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venerdì 14 ottobre 2011

Definizione delle liti: come compilare l’F24 e la domanda di condono

Il modello di versamento è l’F24 «Elementi identificativi», e nella domanda di sanatoria occorre indicare tutti i dati del contenzioso
I contribuenti che hanno una lite pendente integrante i requisiti previsti dall’art. 39 comma 12 del DL 98/2011 (processo pendente al 1° maggio 2011, atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, valore della lite non superiore a 20.000 euro) possono accedere alla sanatoria dei processi versando le somme entro il 30 novembre 2011 e presentando la relativa domanda di definizione.
Il versamento deve avvenire mediante compilazione del modello F24 “Elementi identificativi”: l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 5 agosto 2011 n. 82, ha istituito, per tale fine, il codice tributo “8082” (si veda “Definizione delle liti fiscali pendenti, pronto il codice tributo «8082»” del 6 agosto 2011). Successivamente, entro il 2 aprile 2012, occorre presentare la domanda di definizione, approvata con provvedimento del 13 settembre (si veda “Condono sulle liti pendenti, ecco il modello di domanda” del 14 settembre 2011).
Per la compilazione del modello F24, occorre ricordare che per ogni lite che si intende definire bisogna eseguire un separato versamento, sempre ovviamente entro il 30 novembre 2011.
Il concetto di “lite definibile” va parametrato a ciascun atto impugnato, non avendo rilievo la successiva riunione dei ricorsi (quindi, se il contribuente ha impugnato due atti impositivi i cui ricorsi sono stati riuniti, occorre provvedere alla compilazione di due diversi modelli F24, e ciò anche ove il contribuente li abbia impugnati tramite un unico ricorso; lo stesso discorso deve essere fatto per la domanda di definizione).
Quanto alla fase di compilazione:
- nel campo “codice ufficio”, occorre indicare il codice della Direzione provinciale che ha emesso l’atto, ovvero che ha acquisito la qualità di parte del giudizio, reperibile presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Contatta l’Agenzia/in Ufficio/Uffici dell’Agenzia (dovrebbe avere rilievo il codice della Direzione provinciale competente, e non il diverso codice degli uffici territoriali della Direzione provinciale interessata);
- nel campo “codice atto”, occorre indicare il numero identificativo dell’atto impugnato;
- nel campo “tipo”, la lettera “R” e nel campo “elementi identificativi”, la sigla “DLF”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’atto impugnato (se l’atto si riferisce a più periodi d’imposta, pare opportuno inserire la prima annualità impugnata, e lo stesso discorso dovrebbe valere per la domanda di condono);
- nel campo “importi a debito versati”, le somme da versare per effetto del condono.
Per ciò che riguarda la domanda di definizione, essa può essere presentata per viatelematica dagli intermediari abilitati, ma ci si può anche rivolgere alla propria Direzione provinciale, che procederà all’invio.
Versamenti entro il 30 novembre 2011 senza rateazione
Ai fini della compilazione, occorre riferirsi alle istruzioni impartite con il provvedimento del 13 settembre 2011, ove, tra l’altro, è stato specificato che:
- nel quadro “DRE o DP competente”, occorre indicare il codice dell’ufficio;
- nel quadro “dati identificativi del richiedente”, occorre indicare, per le persone fisiche, le proprie generalità, mentre per le persone giuridiche, oltre alle generalità (es. denominazione o ragione sociale, sede legale), il “codice della natura giuridica”, scegliendolo tra quelli indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello (esempio, per le SAS “1”, per le SPA “3”);
- nel quadro “dati della lite fiscale pendente”, l’organo e la sede presso cui pende la lite (es., C.T. Prov. di Milano), il tipo di atto impugnato e il relativo numero identificativo (avviso di accertamento), il periodo d’imposta accertato o l’anno di registrazione, la data di notifica del ricorso o della citazione (la notifica del ricorso coincide, a seconda delle ipotesi, con la data di consegna all’ufficio o all’ufficiale giudiziario, o con la data di spedizione. Il riferimento deve essere inteso alla notifica del ricorso introduttivo del grado di giudizio e, in assenza di indicazioni, ove il secondo grado di giudizio sia stato instaurato dall’Ufficio, pare che occorra indicare la data di notifica dell’appello principale, e non la data di deposito delle controdeduzioni, anche se su ciò sarebbero opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia);
– il numero della ricevuta e di RGR (campi facoltativi);
– il valore della lite (imposta contestata nel ricorso di primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo);
– l’importo dovuto per effetto del condono, la data del versamento, l’importo versato per la definizione e le somme già versate per effetto della riscossione frazionata.
Passiamo ora a un’esemplificazione pratica, ipotizzando che la SPA Razzolinu, con sede legale a Pigna (IM), abbia ricevuto un accertamento su IRES 2003 e 2004 con cui vengono contestate imposte per 18.000 euro, interessi per 500 euro e sanzioni per 6.000 euro. Il ricorso è stato notificato lo scorso 8 marzo, le somme iscritte a ruolo per il 50% sono state pari a 9.000 euro, ma il contribuente ha pagato, per problemi di liquidità, solo 2.000 euro (si veda sul punto “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011) e non è ancora stata depositata la sentenza di primo grado (gli importi vanno quindi versati in base al 30% del valore della causa).
L’art. 16 della L. 289/2002, richiamato dal DL 98/2011, stabilisce che le somme già versate per effetto della riscossione frazionata sono scomputabili dalle somme da condono, ma che, se eccedono queste ultime, c’è diritto alla restituzione solo se è stata depositata sentenza favorevole al contribuente.
Ai link seguenti, un esempio di compilazione del modello F24 “Elementi identificativi” e della consequenziale domanda di definizione.

2 commenti:

  1. Quindi ad esempio per l'atto TYQ0-2010xxx nella compilazione dell'F24 andrà indicato TYQ come codice ufficio e tutto il resto come codice atto?
    Grazie!

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  2. Buongiorno,
    ho un dubbio sulla compilazione: utilizzando il software fornito dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello F24 non è possibile inserire il numero dell'avviso di accertamento nel campo "codice atto". Del resto nell'esempio di compilazione predisposto sul sito dell'Agenzia delle Entrate il campo rimane vuoto. A Suo parere come si può ovviare al problema? La ringrazio per l'attenzione.

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