Il pagamento del «ruolo» avviene con la compensazione
Lo scomputo può riguardare anche IRAP, addizionali e oneri accessori
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell’art. 31 del DL 78/2010 (c.d. manovra correttiva), annunciato ieri da un comunicato stampa del Dipartimento delle Finanze.
In particolare, si tratta del decreto ministeriale che rendepienamente operativo il regime di preclusione dell’autocompensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiore a 1.500 euro, già in vigore, con qualche limitazione, dal 1° gennaio scorso.
In particolare, si tratta del decreto ministeriale che rendepienamente operativo il regime di preclusione dell’autocompensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiore a 1.500 euro, già in vigore, con qualche limitazione, dal 1° gennaio scorso.
Stando alla bozza, l’art. 1 del DM statuisce che il pagamento delle somme iscritte a ruolopuò avvenire, anche parzialmente, mediante la compensazione dei crediti d’imposta ex art. 17 del DLgs. 241/97.
In sostanza, il contribuente che riceve un’iscrizione a ruolo relativa a imposte erariali (ad esempio IRPEF, IRES, IVA,
ecc.) può versarle utilizzando crediti d’imposta risultanti da dichiarazioni annuali o maturati in periodi d’imposta precedenti nelle more della presentazione della dichiarazione, nel modello F24.
Sono oggetto di compensazione, secondo quanto precisato dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette.
In sostanza, il contribuente che riceve un’iscrizione a ruolo relativa a imposte erariali (ad esempio IRPEF, IRES, IVA,
ecc.) può versarle utilizzando crediti d’imposta risultanti da dichiarazioni annuali o maturati in periodi d’imposta precedenti nelle more della presentazione della dichiarazione, nel modello F24.
Sono oggetto di compensazione, secondo quanto precisato dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette.
Ai sensi dell’art. 2 del DM in esame, il pagamento mediante la compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo. Confermando quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2011, il citato art. 2 precisa che tra gli oneri accessori sono compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente alla riscossione.
È altresì stabilito che il pagamento tramite compensazione è ammesso anche per leimposte erariali la cui riscossione è affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.
Sulla base di quanto affermato dal comunicato stampa del Ministero, saranno quindi oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
È altresì stabilito che il pagamento tramite compensazione è ammesso anche per leimposte erariali la cui riscossione è affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.
Sulla base di quanto affermato dal comunicato stampa del Ministero, saranno quindi oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Con riferimento alle modalità di effettuazione dei pagamenti, l’art. 3 del DM prevede che sia indicata nel modello F24 la Provincia dell’ambito di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta a carico.
I codici tributo necessari saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia.
I codici tributo necessari saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia.
Compensazioni parziali con regole “ad hoc”
In caso di compensazioni “parziali”, ossia qualora il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente deve comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza di comunicazione, l’imputazione viene decisa direttamente dall’agente a partire dalle rate più remote, nel rispetto dell’art. 31 del DPR 602/73 (art. 4 del DM).
Nel caso in cui il pagamento avvenga in misura eccedente rispetto al dovuto, l’agente della riscossione provvede al rimborso previa apposita istanza da parte del contribuente.
Inoltre, prima di procedere al rimborso, l’agente verifica presso la Pubblica Amministrazione competente l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione.
Inoltre, prima di procedere al rimborso, l’agente verifica presso la Pubblica Amministrazione competente l’effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione.
Da ultimo, il decreto ricorda che restano ferme le disposizioni:
- previste in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, di cui all’art. 10 del DL 78/2009;
- relative all’obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente in modalità telematica, per i soggetti titolari di partita IVA.
- previste in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, di cui all’art. 10 del DL 78/2009;
- relative all’obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente in modalità telematica, per i soggetti titolari di partita IVA.
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