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giovedì 10 novembre 2011

La panoramica sui provvedimenti fiscali

Una sintesi degli ultimi provvedimenti in tema di fisco.

Chiusura agevolata delle liti fiscali, la domanda è on line È pronto il software per inviare la domanda di chiusura delle liti minori con il Fisco. Il programma che consente di compilare e presentare online, entro il 2 aprile 2012, la domanda di definizione delle controversie pendenti fino a 20mila euro è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia. Resta comunque ferma la prima scadenza del 30 novembre 2011 per versare, in unica soluzione, l’importo agevolato utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082).
Il ricorso alla definizione agevolata è possibile solo per le liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Inoltre, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Così come sono sospesi, per lo stesso arco di tempo, i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, inclusi i termini per la costituzione in giudizio.
(www.agenziaentrate.gov.it. all’interno della sezione “Strumenti”)


Sospensione degli adempimenti fiscali per il sisma d’AbruzzoAdempimenti tributari congelati fino al 31 dicembre 2011 per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali in seguito al sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia indica le modalità da seguire per la ripresa degli adempimenti, come previsto dal D.L. 78/2010, per i contribuenti con domicilio fiscale nei Comuni del cratere del sisma, aggiornando la ripresa dalla vecchia data del 31 gennaio 2011 al 31 dicembre prossimo. Il nuovo termine vale soltanto per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti. Per questi ultimi, infatti, è confermata la vecchia scadenza, fissata dal D.L. 78/2010 e dal D.P.C.M. 4 agosto 2011.Tutte le modalità da seguire per l’esecuzione degli adempimenti rimangono quelle indicate nel provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2010.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provv. 2 novembre 2011)


Detrazione IRPEF 36%, eliminata la comunicazione di inizio lavori Chi si avvale della detrazione IRPEF del 36%, non è più obbligato a inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara, ma deve ricordarsi di conservare ed esibire a richiesta degli uffici alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre. Il contribuente deve invece inserire i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi. È previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
(Direttore dell’Agenzia delle entrate, provvedimento 3 novembre 2011)


Nuova addizionale erariale per le auto Tempi, destinatari ed esenzioni per il pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche per i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt. In particolare, non devono versare l’addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il pagamento per i veicoli iscritti al PRA alla data del 6 luglio 2011, mentre per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in una circolare che illustra i casi di esenzione e le modalità di pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche introdotta dal D.L. 98/2011.
(Agenzia delle entrate, circ. n. 49/E, 8 novembre 2011)


In rete il modello per comunicare i dati del domicilio I contribuenti potranno utilizzare un nuovo modello per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere la notifica degli atti del Fisco. La nuova comunicazione recepisce le ultime disposizioni inserite nel DPR 600/1973, viaggia sia per posta sia via web e il suo uso diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio prossimo. Nel frattempo, per diffondere questa novità tra i contribuenti e consentire loro di prendere dimestichezza con la nuova procedura, la comunicazione è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
(www.agenziaentrate.gov.it. dal 2 novembre 2011)

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