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giovedì 9 febbraio 2012

Nuovi minimi, regime più conveniente ma per pochi

Diversi sono i dubbi che emergono dall’analisi dei requisiti richiesti dal D.L. n. 98/2011 per l’applicazione del nuovo regime dei minimi; quello più “spinoso” riguarda la condizione (art. 27, comma 2, lettera b) per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. Con la circolare n. 3 del 2012, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro approfondisce il nuovo regime applicabile dal 1° gennaio 2012.
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ricorda che con il D.L. n. 98/2011 il Legislatore ha inteso restringere il campo di applicazione introducendo ulteriori requisiti. Infatti, il regime non è più applicabile a coloro i quali, pur avendo i requisiti per l’applicazione delle “vecchie” disposizioni della legge n. 244/2007, non detengono le condizioni aggiuntive previste dal decreto in questione. Dall’altro, tuttavia, lo ha reso più appetibile abbassando dal 20% al 5% l’imposta sostitutiva dovuta ed eliminando la ritenuta d’acconto sui compensi.
Nella circolare, però, si fa notare che dall’analisi dei nuovi requisiti, emergono diversi dubbi, anche se quello probabilmente più spinoso riguarda la condizione di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 27, D.L. n. 98/2011 secondo cui “il beneficio […] è riconosciuto a condizione che: […] b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Tale disposizione ha carattere antielusivo ed è finalizzata a evitare abusi da parte dei contribuenti che - allo scopo di accedere alle agevolazioni - modifichino solo formalmente l’attività precedentemente svolta.
Sul punto, i Consulenti del lavoro richiamano la circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2001 laddove viene evidenziato che si deve attentamente verificare che la nuova attività non venga svolta con gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e con i medesimi clienti.
Sulla base di tali considerazioni, nel documento dei Consulenti del lavoro vengono analizzate le tre seguenti situazioni che si possono verificare con le nuove regole:
a) attività con nuovo regime dei minimi;
b) attività esercitata dopo il 31 dicembre 2007 che passa dal vecchio regime dei minimi a quello attuale;
c) attività esercitata dopo il 31 dicembre 2007 che passa dal regime dei minimi a quello agevolato (c.d. ex minimi).

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