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martedì 15 novembre 2011

Rebus definizione liti sui pregressi dinieghi di condono

Per la circolare 48 niente sanatoria, ma la Cassazione pare di diverso avviso, visto che occorre vagliare la natura «impositiva» dell’atto
/ Alfio CISSELLO
La circolare 48 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4.13, si è pronunciata in merito alla possibilità di definire cause relative a precedenti dinieghi di condono, o, comunque, relative a contenziosi sorti sull’interpretazione delle varie leggi condonistiche.
Si pensi alle diverse forme premiali contemplate dalla L. 289/2002: non è poi così raro che i contribuenti, oggi, abbiano una causa relativa a un diniego di definizione della lite pendente, a un diniego di rottamazione dei ruoli (in tal caso, è frequente la questione interpretativa circa il perfezionamento della definizione) o a cartelle di pagamento concernenti le dichiarazioni di condono.
Confermando l’impostazione fatta propria con la circolare 12 del 2003, l’Agenzia delle Entrate afferma che le liti su precedenti sanatorie, in sostanza, non sono mai definibili.
In base alla visione ufficiale, non rientrano nella sanatoria “le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate e neppure le liti connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata”. A sostegno di tale tesi viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 3 ottobre 21328, senza però tenere nella dovuta considerazione le altre pronunce della Suprema Corte di segno opposto.
In base all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sembra che il carattere condonabile della lite dipenda non dal fatto che questa sia relativa a un precedente condono, ma dalla natura “impositiva” del provvedimento impugnato.
La Suprema Corte ha più volte sostenuto che sono definibili le liti relative a provvedimenti ove si controverte sull’interpretazione/applicazione della legge di condono (Cass. 20573/2005, Cass. 7 aprile 2006 n. 8275; Cass. 12 aprile 2006 n. 8591; Cass. 4 novembre 2008 n. 26457).
La circolare non analizza tutte le sentenze
Coerentemente, sono state escluse dalla definizione delle liti pendenti le cause relative alla mera liquidazione di dichiarazioni integrative presentate per fruire di precedenti condoni, in quanto l’atto impositivo aveva funzione semplicemente liquidatoria (Cass. 29 settembre 2004 n. 19507).
In senso contrario, almeno apparentemente, Cass. 3 ottobre 2006 n. 21328, citata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 48/2011, il cui principio è stato ribadito da Cass. SS.UU. 25 luglio 2007 n. 16412, secondo cui “non si dà condono tributario di condono tributario”, siccome la legislazione condonistica è di per sé eccezionale, e ammettere la definizione di una causa relativa a un precedente condono si concretizzerebbe in un’eccezione di secondo grado.
Un’ulteriore questione si porrebbe, comunque, per la determinazione del valore della lite: se si tratta di cartella di pagamento o di provvedimenti simili non dovrebbero sorgere problemi, ma per le comunicazioni di diniego, come nel caso della rottamazione dei ruoli, la questione dovrebbe essere contestualizzata.
La potenziale incertezza sulla sanabilità della lite induce a prestare attenzione ai vari termini processuali, siccome essi, ove il giudice investito del ricorso contro il diniego di condono ritenesse tale processo non condonabile, non risulterebbero sospesi.

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