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venerdì 18 novembre 2011

Agevolazioni prima casa: possibili la rinuncia e il ravvedimento per mancato trasferimento della residenza

L'acquirente di una abitazione che, anche per motivi personali, si trovi nelle condizioni di non poter rispettare il termine, non ancora scaduto, dei 18 mesi entro i quali occorre trasferire la propria residenza presso il comune in cui è situato l'immobile, può chiedere la revoca dell'agevolazione e la riliquidazione dell'imposta assolta (sia che si tratti di IVA che di imposta di registro). A tal fine, deve presentare apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato; quest'ultimo provvede a notificare apposito avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, senza applicare le sanzioni previste in caso di decadenza dell'agevolazione per mancato rispetto dei requisiti.
Una volta scaduto il termine dei 18 mesi senza che sia avvenuto il trasferimento della resi­denza e, quindi, l'agevolazione sia decaduta, l'acquirente può sanare spontaneamente la vio­lazione ricorrendo al ravvedimento. A tal fine, deve presentare apposita istanza, con la quale dichiara l'avvenuta decadenza dell'agevolazione e richiede la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto. Quest'ultimo provvederà a notificare al contribuente un apposito avviso di liquidazi­one della maggiore imposta dovuta nonché degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita, e della sanzione ridotta a seconda dei termini entro cui è avvenuto il ravvedimento decorrenti dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto (ad esempio, la riduzione sarà pari ad 1/10 se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dallo spirare del termine o di 1/8 se avviene entro l'anno dal predetto termine). Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento delle suddette somme entro 60 giorni dalla noti­ficazione dell'avviso di liquidazione.
Ris. AE 31 ottobre 2011 n. 105/E

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