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martedì 21 giugno 2011

Minusvalenze su partecipazioni a riporto limitato in UNICO

I soggetti non imprenditori non possono compensarle con plusvalenze soggette a un regime di tassazione diverso
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Con riferimento alle minusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori, gli artt. 67 e 68 del TUIR individuano tre differenti regimi:
- minusvalenze su partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR;
- minusvalenze su partecipazioni non qualificate, altri titoli, valute, metalli ecc. (art. 67, comma 1, lett. c-bis), c-ter) e c-quater));
- minusvalenze su partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.
Per ognuna delle fattispecie citate, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
In ogni caso, le eccedenze di minusvalenze non sono deducibili dal reddito complessivo prodotto.
Tuttavia, il limite sopramenzionato non è l’unico. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 52 del 10 dicembre 2004, infatti, non è possibile compensare una minusvalenza determinata secondo uno dei regimi di tassazione sopramenzionati con una plusvalenza soggetta ad un regime di tassazione differente. Pertanto, una minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata non può essere compensata con una plusvalenza prodotta dalla cessione di una partecipazione non qualificata, per la quale occorrerà liquidare l’imposta sostitutiva del 12,50% ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DLgs. 461/97.
I principi testé illustrati sono riportati all’interno del modello UNICO 2011 PF, il quale divide il quadro RT in sezioni differenti a seconda della tipologia di partecipazione ceduta.
In particolare, il quadro RT del modello UNICO 2011 deve essere compilato dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali per dichiarare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa.
Compensazioni nel quadro RT di UNICO 2011 PF
La compensazione tra plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate avviene nel quadro RT del modello UNICO, nell’apposita sezione III “Plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate”, al rigo RT31.
Le eventuali eccedenze di minusvalenze devono essere indicate, invece, più in basso, al rigo RT42, che le suddivide a seconda del periodo d’imposta in cui si sono prodotte.
Lo stesso meccanismo si applica anche per le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e dalla cessione di partecipazioni in soggetti residenti in Paradisi fiscali, le quali devono essere indicate rispettivamente nei righi RT20 ed RT43.
In ogni sezione, quindi, devono essere indicate le minusvalenze relative ad ogni regime di tassazione senza alcuna possibilità di effettuare alcuna compensazione intersoggettiva.
Con riferimento alle partecipazioni in soggetti residenti in Paradisi fiscali (per il 2010 secondo le liste contenute nel DM 21 novembre 2001), si ricorda che nella sezione IV del modello UNICO 2011 PF devono essere indicate anche le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati.

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