, che saranno redistribuite.
POSTE
Poste Italiane Spa potrà acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale delle banche, ma solo al fine di entrare nel capitale della banca per il mezzogiorno. Bancoposta sarà scorporata dalla società.
PROCREAZIONE ASSISTITA
Proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità predispone la relazione annuale per il ministro della Salute in base ai dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. Prevede inoltre che le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) inviino i dati richiesti al ministero della Salute.
Q
QUOTE LATTE
Slittano dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 i pagamenti delle rate delle multe arretrate relative allo sforamento delle quote latte, definiti dai piani di rateizzazione delle leggi 119/2003 e 33/2009.
R
RATEIZZAZIONE DI DEBITI FISCALI
I contribuenti che hanno ottenuto una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, in base all'articolo 19 del Dpr 602/1973, hanno diritto a un ulteriore differimento. Le dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà.
S
SFRATTI
Proroga senza complicazioni per gli sfratto degli inquilini appartenenti a famiglie "disagiate". Per beneficiare della proroga (fino al 31 dicembre 2011) gli inquilini devono trovarsi nei comuni ad alta tensione abitativa, con un reddito inferiore a 27mila euro, e devono avere nel proprio nucleo familiare persone ultra65enni, malati terminali o portatori di handicap o figli fiscalmente a carico. Per l'acconto 2012 non si tiene conto dell'esenzione Irpef e Ires sui redditi da locazione dei proprietari.
SOCIETÀ PUBBLICHE
Il termine per le dismissioni obbligatorie delle società pubbliche da parte dei comuni fino a 30mila abitanti (che non possono più detenere partecipazioni) e di quelli fino a 50mila (che ne possono detenere una) slitta al 31 dicembre 2013. Evitano del tutto le dismissioni le società che nel 2011/2013 abbiano mantenuto i bilanci in utile, e che negli esercizi precedenti non abbiano subito riduzioni di capitali o ripiani obbligatori in seguito a perdite di bilancio.
T
TASSA RIFIUTI
Per coprire integralmente i costi del servizio rifiuti, si possono aumentare le aliquote della tassa e della tariffa rifiuti, anche nei territori dove non è dichiarato lo stato di emergenza. In Campania comuni e province possono anche introdurre una maggiorazione all'addizionale sull'energia elettrica.
TRASFERIMENTI AI COMUNI
Entro il 31 marzo sarà assegnata ai comuni delle regioni a statuto ordinario una somma in acconto pari alla prima rata dei trasferimenti erariali che erano stati soppressi in virtù del federalismo fiscale. In questo modo viene evitato ai comuni l'obbligo di attendere almeno fino a giugno, quando potrebbe partire il nuovo meccanismo previsto dal decreto sul federalismo municipale. Per il 2011 sopravvive anche la compartecipazione delle province al gettito Irpef.
TV E STAMPA
È prorogato fino al 31 dicembre 2012 il divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione
W
WI FI
Slitta al 31 marzo 2011 l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi

Varata la definizione "europea" di stabile organizzazione

di Massimiliano Nicodemo*

*CL&CN - Studio Legale Tributario Aziendale - A cura di AVVOCATI24
In occasione della riunione del consiglio Ecofin del 18 gennaio 2011, i ministri dei 27 Stati dell'Unione hanno concordato le modifiche da apportare al Regolamento europeo n. 1777/2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva n. 2006/112/CE, del 28.11.2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, recentemente modificata dalla direttiva 2008/8/CE, del 12.2.2008.

Gli stessi hanno definito, per la prima volta, un concetto, di matrice “europea”, che qualifica la stabile organizzazione ai fini IVA, in linea con le indicazioni già fornite sull'argomento, negli ultimi anni, dalla Corte di Giustizia Europea.
Sotto la nuova accezione ricadono tutte le organizzazioni di dimensioni minime, insediate, in misura permanente, nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri.

Esse per potersi qualificare come stabili organizzazioni devono essere dotate di proprie risorse umane e tecniche, sufficienti a consentire loro di:

- ricevere ed utilizzare servizi da terzi;

- fornire servizi propri, oggetto dell'attività , in totale autonomia rispetto alla casa madre.

Ora, le prestazioni rese ad un soggetto passivo d'imposta si intendono eseguite nel luogo in cui questi abbia fissato la sede della propria attività economica.
Tuttavia, se i servizi sono forniti ad una stabile organizzazione del soggetto passivo, situata in un luogo diverso da quello in cui quest'ultimo ha la propria sede principale, il territorio di esecuzione degli stessi coincide con quello in cui è ubicata la stabile organizzazione.


In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, la prestazione deve intendersi recepita nel luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo cui essa è destinata.

Di contro, se la destinataria dei servizi non è soggetto passivo di imposta, per individuare il Paese ove scontare l'imposta sul corrispettivo della prestazione, occorre avere riguardo al luogo in cui il fornitore ha fissato la sede della propria attività economica o, in alternativa, la propria stabile organizzazione, oppure il domicilio o residenza abituale.

Nell'ambito dei servizi che possono essere forniti o ricevuti dalla stabile organizzazione, possono essere annoverate anche le prestazioni di noleggio a breve termine o quelle prestate per via elettronica, di cui agli artt. 56, par. 2, e 58, della Direttiva n. 2006/112/CE.

Le prime presuppongono il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

Le seconde includono, tra gli altri, i sevizi di fornitura di siti web e web-hosting, di gestione a distanza di programmi e attrezzature, di fornitura di software e relativo aggiornamento.

La nuova definizione di stabile organizzazione, inoltre, esplica la sua valenza anche nell'ipotesi derogatoria contemplata dall'art. 192 bis, della Direttiva n. 2006/112/CE.

A mente della previsione da ultimo richiamata, un soggetto passivo che disponga di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui sia debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Paese ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) egli effettua nel relativo territorio una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

b) la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

Quest'ultima disposizione produce un'inversione rispetto alle regole generali di individuazione del luogo di applicazione dell'imposta.
Ciò è reso possibile grazie all'insediamento di una stabile organizzazione, erogatrice di servizi e di beni, in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede principale del soggetto passivo d'imposta.

mercoledì 16 febbraio 2011

La manovra correttiva del 2010 all’esame dell’Agenzia

La circolare 4 delle Entrate rinvia a ulteriori interventi per affrontare le problematiche applicative del DL 78/2010
Con la circolare n. 4 di ieri, 15 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni di natura fiscale contenute nel DL 78/2010 (conv. L. 122/2010).
La circolare precisa subito, nella premessa, che le disposizioni contenute nel citato DL saranno oggetto di successivi interventi di prassi, destinati ad affrontare ulteriori problematiche interpretative ed applicative.
La rassegna delle disposizioni fiscali contenute nel DL 78 si suddivide, nella circolare, in 25 punti.
Rinviando a specifici interventi per le questioni di particolare interesse, vediamo alcuni degli argomenti affrontati.
Con riferimento all’accertamento, vengono riepilogate le nuove norme relative alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ex art. 18 del DL 78 (paragrafo 2 della circolare), alla riforma dell’accertamento sintetico di cui all’art. 22 (paragrafo 5), al contrasto del fenomeno delle alle imprese “apri e chiudi” e di quelle in perdita sistemica disciplinato dagli artt. 23 e 24 (paragrafo 6). In particolare, in merito alle imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio attività, la circolare evidenzia che la disposizione fa riferimento alle sole imprese (e non ai professionisti) e che il periodo rilevante è un anno solare (e non l’anno d’imposta).
Ulteriori commenti sono riservati all’art. 35 del DL, recante le modalità di accertamento nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale (paragrafo 15).
Riepilogate, tra le altre, le novità in materia di accertamento e di IVA
In ordine alle novità in materia di IVA, il paragrafo 4 della circolare è dedicato ai nuovi elenchi clienti-fornitori, mentre il paragrafo 9, rinviando a ulteriori approfondimenti sulla questione, ricorda la necessità di ottenere apposita autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).
In tema di immobili, il paragrafo 2 della circolare in esame si occupa della disposizione relativa all’aggiornamento del catasto.
Alle disposizioni antifrode e antiriciclaggio sono invece dedicati, rispettivamente, i paragrafi 16 e 17 della circolare.
In riferimento, invece, alle agevolazioni, il paragrafo 20 della circolare n. 4/2011 si sofferma sui benefici fiscali riconosciuti alle reti di imprese dall’art. 42 del DL 78/2010. L’agevolazione si sostanzia nella detassazione della quota parte di utili destinati da ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti comuni del programma di rete. Si tratta, tuttavia, di una sospensione d’imposta temporanea, in quanto la norma stessa prevede che gli importi corrispondenti a tali utili concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o nell’esercizio in cui viene meno l’adesione alla rete.
Il paragrafo 21 riguarda invece le agevolazioni ai fini IRPEF e IRAP per incentivare il rientro dei ricercatori e docenti residenti all’estero. previste dall’art. 44 del DL.
Restando in tema di IRPEF, si ricorda che l’art. 55 del DL 78/2010 afferma che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, potrà essere disposta la proroga del versamento degli acconti relativi al 2011 e al 2012, con l’obiettivo di immettere liquidità nel sistema delle famiglie (paragrafo 25 della circolare).
Sebbene la circolare non lo affermi, stante il chiaro tenore letterale del dato normativo, restano esclusi dalla facoltà di proroga gli acconti IRES e IRAP.
 

martedì 15 febbraio 2011

Accertamento bancario: «prova contraria» anche le dichiarazioni di terzi

Essendo valide soltanto come «elementi indiziari», però, non possono costituire da sole il fondamento della decisione
Per vincere la presunzione di cui all’art. 32 comma 2 del DPR n. 600/1973, è onere del contribuente dimostrare che i versamenti in conto corrente sono stati registrati in contabilità e i prelevamenti sono stati utilizzati per il pagamento di individuati soggetti beneficiari degli stessi.
Tuttavia, se un contribuente è in contabilità semplificata e utilizza un unico conto corrente, sia per l’esercizio dell’attività sia per le spese personali, per giustificare i prelevamenti riguardanti la sfera privata è sufficiente indicare il beneficiario del prelevamento effettuato in contanti o a mezzo assegno.
Questo il principio sancito dalla sentenza n. 262/05/10 della C.T. Prov. di Frosinone, depositata il 28 ottobre 2010.
In particolare, i Giudici di merito hanno chiarito che i prelevamenti relativi alla sfera privata non possono essere considerati ricavi se il contribuente indica il beneficiario e la motivazione del pagamento, atteso che, nell’ipotesi di conto corrente su cui transitano versamenti e prelevamenti non solo attinenti all’attività imprenditoriale o professionale, ma anche quelli attinenti alla vita quotidiana, “questi ultimi non possono di certo far presumere al Fisco l’occultamento di operazioni commerciali inerenti la propria attività”.
Ma l’aspetto, a mio avviso, più interessante della sentenza in commento è relativo all’utilizzo, sia nel procedimento amministrativo sia nella successiva fase giudiziale, delle dichiarazioni di terzi al fine di giustificare i movimenti di un conto corrente.
I giudici laziali, in sostanza, ribadiscono il principio in base al quale è ammessa la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’Amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, in un processo tributario, e che il valore probatorio di tali dichiarazioni è “solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione” (Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2000).
Tuttavia, per dare concreta attuazione ai princìpi del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale deve essere necessariamente riconosciuto anche al contribuente per garantire la parità delle “armi” processuali nonché l’effettività del diritto di difesa. Naturalmente, tali dichiarazioni non potranno avere valore di prova, bensì di “elementi indiziari”, che necessitano di essere valutati assieme ad altri elementi, non potendo da soli costituire il fondamento della decisione (Cass. n. 14960 del 22 giugno 2010).
Quindi è sostanzialmente pacifico che il contribuente abbia la possibilità di introdurre a proprio favore, in prima battuta nella fase endoprocedimentale e in seconda battuta nel processo tributario, dichiarazioni rese da terzi evidentemente rilasciate a proprio favore, il tutto con la consapevolezza che tali dichiarazioni assumono valenza probatoria di elementi indiziari e quindi liberamente valutabili dal giudice per giungere alla decisione della controversia.
Fra gli strumenti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Ci si potrebbe, però, chiedere come il contribuente possa “far entrare” nel procedimento la dichiarazione di un terzo rilasciata a proprio favore. Tra gli strumenti utilizzabili va annoverata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, “concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato” (art. 47 del DPR n. 445/2000). Infatti, le dichiarazioni rese all’Amministrazione (e alla Guardia di Finanza), tradotte nel processo verbale di constatazione, attestano quantomeno la provenienza dal soggetto che le ha rilasciate, mentre quelle rilasciate al contribuente, se non rilasciate in forma di scrittura privata autenticata o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, quindi, se non autenticate da un Pubblico ufficiale (art. 2702 c.c.), potrebbero anche non provenire dall’asserito sottoscrittore e, in ogni caso, non implicherebbero alcuna responsabilità per chi le produce e, eventualmente, per chi le abbia sottoscritte.
 
Fisco e contabilità

Oneri deducibili e detraibili - Risposte ai quesiti

  • L’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad una serie di quesiti in merito ad oneri deducibili e detraibili formulati dai Caf.


    Intermediazione immobiliare:

    possono essere detratti i costi per l’intermediazione immobiliare per l’acquisto della «prima casa», sostenuti prima della stipula di preliminare e rogito, a condizione che tali spese siano sostenute in occasione dell’acquisto dell’immobile.
    Il beneficio della detrazione viene meno se poi l’acquisto non viene concluso.


    Riconoscimento del titolo di studio estero:

    non sono detraibili, in quanto non assimilabili alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero.


    Spese di assistenza specifica:

    nel caso in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente (in tutto o in parte) tali spese, per poterle dedurre, deve integrare la fattura, annotandovi l’importo dallo stesso versato.


    Prestazioni sanitarie riabilitative:

    rientrano tra gli oneri detraibili le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti le professioni elencate nel D.M. 29.3.2001 (es. podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, ecc.) a condizione che tali prestazioni siano state prescritte da un medico.


    Interventi di risparmio energetico in edifici oggetto o meno di ampliamento:
    la detrazione del 55% non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio, essendo considerato «nuova costruzione»; diversamente, in caso di ristrutturazione senza demolizione e ampliamento, la suddetta detrazione compete solo per le spese relative alla parte esistente, rimanendo comunque esclusi gli interventi di riqualificazione globale dell’edificio.