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giovedì 16 febbraio 2012

Dopo l’estinzione, il ruolo va formato in capo ai soci e non alla società

Necessario il rispetto del termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento
 Alfio CISSELLO
Recentemente, la Corte di Cassazione, prendendo le mosse dal consolidato principio secondo cui, una volta disposta la cancellazione di una società dal Registro delle imprese, la società non esiste più, con la conseguenza che le pretese creditorie possono essere azionate nei confronti dei soci e dei liquidatori in costanza dei presupposti di legge, ha affermato che la cartella di pagamento intestata alla società estinta non è solamente invalida, ma inesistente: pertanto, nessuna riscossione può essere intrapresa se l’atto non viene impugnato, poiché insuscettibile di divenire definitivo.
I giudici della C.T. Prov. di Torino, sentenza del 14 giugno 2011 n.111/11/11, chiariscono ulteriormente il concetto.
Prima di esaminare il principio che emerge dalla pronuncia, è opportuno ricordare che, in base alle ordinarie regole civilistiche, una volta disposta la cancellazione della società, i creditori possono rivolgersi:
- se si tratta di società di capitali, nei confronti degli ex soci nei limiti di quanto questi hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, o nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa;
- per l’intero, nei confronti dei soci di società in nome collettivo;
- nei limiti della quota conferita, per i soci accomandanti nelle sas.
Occorre dire che, relativamente alle società di capitali e per le sole imposte sui redditi, sussiste una specifica responsabilità fiscale che, però, necessita di peculiari presupposti per essere applicata, disciplinata dall’art. 36 del DPR 602/73.
Tornando alla sentenza, che riguardava un caso di società di persone, i giudici affermano che le domande nei confronti dei soci (quindi la notifica degli atti impositivi, siano questi accertamenti o cartelle di pagamento) “devono essere loro rivolte nella loro specifica ed indicata qualità oltre che, ovviamente, nei limiti di decadenza/prescrizione del diritto fatto valere dai creditori”.

Lo stesso discorso vale per gli avvisi di accertamento
Quindi, se si tratta di pretese fatte valere nell’ambito della riscossione, non è più valido il ruolo formato in capo alla società (che, per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese, non è più in vita), ma occorre una nuova partita di ruolo in capo al soggetto che, secondo il codice civile, può essere individuato come responsabile.
Rimangono fermi, specifica la Commissione, i termini decadenziali contemplati dalla legge fiscale, pertanto:
- la cartella di pagamento va notificata entro i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/72 (ad esempio, se si tratta di liquidazione automatica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione);
- se si tratta di accertamento, entro i termini di cui all’art. 43 del DPR 600/73 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
A nostro avviso, non potrebbe mai essere notificata agli ex soci una cartella di pagamento, in quanto, almeno per imposte sui redditi e IVA, occorre sempre un atto assimilabile all’accertamento, che contenga una duplice parte motiva (le ragioni della pretesa fiscale e il motivo per cui il soggetto è ritenuto responsabile).
Per ciò che riguarda la decadenza, si potrebbe prendere come riferimento o la dichiarazione a suo tempo presentata dalla società o, in assenza di indicazioni normative contrarie, la dichiarazione del socio, ove vengono indicati i proventi percepiti a seguito del riparto derivante dal bilancio di liquidazione.

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