DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 15 giugno 2011

Contributi sul reddito «eccedente»: istruzioni INPS per i lavoratori autonomi

L’Istituto previdenziale fornisce istruzioni a commercianti, artigiani e liberi professionisti in vista delle prossime scadenze
Con la circolare n. 84 dello scorso 13 giugno 2011, l’INPS ha fornito le istruzioni e i chiarimenti relativi alle modalità di riscossione per il 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex lege n. 335/1995.
L’Istituto previdenziale informa di aver provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, accompagnato da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti e artigiani titolari di partita IVA. Si precisa, inoltre, che per coloro che non sono titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari F24.
Nella circolare, l’INPS ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, così come disposto dal DL n. 63/2002, convertito in L. n. 112/2002.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento ai fini previdenziali, come è noto, coincide con quello ai fini fiscali e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi 2011. A tal proposito, si ricorda che il DPCM 12 maggio 2011 dispone, per quest’anno, uno slittamento dei termini delle scadenze, fissando al 6 luglio 2011 (e non più al 16 giugno) il pagamento delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’acconto della cedolare secca; tale slittamento è previsto anche per quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. In tal senso, nella circolare 84/2011 si precisa che la proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri la modifica dei termini si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Se poi i versamenti vengono effettuati oltre il 6 luglio ma entro il 5 agosto 2011, è prevista una maggiorazione dello 0,40%, che deve essere versata separatamente dai contributi utilizzando la causale “API” per gli artigiani, “CPI” per i commercianti e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure la causale contributo “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Per quanto riguarda il reddito imponibile da assoggettare ai contributi, per l’INPS deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto di eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Premesso questo, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta sono indicati nei quadri: RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Tali redditi, sottolinea l’INPS, devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a srl denunciati con il modello UNICO SC.
Inoltre, nel caso dei liberi professionisti, nella circolare si evidenzia la novità introdotta nella dichiarazione UNICO PF 2011, ovvero la possibilità, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, di indicare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello UNICO PF se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo oltre il quale, nella Gestione separata, non è più dovuta la contribuzione.
Nel caso dei c.d. contribuenti “minimi”, l’INPS specifica che la base imponibile per il calcolo dei contributi viene determinata dalla differenza tra il reddito lordo o perdita (rigo CM6) e le perdite pregresse (rigo CM9). Il reddito assoggettabile, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
Altro aspetto importante esaminato nella circolare 84/2011 è quello della rateizzazione, che può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto eventualmente differito, mentre le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per tutti gli altri contribuenti. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.
Infine, l’INPS ricorda che il Quadro RR del modello UNICO PF 2011 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti. L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR potrà essere portato in compensazione nel modello F24.
 

1 commento:

  1. abbiamo trovate per esperienza che può solo portare il credito verso l'INPS avanti per un anno. Se non viene usato in compensazione il primo anno l'INPS aumenta la loro 'valutazione' del reddito l'anno in cui c'è stato l'eccedenza. Per l'INPS non esiste un credito in versamenti perché non guardano quanto dichiarato nel UNICO ma solo quanto pagato.

    La situazione riguarda la mia moglie (regime gestione separata) che ha preso un anno libero da lavoro per la maternità.

    RispondiElimina