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mercoledì 16 novembre 2011

Cooperative di produzione e lavoro: verifica della mutualità prevalente

Per verificare la sussistenza del requisito della mutualità prevalente in capo alle cooperative di produzione e lavoro, i sindaci e gli amministratori devono evidenziare contabilmente che il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo del lavoro quale risulta dall'apposita voce di conto economico B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (art. 2513 lett. b c.c). Tale ultimo riferimento, va inteso tenendo conto delle forme di lavoro stabilite con contratti atipici diversi dal lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, a condizione che abbiano un collegamento con l'attuazione dello scopo mutualistico; in pratica, per individuare il requisito della preva­lenza, occorre considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso nella voce B9 del conto economico, sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato nella voce B7 dello stesso.
Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sociale, la cooperativa si avvalga dell'opera di terzi tramite appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite non rileva nel computo della mutualità prevalente; esso, infatti, costituisce un costo per il pagamento di un servizio e non di costo di lavoro.
Viceversa, il suddetto corrispettivo rileva ai fini della verifica della fruibilità dell'esenzione IRES pari alla quota IRAP, computata a conto economico, per la quale è richiesto che l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non sia inferiore al 50% (o al 25%) dell'ammontare complessivo di tutti i costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 11 DPR 601/73).
Ris. AE 28 ottobre 2011 n. 104/E

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