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mercoledì 30 novembre 2011

Il contratto di comodato d’uso

Profili civilistici
Il comodato è il contratto con il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodatario, un bene mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.Il comodato è essenzialmente gratuito.Tale contratto è regolato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile.
Colui che riceve il bene in comodato, è tenuto a custodirlo e a conservarlo con diligenza e non può servirsene in altro modo se non in quello previsto dal contratto o dalla natura del bene.
Egli, inoltre, non può concedere ad altre persone il bene ricevuto in comodato senza il consenso del proprietario del bene.
Se colui che riceve il bene in comodato non adempie agli obblighi di: custodia e conservazione, utilizzo secondo contratto o natura e divieto di concessione del bene a terzi, il proprietario del bene può pretenderne l’immediata restituzione, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Colui che riceve il bene in comodato è obbligato a restituirlo alla scadenza del termine convenuto.
Se però, prima della scadenza del termine convenuto, sopravviene, da parte del proprietario del bene, un urgente ed imprevisto bisogno di rientrare in possesso dello stesso bene concesso in comodato, questi può esigerne la restituzione immediata.
Se non è stato convenuto un termine, né tale termine può essere stabilito dall’uso a cui il bene deve essere destinato, colui che ha ricevuto il bene in comodato è tenuto a restituirlo non appena il proprietario lo richiede.
In caso di morte di colui che ha ricevuto il bene in comodato, il proprietario, anche se è stato stabilito un termine, può esigere dagli eredi del defunto l’immediata restituzione del bene.
Profili fiscali
Imposta di registroI contratti di comodato di beni immobili sono soggetti, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 168,00.La registrazione di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma in cui sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata).
Imposta di bolloI contratti di comodato di beni immobili vengono registrati e bollati in duplice copia: una copia viene trattenuta dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, l’altra copia è conservata obbligatoriamente da colui che concede in comodato l’immobile per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Una volta registrato il contratto, il comodante provvederà a consegnare al comodatario una copia fotostatica del contratto in suo possesso.
Come previsto dall’art. 2, comma 1, Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 14,62 (marca da bollo) per ogni foglio formato da quattro facciate scritte, per un totale di 100 righe o frazione di esse.
Imposte diretteGli immobili concessi in comodato d’uso devono essere dichiarati dal proprietario e sono produttivi di reddito soggetto ad imposizione diretta.
Se il proprietario possiede già un’abitazione principale dove dimora, il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (codice 10 in colonna 2 del quadro RB – Mod. UNICO) .
Per rientrare in questa fattispecie, è necessario che il familiare dimori abitualmente in tale abitazione e ciò deve risultare dall’iscrizione anagrafica.
Il reddito soggetto a tassazione dell’abitazione concessa in comodato d’uso ad un soggetto diverso da un proprio familiare è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3 (codice 2 in colonna 2 del quadro RB – Mod. UNICO).
In sostanza, gli immobili concessi in comodato d’uso a soggetti diversi dai propri familiari sono equiparati agli immobili tenuti a disposizione, per i quali si applica l’aumento di 1/3 alla rendita catastale rivalutata.
ICII Comuni, ciascuno con propria ed autonoma delibera, possono considerare, ai fini ICI, l’immobile concesso dal proprietario in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, assimilato ad una abitazione principale.A partire dal 2008, il D.L. n. 93 del 27.05.2008 ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale estendendola anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.
In tal caso, l’esclusione dall’ICI si applica solo se, e nei modi in cui, l’assimilazione è prevista dal regolamento comunale vigente nel comune ove è situato l’immobile in oggetto.
Registrazione di un contratto di comodato d’uso
La registrazione di un contratto di comodato d’uso di un immobile può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).
Al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto da parte del contribuente, l’ufficio restituisce timbrate e firmate copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia contestuale alla ricezione), oppure rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possibile ottenere copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia differita).
Per la registrazione di un contratto di comodato di un immobile, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono previsti i seguenti passaggi:
  1. Produrre due/tre copie, con firma in originale, dell’atto da registrare.
  2. Compilare il Modello 69, relativo alla richiesta di registrazione. Tale modello è disponibile presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. E’ inoltre possibile la compilazione dello stesso modello direttamente presso gli uffici dell’Agenzia.
  3. Procurarsi due/tre marche da bollo, ciascuna da euro 14,62 da applicare sulle copie degli atti da registrare. Le marche da bollo non devono portare una data successiva alla data della stipula del contratto di comodato, per cui, se, ad esempio il contratto di comodato è firmato in data 18 aprile 2011, le marche da bollo non devono portare una data successiva al 18 aprile 2011.
  4. Effettuare il versamento, tramite modello F23, dell’imposta di registro, pari ad euro 168,00. Il codice tributo da indicare è 109T.
  5. Alcuni uffici richiedono anche il versamento dei diritti di copia, codice tributo 964T, sempre tramite modello F23. Il relativo importo varia da euro 7,44 ad euro 10,78. E’ necessario quindi informarsi preventivamente circa l’importo da versare presso l’Ufficio dove si intende registrare il contratto.
  6. Portare in Agenzia delle Entrate le copie degli atti da registrare, le fotocopie delle carte di identità del comodante e del comodatario, le marche da bollo, il Modello 69 compilato e la copia del modello F23 attestante il versamento dell’imposta di registro e degli eventuali diritti di copia.

giovedì 24 novembre 2011

Acconto IRPEF 2011 ridotto dal 99% all’82%

Chi ha già versato potrà recuperare la differenza compensandola nel modello F24
 
 Massimo NEGRO

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri.
Buone notizie, quindi, per i contribuenti persone fisiche, in vista della prossima scadenza del 30 novembre.
Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 20%).
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
In pratica, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell’82% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN33 (“Differenza”) del modello UNICO 2011 PF (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF che sarà indicata nel corrispondente rigo “Differenza” del modello UNICO 2012 PF.
Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato DL 168/2009.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, i sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell’82%. Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.
Riduzione applicabile anche a chi ha presentato il modello 730/2011
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997.
Come accennato, quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all’ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all’atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell’imposta dovuta. L’appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il 18 giugno 2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0,4%), ferma restando la disciplina dei conguagli in caso di presentazione del modello 730/2012.
Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.
Il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.
 

mercoledì 23 novembre 2011

Legge di stabilità 2012

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità per il 2012. La legge si compone di 36 articoli ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012

Di seguito vengono illustrate le principali norme che hanno rilevanza fiscale.

IMPOSTE DIRETTE

Cinque per mille – Proroga (art. 33, co. 11):
le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef (art. 2, co. da 4-novies a 4-undecies,D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010) si applicano anche nel 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.
Personale del comparto sicurezza – Riduzione dell’Irpef – Proroga (art. 33,co. 13): è prorogata al 2012 la riduzione dell’Irpef e delle relative addizionali sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La riduzione viene applicata dal sostituto d’imposta ai titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente 2011 di importo non superiore a e 35.000 (art. 4, co. 3, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009).

IVA
Liquidazione Iva trimestrale e contabilità semplificata – Limiti (art. 14, co.11):
i limiti di volume d’affari per la liquidazione Iva trimestrale sono gli stessi di quelli dei ricavi per il regime di contabilità semplificata (e 400.000 in caso di prestazioni di servizi e e 700.000 in caso di altre attività).

ALTRI TRIBUTI
Tassa sui concorsi pubblici (art. 4, co. 45):
viene istituito un diritto di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2011, n. 165, il cui importo è fissato con bando e comunque compreso tra e 10 ed e 15. Tale disposizione non si applica alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali.
Irap – Contratto di produttività (art. 22, co. 7): per il 2012, ogni Regione può prevedere la deduzione ai fini Irap delle somme erogate ai dipendenti privati in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (art. 26, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Contributo unificato – Aumento della misura (art. 28, co. 1 e 3): il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi in Cassazione (nuovo art. 13, co. 1-bis,D.P.R. 115/2002). Tale aumento si applica anche alle controversie pendenti in cui il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato (se non prevista la pubblicazione) dopo l’1.1.2012.

AGEVOLAZIONI
Infrastrutture autostradali – Sgravi fiscali (art. 18):
al fine di favorire la realizzazione di autostrade con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate ma non ancora definite all’1.1.2012, riducendo o azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, può essere previsto per le società di progetto che le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva ex art. 27, D.P.R. 633/1972 generate durante la concessione siano compensate con il suddetto contributo. Inoltre, il canone di concessione di cui all’art. 1, co. 1020, L. 296/2006 e l’integrazione di cui all’art. 19, co. 9-bis, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
Lavoro – Agevolazioni per apprendistato, occupazione femminile, telelavoro e altri incentivi (artt. 22, co. 1-6): dall’1.1.2012, per i contratti di
apprendistato stipulati nel periodo 2.1.2012 – 31.12.2016, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
La disciplina del contratto di inserimento di cui all’art. 54, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, viene estesa anche alle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Tali aree verranno individuate con decreto del Ministro del Lavoro, che definirà anche le aree che danno diritto agli ulteriori incentivi economici previsti dalla legge. Sono introdotte inoltre misure di incentivazione del telelavoro per i casi di maternità, collocamento obbligatorio e mobilità. È infine disposto che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’art. 26, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, sulla retribuzione variabile sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Premi di produttività – Detassazione – Proroga (art. 33, co. 12 e 14): per il periodo 1.1 – 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per
l’incremento della produttività del lavoro ex art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008.
Impianti di distribuzione di carburante – Deduzione forfetaria e transazioni con carte di pagamento (art. 34): data l’incidenza delle accise sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per gli esercizi solari), a tali soggetti è riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti misure: 1,1% dei ricavi fino a e 1.032.000; 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 e fino a e 2.064.000; 0,4% dei ricavi oltre e 2.064.000.  Inoltre, per favorire i rifornimenti con carte di pagamento, è previsto, dall’1.1.2012, che le transazioni effettuate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburante d’importo inferiore a e 100, siano gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.

ACCERTAMENTO
Tracciabilità di incassi e pagamenti (art. 14, co. 10):
le imprese (individuali o meno) in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni di incasso e pagamento interamente tracciabili (ad esempio, con assegni, carte di credito, bonifici, ecc.) possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

DISPOSIZIONI VARIE
Dichiarazione dei redditi – Compensi a Caf e a professionisti (art. 4, co. 30-35):
con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012, vengono ridotti i compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata da Caf, sostituti d’imposta e professionisti abilitati ad e 14 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, elevati ad e 26 per le dichiarazioni congiunte (nuovo art. 38, co. 1, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241). Viene peraltro stabilito che la corresponsione del compenso in misura doppia per le dichiarazioni congiunte spetti solo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale e non più anche a Caf e a professionisti abilitati (nuovo art. 18, co. 1, D.M. 31.5.1999, n. 164). Non è, inoltre, più previsto alcun compenso né per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva (abrogazione del co. 3-ter dell’art. 3, D.P.R. 22.7.1998, n. 322), né per l’invio telematico dei Modd. F24 da parte degli intermediari abilitati, né per la trasmissione delle dichiarazioni da parte di banche e Poste Italiane S.p.a. (abrogazione dei co. da 4-ter a 4-quinquies dell’art. 39, D.L. 1.10.2007, n. 159, conv. con modif. dalla L. 29.11.2007, n. 222).
Infine, per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non verrà comunque effettuato alcun adeguamento dei compensi spettanti sulla base delle variazioni Istat.
Riforma delle professioni (art. 10): è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, con conseguente abrogazione della L. 23.11.1939, n. 1815. I soci di tali società devono essere professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi; sono ammessi eventuali soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. La società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali e la partecipazione ad una è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società professionale. Sono abolite le tariffe minime (soppressione dell’art. 3, co. 5, lett. d), D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011): i compensi dovranno essere fissati con accordo scritto tra le parti.
Crediti verso l’Amministrazione pubblica – Cessione pro soluto (art. 13, co.1-4): viene rivista l’attuale disciplina delle cessioni di crediti pro soluto da parte dei fornitori della Pa, contenuta nell’art. 9, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2. La cessione, in particolare, è resa possibile solo per i crediti per somministrazioni, forniture ed appalti con Regioni ed enti locali, e non più con il Servizio sanitario nazionale.
Le Amministrazioni interessate certificano entro 60 giorni (e non più 20) dall’istanza del creditore la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito. Scaduto tale termine, il creditore può comunque proporre una nuova istanza alla Ragioneria dello Stato che, se necessario, nomina un commissario ad acta. La normativa così delineata pone la condizione del rispetto del patto di stabilità interno. La cessione dei crediti non è possibile, a pena di nullità, con riferimento agli enti locali commissariati e alle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari. In attesa del relativo decreto attuativo, rimangono valide le cessioni poste in essere in base alle modalità stabilite dal D.M. 19.5.2009.
Trasferimento di quote di S.r.l. (art. 14, co. 8): l’atto di trasferimento delle quote di S.r.l. disciplinato dall’art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008 è da intendersi in deroga all’art. 2470, co. 2, c.c. e va sottoscritto con firma digitale.
Assenza di Collegio sindacale e bilancio semplificato di S.r.l. (art. 14, co.9): dall’1.1.2012 le S.r.l. che non abbiano nominato il Collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
Sindaco unico di S.r.l. e S.p.a. (art. 14, co. 13 e 14): con riferimento alle S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco unico è obbligatoria se: il capitale sociale è pari ad almeno e 120.000, la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti di cui all’art. 2435-bis, co. 1, c.c. (nuovo art. 2477 c.c.). Con riferimento alle S.p.a., lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco unico se la società ha ricavi o un patrimonio netto inferiori a e 1.000.000 (nuovo art. 2397 c.c.).
Documentazione amministrativa – Nuove norme (art. 15, co. 1): nell’ottica del divieto, stabilito da Direttive europee, di introdurre adempimenti
aggiuntivi in materia di certificazioni, sono apportate alcune modifiche al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base alle quali, in linea di massima, nei rapporti con la pubblica Amministrazione, i certificati e gli atti di notorietà in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituti dalle dichiarazioni sostitutive. La Pa e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e documenti che siano già in possesso degli uffici.
Le informazioni riguardanti la regolarità contributiva, che in precedenza erano oggetto del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) vengono altresì acquisite d’ufficio. Sono inoltre previste sanzioni per le Amministrazioni pubbliche che chiedano ed ottengano certificati in luogo di dichiarazioni.
Gestione separata Inps – Aumento dell’aliquota contributiva (art. 22, co.1): dall’1.1.2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate dell’1%. Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i titolari di pensione.
Enti locali – Patto di stabilità (artt. 30 – 32): le classi di virtuosità degli enti locali sono ridotte da quattro a due. Per il 2012, la virtuosità viene misurata in base a quattro parametri, vale a dire il rispetto del patto di stabilità, l’autonomia finanziaria, l’equilibrio di parte corrente e la capacità di riscossione. Gli altri parametri previsti dalle manovre estive si applicano dal 2013 e non verrà calcolato il coefficiente di miglioramento delle Amministrazioni. Nei parametri non è inoltre più compreso il grado di liberalizzazione dell’attività economica assicurato dagli enti. Sono individuati i coefficienti da applicare da parte di Comuni e Province alla spesa corrente media 2006/2008 per stabilire gli obiettivi di saldo, mentre il saldo finanziario è calcolato con il consueto metodo della competenza mista (competenza di parte corrente e cassa di conto capitale).
Gli enti locali rientranti nella prima classe di virtuosità rispettano il patto di stabilità conseguendo solo il «saldo zero» in termini di competenza mista.
Sono poi individuate tassativamente le spese escluse dal patto di stabilità, come quelle per interventi di emergenza, quelle per il censimento, mentre le altre esclusioni sono abrogate. Gli enti locali devono certificare il loro rispetto del patto di stabilità entro il 31 marzo dell’anno successivo. Gli atti elusivi del patto sono nulli, e vengono confermate le sanzioni previste dall’art. 7, co. 2 e segg., D.Lgs. 6.9.2011, n. 149 (decreto «premi e sanzioni») per gli enti che non rispettano il patto. Nel caso in cui la Corte dei Conti accerti che il rispetto del patto è stato artificiosamente ottenuto tramite una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o con altri atti elusivi, eroga una sanzione che può raggiungere un importo pari a 10 indennità mensili per gli amministratori e a 3 mensilità nette di stipendio per il responsabile dei servizi finanziari.
Per quanto relativo al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a tali enti si applica il criterio della virtuosità, in base al quale quelli rientranti nella prima classe dovranno mantenere le spese entro il livello medio 2007/2009.
Per quelli non rientranti nella prima classe di virtuosità è prevista la rideterminazione dell’obiettivo da parte del Ministero dell’Economia.
Anche con riferimento a tali enti sono poi individuate tassativamente le spese escluse, mentre quelle non rientranti in questa categoria sono abrogate, ed è prevista la certificazione del rispetto del patto entro il 31 marzo dell’anno successivo. Sono confermate le sanzioni previste dal D.Lgs. 149/2011 per le Regioni e le Province autonome che non rispettano il patto, che si applicano nell’anno successivo a quello dello sforamento.
Sisma d’Abruzzo – Ripresa dei versamenti (art. 33, co. 28): da gennaio 2012 riprenderà la riscossione in 120 rate mensili (senza applicazione di interessi, sanzioni e oneri accessori) dei tributi e contributi sospesi in favore dei residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6.4.2009. Andrà versato il 40% di tributi, contributi e carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già effettuati.

Elenco «clienti e fornitori»: conta la fattura differita

Per la comunicazione si deve far riferimento all’importo di tale fattura e non a quello previsto a fronte della singola consegna
 Sandro CERATO
Con l’approssimarsi del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per le operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2010 (31 dicembre 2011), gli operatori economici sono alle prese con i numerosi problemi relativi all’individuazione delle operazioni che devono essere oggetto di comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, ha fornito, il 24 ottobre 2011, ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. Per quel che interessa in questa sede, l’attenzione viene focalizzata sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni documentate con fattura differita.
Come noto, l’art. 21 del DPR 633/72 consente di emettere un’unica fattura riepilogativa (cosiddetta fattura differita) per tutte le cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto nell’arco di un mese solare, a condizione che le singole consegne di beni siano documentate da documento di trasporto e l’emissione della fattura avvenga entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne, fermo restando l’obbligo di confluenza dell’IVA a debito nella liquidazione periodica riferita al mese in cui sono avvenute le predette consegne dei beni.
Come si desume da quanto descritto, la facoltà di emettere la fattura differita non determina alcun differimento del termine di liquidazione dell’IVA afferente le operazioni indicate nel documento riepilogativo, in quanto tale procedura costituisce una semplice agevolazione di carattere “documentale”, per effetto della quale si consente l’emissione di un unico documento, in luogo di più fatture a fronte di ciascuna consegna avvenuta nel corso di un mese solare (come richiederebbe la regola generale di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
Tuttavia, tale facoltà non influenza il rapporto contrattuale esistente tra le parti, in quanto tra le stesse sussistono tanti contratti di compravendita quante sono le singole consegne documentate dall’emissione del DDT. Ciò starebbe a significare, in ossequio a quanto previsto dal punto 2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, che, ai fini della verifica della soglia di 3.000 euro, e quindi dell’obbligo di comunicazione, si deve far riferimento all’importo dovuto per la singola consegna e quindi in base a quanto indicato nel documento di trasporto. Tale ultimo documento, tuttavia, non essendo valorizzato, crea delle complicazioni operative ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Probabilmente, per tale motivo, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate “se per la verifica della soglia dei 3.000 € e per la relativa comunicazione si debba considerare ogni singola operazione documentata da DDT o altro documento oppure se si debba fare riferimento all’importo della fattura differita”, ritenendo “di dover prendere a riferimento l’importo della fattura differita, considerato che l’operazione va indicata nella comunicazione con la data di registrazione che è unica com’è unico il documento di vendita”.
A fronte di tale richiesta, l’Agenzia conferma che, per l’inclusione nella comunicazione, si deve far riferimento all’importo della fattura differita, e non all’importo (non esplicitato nel DDT) previsto a fronte della singola consegna. Tale presa di posizione, quindi, costituisce una deroga alla regola generale, sopra descritta, secondo cui, per la verifica del limite, si deve aver riguardo al corrispettivo pattuito contrattualmente tra le parti per ciascuna operazione (nel caso di specie, a fronte di ogni singola consegna).
Semplificazione, ma solo per chi si avvale della fattura differita
La posizione dell’Agenzia, quindi, introduce una semplificazione per gli operatori economici, i quali devono quindi far riferimento (solamente) all’importo documentato nella fattura differita per la verifica dell’obbligo di comunicazione dell’operazione (o meglio delle operazioni), consentendo altresì una coincidenza tra quanto annotato nei registro IVA e l’importo della fattura. Tuttavia, non si può non notare come l’interpretazione dell’Agenzia crei una discriminazione tra coloro che non si avvalgono della fattura differita, nel qual caso si deve far riferimento all’importo della singola fattura emessa all’atto di ciascuna consegna, e coloro che invece se ne avvalgono, i quali, come detto, fanno riferimento all’importo “totale” delle singole consegne (riepilogate nella fattura differita).

martedì 22 novembre 2011

Nuovo redditometro: arriva la «piramide» dei bisogni

Per gli oltre 100 beni e servizi, «peso» differenziato a seconda che si tratti di bisogni o di spese voluttuarie
Carlo NOCERA
Le prime risultanze in materia di nuovo accertamento sintetico, frutto del rilascio del “test” su una versione provvisoria del relativo software di calcolo a cura dell’Agenzia delle entrate, delineano già con nettezza la filosofia che anima il nuovo strumento quanto alla considerazione degli elementi-indice di capacità contributiva.
È opportuno rammentare che, in ragione di quanto previsto al quinto comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73, il Fisco non abbandona affatto la significatività del tenore di vita del contribuente ma, piuttosto che “lasciare”, anziché “raddoppiare” decuplica, delineando un paniere di beni e servizi di oltre cento voci: ben altra cosa, quindi, rispetto a quello – da definire, ora, perlomeno “scarno” – previsto dalla tabella ministeriale del 10 settembre 1992, attualmente vigente per i controlli effettuati fino al periodo d’imposta 2008.
Le oltre 100 voci – rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana e indicative di capacità di spesa – che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito, sono aggregate nelle seguenti 7 categorie:
- abitazione;
- mezzi di trasporto;
- assicurazioni e contributi;
- istruzione;
- attività sportive e ricreative e cura della persona;
- altre spese significative;
- investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Ora, al di là delle note di colore che potrebbero essere tratteggiate per l’avvento nel “paniere”, ad esempio, della pay-tv o dell’abbonamento teatrale, quanto qui interessa è il criterio di valorizzazione che sembra profilarsi per queste voci, volto alla quantificazione del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente persona fisica.
Ebbene, ponendo lungo un ideale “asse di bisogno” tutti i beni e i servizi contemplati dalla nuova Tabella, alcuni saranno caratterizzati, in termini presuntivi, da un’incidenza di reddito pari o anche inferiore alla spesa sostenuta e altri, la stragrande maggioranza, da un’incidenza di reddito superiore alla spesa sostenuta.
Così, per esemplificare il tutto, il bene-indice Alfa con coefficiente 1 “peserà” sulla quantificazione reddituale in misura pari alla spesa sostenuta – ad esempio, per una spesa di 5.000 euro si presumerà una quota-parte di reddito sintetico di 5.000 euro – mentre il bene-indice Beta, con coefficiente 1,3 peserà sulla quantificazione reddituale per il 130% della spesa sostenuta – ad esempio, per una spesa di 5.000 euro si presumerà una quota-parte di reddito sintetico per 6.500 euro.
A ben vedere, niente di nuovo sotto il sole, atteso che si tratta della medesima ratio che ha ispirato, seppure con modalità del tutto diverse, la coefficientazione attualmente in vigore con la Tabella del 1992: in sostanza, un coefficiente “in crescendo” quanto più la spesa per quel determinato elemento-indice di capacità contributiva può essere qualificata come voluttuaria.
In altre parole, si presume che, prima di effettuare una spesa, poniamo, per una crociera, l’individuo sia tenuto a soddisfare bisogni primari che nella scala delle priorità sono quasi insopprimibili (alimentazione, vestiario, educazione, eccetera).
Sarebbe preferibile che il criterio venisse reso trasparente
Nulla quaestio sulla “filosofia”, dunque, ma sarà interessante verificare, a questo punto, il “posizionamento” dei singoli beni o servizi lungo questo asse ideale crescente – o, se si vuole, lungo questa sorta di “piramide” del voluttuario, dove alla base allignano i bisogni primari e alla cuspide quelli dei quali si potrebbe fare a meno – attesa la variabilità che un’idea del genere, anche condivisibile in termini astratti e “generalissimi”, potrebbe comportare a seconda di chi (e di come) ha effettuato la rilevazione statistica.
Sarebbe dunque auspicabile che venisse reso “trasparente” il criterio seguito per la determinazione della stima della relazione tra reddito e voci indicative della capacità di spesa, spiegando efficacemente, questa volta, il ruolo della funzione di regressione multivariata e, soprattutto, come – per ciascuno dei 55 gruppi omogenei – le voci indicative della capacità di spesa contribuiscono in misura differenziata alla stima del reddito della famiglia.
Anche se, in proposito, le trascorse vicende in materia di studi di settore, la cui “formula” è ancora secretata, non lasciano ben sperare.

lunedì 21 novembre 2011

Registro, ipotecaria e catastale traslocano in F24

Il DM 8 novembre 2011 ha stabilito che potranno corrispondersi con F24 alcune tipologie di imposte e tributi che finora utilizzavano l’F23
 
Anita MAURO

Il DM 8 novembre 2011 ha ampliato le tipologie di tributi che possono essere versate mediante il modello F24, anche in via telematica, estendendo tale modalità di pagamento alle principali imposte indirette, tributi finora pagabili mediante F23.
Obiettivo del decreto è quello di consentire il pagamento con il modello F24 anche per le seguenti imposte o tributi:
- le imposte sulle successioni e donazioni;
- l’imposta di registro;
- le imposte ipotecaria e catastale;
- le tasse ipotecarie;
- l’imposta di bollo (limitatamente ad alcune ipotesi);
- l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine;
- i tributi speciali;
- i relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
Per il bollo, in realtà, restano ancora valide le “vecchie” modalità di pagamento limitatamente alle ipotesi in cui l’imposta sia corrisposta:
- mediante pagamento dell’imposta ad intermediario dell’Agenzia (il quale rilascia l’apposito contrassegno telematico);
- in modo “virtuale”, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Si tratta di una semplificazione di particolare importanza, in quanto il richiamo alle disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97 dovrebbe consentire a questi tributi di accedere al meccanismo della compensazione introdotto a suo tempo dal decreto e, sino ad oggi, precluso alle imposte indirette.
Nel caso in cui il contribuente disponga di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, IRES, IRPEF, IVA ecc.) e sia tenuto ad assolvere l’imposta di registro, o le altre imposte indirette indicate dal DM 8.11.2011, sarà possibile compensare crediti e debiti, evitando così di riportare in avanti i suddetti crediti e di dovere assolvere le imposte indirette, in quanto sino ad oggi non compensabili.
Per l’applicazione pratica della nuova disciplina, tuttavia, è necessario attendere l’emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia del Territorio (per i tributi e le entrate di sua competenza), che definirà il termine e le modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle norme che estendono l’impiego del modello F24 a tali tributi, che finora si versavano con il modello F23.
Per l’applicazione pratica bisogna attendere un Provvedimento attuativo
L’emanazione di tale Provvedimento appare particolarmente importante in quanto, da una parte, consentirà di verificare le modalità e gli eventuali limiti per effettuare la compensazione, e d’altra parte ne indicherà le modalità concrete.
Si tratterà, con tutta probabilità, di un Provvedimento che approverà un nuovo modello F24, o apporterà apposite modifiche a quelli esistenti, per tenere conto dei particolari dati che sono presenti nel modello F23 per “identificare” i soggetti tenuti al pagamento o il bene oggetto di trasferimento o di altri contratti che hanno originato il debito d’imposta. Se, infatti, nel modello F24 “tradizionale” sono generalmente sufficienti pochi dati per ciascun tributo (normalmente codice tributo, mese e anno di riferimento e numero di rate), per le imposte indirette le modalità di versamento sono più complesse, derivando normalmente da atti i cui estremi devono essere collegabili al pagamento, e imponendo la menzione dei dati degli eventuali coobbligati in virtù della solidarietà del pagamento.
Tecnicamente la cosa non dovrebbe creare problematiche particolari, posto che già in molte circostanze (ad esempio, tributi e collegate sanzioni per la definizione di accertamenti) il modello F24 richiede obbligatoriamente dati ulteriori finalizzati ad “agganciare” il versamento all’atto emesso dagli Uffici.
 

venerdì 18 novembre 2011

Agevolazioni prima casa: possibili la rinuncia e il ravvedimento per mancato trasferimento della residenza

L'acquirente di una abitazione che, anche per motivi personali, si trovi nelle condizioni di non poter rispettare il termine, non ancora scaduto, dei 18 mesi entro i quali occorre trasferire la propria residenza presso il comune in cui è situato l'immobile, può chiedere la revoca dell'agevolazione e la riliquidazione dell'imposta assolta (sia che si tratti di IVA che di imposta di registro). A tal fine, deve presentare apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; quest'ultimo provvede a notificare apposito avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, senza applicare le sanzioni previste in caso di decadenza dell'agevolazione per mancato rispetto dei requisiti.
Una volta scaduto il termine dei 18 mesi senza che sia avvenuto il trasferimento della resi­denza e, quindi, l'agevolazione sia decaduta, l'acquirente può sanare spontaneamente la vio­lazione ricorrendo al ravvedimento. A tal fine, deve presentare apposita istanza, con la quale dichiara l'avvenuta decadenza dell'agevolazione e richiede la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto. Quest'ultimo provvederà a notificare al contribuente un apposito avviso di liquidazi­one della maggiore imposta dovuta nonché degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, e della sanzione ridotta a seconda dei termini entro cui è avvenuto il ravvedimento decorrenti dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto (ad esempio, la riduzione sarà pari ad 1/10 se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dallo spirare del termine o di 1/8 se avviene entro l'anno dal predetto termine). Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento delle suddette somme entro 60 giorni dalla noti­ficazione dell'avviso di liquidazione.
Ris. AE 31 ottobre 2011 n. 105/E

giovedì 17 novembre 2011

Nuovo aumento dei contributi INPS per i collaboratori

/ Massimo NEGRO
A partire dal 2012, i contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione separata INPS aumentano dell’1%
Nuovo aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali dovuti per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto 1995 n. 335, a decorrere dal 2012. È questa la novità prevista dall’art. 22 comma 1 della L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), introdotta con il noto maxi-emendamento.
Dopo un anno di “pausa”, quindi, una nuova tappa nel percorso di equiparazione ai lavoratori dipendenti della disciplina contributiva prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, che raccoglie una platea eterogenea di lavoratori, in particolare i collaboratori a progetto, gli altri collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali.
L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata, sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio, dipendenti che svolgono anche collaborazioni), sia i pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 26% al 27%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). Dal 2012, pertanto, nei confronti dei soggetti in esame è dovuta una contribuzione totale del 27,72%.
Nei confronti dei soggetti iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale passa invece dal 17% al 18%; continua a non essere dovuto il contributo assistenziale dello 0,72%.
Fuori dall’aumento i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2012
Come accennato, l’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dal 1° gennaio 2012, quindi, in ossequio al principio di cassa, in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti. Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’INPS (cfr., da ultimo, la circ. 9 febbraio 2011 n. 30), le “vecchie” aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, se corrisposti fino al 12 gennaio 2012 compreso (cosiddetta “cassa allargata”, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).
La suddetta “cassa allargata” non trova però applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, dei venditori a domicilio, dei lavoratori autonomi occasionali e dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria. Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012, anche se relativi ad anni precedenti, ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
Per evitare ulteriori aggravi, dunque, è opportuno procedere ai pagamenti dei compensi entro il 31 dicembre 2011, oppure, ove sia applicabile la “cassa allargata”, entro il 12 gennaio 2012.
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo, anche le nuove aliquote del 27,72% e del 18%, applicabili dal 2012, seguono le ordinarie regole già vigenti. In particolare, nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti per 1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del committente. Leggermente diversa la situazione nei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, dove l’onere contributivo è ripartito per il 45% a carico dell’associato e per il restante 55% a carico dell’associante.
Nessuna novità, infine, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che possono applicare nei confronti del committente una rivalsa contributiva nella misura del 4% dei compensi lordi.

mercoledì 16 novembre 2011

Cooperative di produzione e lavoro: verifica della mutualità prevalente

Per verificare la sussistenza del requisito della mutualità prevalente in capo alle cooperative di produzione e lavoro, i sindaci e gli amministratori devono evidenziare contabilmente che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro quale risulta dall'apposita voce di conto economico B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (art. 2513 lett. b c.c). Tale ultimo riferimento, va inteso tenendo conto delle forme di lavoro stabilite con contratti atipici diversi dal lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, a condizione che abbiano un collegamento con l'attuazione dello scopo mutualistico; in pratica, per individuare il requisito della preva­lenza, occorre considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso nella voce B9 del conto economico, sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato nella voce B7 dello stesso.
Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sociale, la cooperativa si avvalga dell'opera di terzi tramite appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite non rileva nel computo della mutualità prevalente; esso, infatti, costituisce un costo per il pagamento di un servizio e non di costo di lavoro.
Viceversa, il suddetto corrispettivo rileva ai fini della verifica della fruibilità dell'esenzione IRES pari alla quota IRAP, computata a conto economico, per la quale è richiesto che l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non sia inferiore al 50% (o al 25%) dell'ammontare complessivo di tutti i costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 11 DPR 601/73).
Ris. AE 28 ottobre 2011 n. 104/E

Modello F24 per tutti

Anche registro, bollo e ipo-catastali

In Gazzetta Ufficiale il decreto che estende le modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonchè ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
L’estensione - in un’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, risponde all’esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F24, anche in via telematica.
Il termine e le modalità operative per l'attuazione, anche progressiva, di tale estensione verranno definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
(D.M. Ministero economia e finanze 08/11/2011, G.U. 15/11/2011, n. 266)

martedì 15 novembre 2011

Rebus definizione liti sui pregressi dinieghi di condono

Per la circolare 48 niente sanatoria, ma la Cassazione pare di diverso avviso, visto che occorre vagliare la natura «impositiva» dell’atto
/ Alfio CISSELLO
La circolare 48 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4.13, si è pronunciata in merito alla possibilità di definire cause relative a precedenti dinieghi di condono, o, comunque, relative a contenziosi sorti sull’interpretazione delle varie leggi condonistiche.
Si pensi alle diverse forme premiali contemplate dalla L. 289/2002: non è poi così raro che i contribuenti, oggi, abbiano una causa relativa a un diniego di definizione della lite pendente, a un diniego di rottamazione dei ruoli (in tal caso, è frequente la questione interpretativa circa il perfezionamento della definizione) o a cartelle di pagamento concernenti le dichiarazioni di condono.
Confermando l’impostazione fatta propria con la circolare 12 del 2003, l’Agenzia delle Entrate afferma che le liti su precedenti sanatorie, in sostanza, non sono mai definibili.
In base alla visione ufficiale, non rientrano nella sanatoria “le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata”. A sostegno di tale tesi viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 3 ottobre 21328, senza però tenere nella dovuta considerazione le altre pronunce della Suprema Corte di segno opposto.
In base all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sembra che il carattere condonabile della lite dipenda non dal fatto che questa sia relativa a un precedente condono, ma dalla natura “impositiva” del provvedimento impugnato.
La Suprema Corte ha più volte sostenuto che sono definibili le liti relative a provvedimenti ove si controverte sull’interpretazione/applicazione della legge di condono (Cass. 20573/2005, Cass. 7 aprile 2006 n. 8275; Cass. 12 aprile 2006 n. 8591; Cass. 4 novembre 2008 n. 26457).
La circolare non analizza tutte le sentenze
Coerentemente, sono state escluse dalla definizione delle liti pendenti le cause relative alla mera liquidazione di dichiarazioni integrative presentate per fruire di precedenti condoni, in quanto l’atto impositivo aveva funzione semplicemente liquidatoria (Cass. 29 settembre 2004 n. 19507).
In senso contrario, almeno apparentemente, Cass. 3 ottobre 2006 n. 21328, citata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 48/2011, il cui principio è stato ribadito da Cass. SS.UU. 25 luglio 2007 n. 16412, secondo cui “non si dà condono tributario di condono tributario”, siccome la legislazione condonistica è di per sé eccezionale, e ammettere la definizione di una causa relativa a un precedente condono si concretizzerebbe in un’eccezione di secondo grado.
Un’ulteriore questione si porrebbe, comunque, per la determinazione del valore della lite: se si tratta di cartella di pagamento o di provvedimenti simili non dovrebbero sorgere problemi, ma per le comunicazioni di diniego, come nel caso della rottamazione dei ruoli, la questione dovrebbe essere contestualizzata.
La potenziale incertezza sulla sanabilità della lite induce a prestare attenzione ai vari termini processuali, siccome essi, ove il giudice investito del ricorso contro il diniego di condono ritenesse tale processo non condonabile, non risulterebbero sospesi.

lunedì 14 novembre 2011

Cedolare secca, acconti entro il 30 novembre

 
Ai fini del versamento, occorre distinguere i contratti a seconda della loro decorrenza e in base all’ammontare dell’acconto
Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla cedolare secca.
Entro tale data dovrà essere corrisposto:
- il 100% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 in relazione ai contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
- la seconda rata (il 60% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, ove l’acconto sia di ammontare pari o superiore a 257,52 euro.
Si ricorda che la misura dell’acconto da corrispondere per il 2011 è stata fissata nell’85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 (art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011). Trattandosi del primo anno di applicazione della cedolare, gli acconti non potranno essere determinati con il metodo storico, ma dovrà utilizzarsi il metodo previsionale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1° giugno 2011 n. 26, anche per il 2011 trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne il versamento degli acconti.
Al fine di liquidare la cedolare secca dovuta in acconto per il periodo d’imposta 2011, è opportuno distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza, in tre tipologie:
- contratti già in corso al 31 maggio 2011;
- contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011;
- contratti che decorrono dal 1° novembre 2011.
Per quanto concerne i contratti di locazione che, alla data del 31 maggio 2011, risultavano già in corso (ovvero già scaduti o risolti volontariamente), l’acconto della cedolare secca dovuta per il 2011:
- se di ammontare complessivo pari o superiore a 257,52 euro, doveva essere suddiviso e versato in due rate. La prima, di importo pari al 40% dell’acconto (ossia al 34% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondere entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ossia al 51% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondersi entro il 30 novembre 2011;
- se inferiore a 257,52 euro, invece, l’ammontare complessivo degli acconti dovuti a titolo di cedolare secca per il 2011 in relazione a tutti tali contratti (85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011) deve essere versato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.
Inoltre, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
Invece, per i contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, l’ammontare complessivo degli acconti della cedolare secca dovuta per il 2011 deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, ancorché di importo pari o superiore a 257,52 euro. Anche in tal caso, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
Infine, per i contratti che decorrono dal 1° novembre 2011, l’acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012.
In alcuni casi, va inviata anche la raccomandata al conduttore
Infine, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, il 30 novembre 2011 configura anche la data ultima entro la quale inviare al conduttore la lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, se l’acconto della cedolare secca è da corrispondere in un’unica rata.

sabato 12 novembre 2011

Definizione delle liti: la Cassazione si pronuncia sul giudizio di rinvio

Di Alfio CISSELLO


Disattesa la tesi sostenuta dall’Agenzia nella circ. 48/2011, ma accolta quella fatta valere nel ricorso per Cassazione
La Cassazione (sentenza n. 23596 di ieri) si è pronunciata su un aspetto molto complicato della definizione delle liti pendenti: la quantificazione delle somme da versare nel caso di sentenza di cassazione con rinvio.
I fatti di causa si riferiscono alla definizione delle liti di cui all’art. 16 della L. 289/2002, ma valgono anche per la sanatoria introdotta dal DL 98/2011, i cui versamenti vanno eseguiti al massimo entro il prossimo 30 novembre. Entrambe le norme prevedono che i versamenti vanno eseguiti, salvo il caso delle liti di valore sino a 2.000 euro, per le quali c’è la somma fissa di 150 euro: sulla base del 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Ufficio nell’ultima pronuncia resa alla data della domanda di sanatoria; sulla base del 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima pronuncia resa alla data della domanda di sanatoria; sulla base del30% del valore della lite, ove, alla medesima data, “la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito”.
Riepilogando lo svolgimento del processo, un contribuente proponeva ricorso contro un accertamento, la Provinciale lo accoglie, l’Ufficio presenta appello, e la Regionale lo accoglie, ribaltando la sentenza di prime cure. La sentenza della Regionale è stata peròcassata con rinvio dalla Suprema Corte, in quanto la segreteria della Regionale non aveva debitamente comunicato la data di udienza, per cui la sentenza era nulla per violazione del contraddittorio. Nelle more del termine per la riassunzione, il contribuente decide di avvalersi della definizione della lite pendente, e computa le somme in base al 10% del valore della lite, siccome la sentenza di cassazione con rinvio ha annullato la sentenza della Regionale, e allora “rimaneva in piedi” quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso (da qui la debenza in base al 10%). L’Ufficio ha opposto il diniego di condono, il contribuente lo ha impugnato, e in entrambi i gradi di merito egli ha vinto (per il primo grado di merito, si veda la sentenza della C.T. Prov. Torino 25/13/2004).
Il ricorso per Cassazione proposto dall’Ufficio è stato però accolto. Va premesso che la posizione dell’Agenzia (circ. 12/2003 § 11.6.10; circ. 48/2011 § 8.2) è diversa da quella della Cassazione: in base alla versione ufficiale, nel giudizio di rinvio si computano le somme sempre in base al 30% del valore della causa, posto che “la pronuncia di rinvio favenire meno quelle precedenti”. La Cassazione, in sostanza, pare condividere questo ragionamento, pervenendo però a conclusioni diverse, siccome, se è vero che la sentenza di cassazione con rinvio pone nel nulla le precedenti, “la sentenza di primo grado e la sentenza di appello si trovano sempre esattamente nella stessa condizione di inefficacia, di impossibilità di reviviscenza”. Quindi, è da disattendere la tesi dei giudici di merito, in forza della quale, siccome la sentenza di cassazione con rinvio, nel caso di nullità della sentenza di secondo grado per motivi processuali (la questione sarebbe diversa se la Cassazione avesse cassato con rinvio enunciando il principio di diritto, c.d. “rinvio prosecutorio”), ha travolto la sentenza di secondo grado, occorre fare riferimento alla pronuncia di primo grado, e allora le somme sarebbero dovute, a seconda dei casi, al 10% o al 50%.
È altrettanto da disattendere la tesi che considera le somme dovute al 30% (sostenuta come visto dall’Agenzia), posto che tale ipotesi, come detto dalla norma, concerne solo i processi pendenti in primo grado, “ed è da escludersi che il giudizio di rinvio sia un giudizio di primo grado”. Le altre ipotesi ex art. 16 della L. 289/2002 fanno riferimento “all’ultima pronuncia giurisdizionale resa sul merito”, e tale non può essere quella resa dalla Cassazione, che ha cassato per motivi processuali (alle stesse conclusioni si dovrebbe pervenire se fosse stata la Regionale ad annullare la sentenza di primo grado): nella specie, quindi, si deve fare riferimento alla sentenza della Regionale, ove il contribuente era soccombente, da qui la debenza delle somme al 50%.
Un dubbio interpretativo si potrebbe porre nel caso in cui la Suprema Corte cassasse con rinvio enunciando il principio di diritto, per violazione di legge sostanziale.
Dalla sentenza commentata emerge dunque il seguente quadro: se la Cassazione cassa con rinvio per motivi processuali (ad es., omissione della comunicazione di udienza), occorre fare riferimento all’ultima pronuncia resa sul merito, siccome tale non è quella di Cassazione, verrebbe da dire quella della Regionale, almeno nella maggior parte dei casi; se la Cassazione cassa con rinvio enunciando il principio di diritto, anche se occorrerebbe un’ulteriore conferma della Cassazione, sarebbe bene fare riferimento alla sentenza della Cassazione stessa (su tale aspetto, pare che in questo senso si sia pronunciata Cass. 6191/2006); se la Regionale annulla per motivi processuali ai sensi dell’art. 59 del DLgs. 546/92, si dovrebbe far riferimento alla sentenza della Provincialeresa sul merito (la situazione sarebbe analoga alla sentenza di cassazione con rinvio per motivi processuali, ove occorre riferirsi alla sentenza della Regionale).

giovedì 10 novembre 2011

La panoramica sui provvedimenti fiscali

Una sintesi degli ultimi provvedimenti in tema di fisco.

Chiusura agevolata delle liti fiscali, la domanda è on line È pronto il software per inviare la domanda di chiusura delle liti minori con il Fisco. Il programma che consente di compilare e presentare online, entro il 2 aprile 2012, la domanda di definizione delle controversie pendenti fino a 20mila euro è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia. Resta comunque ferma la prima scadenza del 30 novembre 2011 per versare, in unica soluzione, l’importo agevolato utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082).
Il ricorso alla definizione agevolata è possibile solo per le liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Inoltre, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Così come sono sospesi, per lo stesso arco di tempo, i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, inclusi i termini per la costituzione in giudizio.
(www.agenziaentrate.gov.it. all’interno della sezione “Strumenti”)


Sospensione degli adempimenti fiscali per il sisma d’AbruzzoAdempimenti tributari congelati fino al 31 dicembre 2011 per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali in seguito al sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia indica le modalità da seguire per la ripresa degli adempimenti, come previsto dal D.L. 78/2010, per i contribuenti con domicilio fiscale nei Comuni del cratere del sisma, aggiornando la ripresa dalla vecchia data del 31 gennaio 2011 al 31 dicembre prossimo. Il nuovo termine vale soltanto per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti. Per questi ultimi, infatti, è confermata la vecchia scadenza, fissata dal D.L. 78/2010 e dal D.P.C.M. 4 agosto 2011.Tutte le modalità da seguire per l’esecuzione degli adempimenti rimangono quelle indicate nel provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2010.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provv. 2 novembre 2011)


Detrazione IRPEF 36%, eliminata la comunicazione di inizio lavori Chi si avvale della detrazione IRPEF del 36%, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre. Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi. È previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provvedimento 3 novembre 2011)


Nuova addizionale erariale per le auto Tempi, destinatari ed esenzioni per il pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche per i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt. In particolare, non devono versare l’addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il pagamento per i veicoli iscritti al PRA alla data del 6 luglio 2011, mentre per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in una circolare che illustra i casi di esenzione e le modalità di pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche introdotta dal D.L. 98/2011.
(Agenzia delle entrate, circ. n. 49/E, 8 novembre 2011)


In rete il modello per comunicare i dati del domicilio I contribuenti potranno utilizzare un nuovo modello per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere la notifica degli atti del Fisco. La nuova comunicazione recepisce le ultime disposizioni inserite nel DPR 600/1973, viaggia sia per posta sia via web e il suo uso diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio prossimo. Nel frattempo, per diffondere questa novità tra i contribuenti e consentire loro di prendere dimestichezza con la nuova procedura, la comunicazione è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
(www.agenziaentrate.gov.it. dal 2 novembre 2011)

mercoledì 9 novembre 2011

Ex minimi alla prova degli studi di settore

I requisiti tradizionali per il regime agevolato, malgrado la fuoriuscita dallo stesso, potrebbero «escludere» dagli studi per marginalità economica
I soggetti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi sonoesclusi dagli studi di settore per disposizione di Legge (art. 1, comma 113 della L. 244/2007). Pertanto, tali soggetti sonoesonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e non sono soggetti agli accertamenti basati su tale strumento.
La loro posizione muta in caso di fuoriuscita dal regime agevolato, ipotesi che determina l’assoggettamento agli studi di settore.
Tale effetto si verifica anche nel caso in cui l’esclusione dal regime sia stata determinata, a partire dal 2012, a causa della carenza, in capo al soggetto, dei nuovi requisiti di accessoal regime introdotti dall’art. 27 del DL 98/2011 ed ancorché il soggetto abbia la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di possesso dei vecchi requisiti per essere considerato un “minimo”.
Al riguardo, si ricorda che, fermi restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, tali contribuenti sono:
- esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
- esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR 100/98;
- esenti da IRAP.
Ciò premesso, non è da escludere che gli ex contribuenti minimi che hanno la possibilità di fruire delle predette agevolazioni possano evitare l’applicazione dello studio di settore. In considerazione dei particolari e stringenti limiti imposti per la fruizione del regime, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 73 del 2007 (§ 3.2.2), aveva chiarito che, per i contribuenti minimi che decidevano di optare per il regime ordinario, era possibile ipotizzare la sussistenza di situazioni di marginalità economica, idonee a giustificare, in sede di contraddittorio, l’eventuale risultato di non congruità rispetto agli studi di settore (ad esempio, per le ridotte dimensioni della struttura aziendale, per l’assenza di personale dipendente e collaboratori, perché l’attività d’impresa o di lavoro autonomo è residuale in presenza di altri redditi di pensione, di lavoro dipendente, ecc.).
Sebbene il chiarimento sia stato reso prima delle modifiche che hanno coinvolto il regime agevolato, non si vede la ragione per discostarsi da quanto sopra, posto che i soggetti coinvolti, in quanto potrebbero fruire delle agevolazioni sopra indicate, continuano a possedere i tradizionali requisiti per essere “minimo”.
Verifiche caso per caso
Fermo restando che sul punto sarebbe in ogni caso preferibile una conferma ufficiale, il contribuente non può ritenersi automaticamente escluso dallo studio, occorrendo, comunque, un esame della propria situazione personale ed economica per verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni di marginalità economica, da indicare negli appositi campi al momento della compilazione del modello studi di settore.