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mercoledì 9 novembre 2011

Ex minimi alla prova degli studi di settore

I requisiti tradizionali per il regime agevolato, malgrado la fuoriuscita dallo stesso, potrebbero «escludere» dagli studi per marginalità economica
I soggetti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi sonoesclusi dagli studi di settore per disposizione di Legge (art. 1, comma 113 della L. 244/2007). Pertanto, tali soggetti sonoesonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e non sono soggetti agli accertamenti basati su tale strumento.
La loro posizione muta in caso di fuoriuscita dal regime agevolato, ipotesi che determina l’assoggettamento agli studi di settore.
Tale effetto si verifica anche nel caso in cui l’esclusione dal regime sia stata determinata, a partire dal 2012, a causa della carenza, in capo al soggetto, dei nuovi requisiti di accessoal regime introdotti dall’art. 27 del DL 98/2011 ed ancorché il soggetto abbia la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di possesso dei vecchi requisiti per essere considerato un “minimo”.
Al riguardo, si ricorda che, fermi restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, tali contribuenti sono:
- esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
- esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA previsti dal DPR 100/98;
- esenti da IRAP.
Ciò premesso, non è da escludere che gli ex contribuenti minimi che hanno la possibilità di fruire delle predette agevolazioni possano evitare l’applicazione dello studio di settore. In considerazione dei particolari e stringenti limiti imposti per la fruizione del regime, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 73 del 2007 (§ 3.2.2), aveva chiarito che, per i contribuenti minimi che decidevano di optare per il regime ordinario, era possibile ipotizzare la sussistenza di situazioni di marginalità economica, idonee a giustificare, in sede di contraddittorio, l’eventuale risultato di non congruità rispetto agli studi di settore (ad esempio, per le ridotte dimensioni della struttura aziendale, per l’assenza di personale dipendente e collaboratori, perché l’attività d’impresa o di lavoro autonomo è residuale in presenza di altri redditi di pensione, di lavoro dipendente, ecc.).
Sebbene il chiarimento sia stato reso prima delle modifiche che hanno coinvolto il regime agevolato, non si vede la ragione per discostarsi da quanto sopra, posto che i soggetti coinvolti, in quanto potrebbero fruire delle agevolazioni sopra indicate, continuano a possedere i tradizionali requisiti per essere “minimo”.
Verifiche caso per caso
Fermo restando che sul punto sarebbe in ogni caso preferibile una conferma ufficiale, il contribuente non può ritenersi automaticamente escluso dallo studio, occorrendo, comunque, un esame della propria situazione personale ed economica per verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni di marginalità economica, da indicare negli appositi campi al momento della compilazione del modello studi di settore.

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