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mercoledì 18 maggio 2011

Detrazione del 36%, abolita la comunicazione di inizio lavori

Il DL Sviluppo ha soppresso gli obblighi dell’invio al Centro operativo di Pescara e dell’indicazione in fattura del costo della manodopera
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In relazione alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’art. 7, comma 2 del DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato nella G.U. n. 110 di venerdì scorso, sopprime:
- l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara;
- l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera.
In merito all’abolizione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, la lett. q) del citato art. 7, comma 2, modificando l’art. 1, comma 1, lett. a) del DM 18 febbraio 1998 n. 41, dispone che, ai fini dell’agevolazione in questione, è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori ed in particolare:
- i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento;
- nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (la locuzione utilizzata dal decreto appare generica e non viene specificato quali siano gli ulteriori dati che devono essere indicati nella dichiarazione).
Alcuni dati vanno ora indicati nella dichiarazione dei redditi
Dovranno essere conservati ed esibiti, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento dovrebbe chiarire se i documenti che costituivano allegati obbligatori alla comunicazione di inizio lavori (soppressa) rientrino comunque tra quelli da conservare ed esibire su richiesta degli uffici a cura del contribuente, unitamente alle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per gli interventi agevolati ed alla ricevuta dei bonifici di pagamento, per cui l’obbligo di conservazione è stabilito, ora come allora, dall’art. 1, comma 1, lett. b) del DM 18 febbraio 1998 n. 41.
In relazione alla soppressione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, si osserva che tale obbligo è stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 4 luglio 2006 (si veda l’art. 35, commi 19 e 20 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248) ed è stato in seguito confermato dall’art. 1, comma 388 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), in relazione alla proroga dell’agevolazione per l’anno 2007, dall’art. 1 comma 19 della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in relazione alla proroga dell’agevolazione per gli anni 2008-2010 (e 2011) e dall’art. 2, comma 10, lett. a) e b) della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010), in relazione alla proroga dell’agevolazione per l’anno 2012.
Poiché il DL n. 70/2011 abroga l’art. 1, comma 19 della L. n. 244/2007, sembrerebbe che per le spese sostenute in relazione a fatture emesse tra il 4 luglio 2006 ed il 31 dicembre 2007 permanga l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura.
Si ricorda che l’indicazione del costo della manodopera costituiva una condizione indefettibile (a pena di decadenza) per il diritto alla detrazione.
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