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mercoledì 23 novembre 2011

Elenco «clienti e fornitori»: conta la fattura differita

Per la comunicazione si deve far riferimento all’importo di tale fattura e non a quello previsto a fronte della singola consegna
 Sandro CERATO
Con l’approssimarsi del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per le operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2010 (31 dicembre 2011), gli operatori economici sono alle prese con i numerosi problemi relativi all’individuazione delle operazioni che devono essere oggetto di comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, ha fornito, il 24 ottobre 2011, ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. Per quel che interessa in questa sede, l’attenzione viene focalizzata sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni documentate con fattura differita.
Come noto, l’art. 21 del DPR 633/72 consente di emettere un’unica fattura riepilogativa (cosiddetta fattura differita) per tutte le cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto nell’arco di un mese solare, a condizione che le singole consegne di beni siano documentate da documento di trasporto e l’emissione della fattura avvenga entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne, fermo restando l’obbligo di confluenza dell’IVA a debito nella liquidazione periodica riferita al mese in cui sono avvenute le predette consegne dei beni.
Come si desume da quanto descritto, la facoltà di emettere la fattura differita non determina alcun differimento del termine di liquidazione dell’IVA afferente le operazioni indicate nel documento riepilogativo, in quanto tale procedura costituisce una semplice agevolazione di carattere “documentale”, per effetto della quale si consente l’emissione di un unico documento, in luogo di più fatture a fronte di ciascuna consegna avvenuta nel corso di un mese solare (come richiederebbe la regola generale di cui all’art. 6 del DPR 633/72).
Tuttavia, tale facoltà non influenza il rapporto contrattuale esistente tra le parti, in quanto tra le stesse sussistono tanti contratti di compravendita quante sono le singole consegne documentate dall’emissione del DDT. Ciò starebbe a significare, in ossequio a quanto previsto dal punto 2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, che, ai fini della verifica della soglia di 3.000 euro, e quindi dell’obbligo di comunicazione, si deve far riferimento all’importo dovuto per la singola consegna e quindi in base a quanto indicato nel documento di trasporto. Tale ultimo documento, tuttavia, non essendo valorizzato, crea delle complicazioni operative ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Probabilmente, per tale motivo, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate “se per la verifica della soglia dei 3.000 € e per la relativa comunicazione si debba considerare ogni singola operazione documentata da DDT o altro documento oppure se si debba fare riferimento all’importo della fattura differita”, ritenendo “di dover prendere a riferimento l’importo della fattura differita, considerato che l’operazione va indicata nella comunicazione con la data di registrazione che è unica com’è unico il documento di vendita”.
A fronte di tale richiesta, l’Agenzia conferma che, per l’inclusione nella comunicazione, si deve far riferimento all’importo della fattura differita, e non all’importo (non esplicitato nel DDT) previsto a fronte della singola consegna. Tale presa di posizione, quindi, costituisce una deroga alla regola generale, sopra descritta, secondo cui, per la verifica del limite, si deve aver riguardo al corrispettivo pattuito contrattualmente tra le parti per ciascuna operazione (nel caso di specie, a fronte di ogni singola consegna).
Semplificazione, ma solo per chi si avvale della fattura differita
La posizione dell’Agenzia, quindi, introduce una semplificazione per gli operatori economici, i quali devono quindi far riferimento (solamente) all’importo documentato nella fattura differita per la verifica dell’obbligo di comunicazione dell’operazione (o meglio delle operazioni), consentendo altresì una coincidenza tra quanto annotato nei registro IVA e l’importo della fattura. Tuttavia, non si può non notare come l’interpretazione dell’Agenzia crei una discriminazione tra coloro che non si avvalgono della fattura differita, nel qual caso si deve far riferimento all’importo della singola fattura emessa all’atto di ciascuna consegna, e coloro che invece se ne avvalgono, i quali, come detto, fanno riferimento all’importo “totale” delle singole consegne (riepilogate nella fattura differita).

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