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sabato 5 novembre 2011

Studi di settore solo presunzione semplice

A dispetto di alcune pronunce di merito di segno opposto, la Cassazione conferma e ribadisce l’orientamento sancito nel 2009 dalle Sezioni Unite
La Cassazione ha ribadito la natura di mera presunzione semplice dei risultati derivanti dagli studi di settore e dai parametri contabili. Con l’ordinanza n. 23015 di ieri, 4 novembre 2011, infatti, la Suprema Corte ha riconfermato l’orientamento affermato nel 2009 dalle Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009), sottolineando che i risultati degli studi di settore e dei parametri costituiscono presunzioni semplici, insufficienti, da soli, a legittimare l’accertamento di maggiori ricavi o compensi.
A tal proposito, si ricorda che, su Eutekne.info, abbiamo avuto occasione di esaminare alcune pronunce delle Commissioni tributarie che, sostenendo la natura di presunzione qualificata dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli studi di settore, legittimavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base di questi soli risultati, indipendentemente dalla valutazione delle caratteristiche particolari della situazione economica evidenziata dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo e senza effettuare ulteriori verifiche.
A dispetto di tali pronunce, la Cassazione è nuovamente intervenuta con l’ordinanza di ieri.
Il ricorso in Cassazione era stato presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto l’ufficio aveva applicato in maniera automatica i risultati dei parametri contabili, senza nemmeno tenere conto della “realtà reddituale dell’accertato, realtà che in effetti ha condotto in breve tempo alla cessazione dell’attività e alla restituzione al Comune della licenza commerciale senza che sia stato possibile procedere neppure ad una cessione a qualsiasi titolo dell’azienda”.
Nell’ordinanza, la Cassazione censura entrambi i motivi di impugnazione basati sull’“autosufficienza dei soli parametri” a fondare l’accertamento annullato e, condividendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, ribadisce che:
- la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici;
- i caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione possono essere acquisiti solo in sede di contraddittorio, adattando i risultati presunti all’effettiva situazione del contribuente;
- la motivazione dell’avviso di accertamento non può limitarsi a rilevare lo scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard e delle ragioni per le quali sono disattese le contestazioni del contribuente emerse in contraddittorio.
La giurisprudenza di merito dovrebbe conformarsi a tale orientamento
Dato questo ulteriore intervento del giudice di legittimità nella stessa direzione tracciata dalle Sezioni Unite, sarebbe opportuno che anche la giurisprudenza di merito ancora di segno opposto si conformasse a tale orientamento, quantomeno consentendo ai contribuenti di risparmiare lunghi e costosi procedimenti giudiziari.

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