DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 1 febbraio 2012

Slitta al 31 marzo il pagamento per la definizione delle liti pendenti.

L’emendamento al decreto «Milleproroghe» posterga anche la data in cui doveva essere pendente la lite, che passa dal 1° maggio al 31 dicembre

Un emendamento presentato in sede di conversione del “Decreto Milleproroghe” ha postergato i termini di versamento per le somme dovute ai fini della definizione delle liti pendenti, introdotta dall’art. 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011.
Riepiloghiamo brevemente i tratti salienti della definizione in esame.
Sulla falsariga di ciò che prevedeva, a suo tempo, l’art. 16 della L. 289/2002, il DL 98/2011 ha riproposto il condono dei processi, circoscrivendolo, però, alle liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro. Per fruire della definizione, la lite doveva essere pendente allo scorso 1° maggio e il versamento, per la totalità degli importi senza possibilità di rateazione, doveva avvenire entro il 30 novembre.
Per il resto, valevano le disposizioni del citato art. 16, quindi:
- era possibile definire le sole cause avverso atti impositivi in senso proprio, con esclusione degli atti di mera liquidazione (ad esempio, cartelle da 36-bis o canone RAI semplicemente non pagato);
- dalle somme dovute potevano essere scomputate quelle già versate per effetto della riscossione frazionata, ma l’eccedenza sarebbe stata restituita solo in caso di sentenza sfavorevole all’Amministrazione.
L’entità delle somme, salvo il caso delle cause di valore sino a 2.000 euro, ove vi era una tassa fissa di 150 euro, è parametrata all’andamento della causa (10% del valore se il contribuente aveva vinto, 50% se aveva perso, 30% se non c’era ancora sentenza).
Ora, se l’emendamento verrà definitivamente convertito:
- sarà postergato il termine entro cui la lite doveva essere pendente, che passa dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;
- sarà del pari spostato il termine ultimo per i versamenti, che passa dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012 (quindi, siccome tale giorno cade di sabato, si passa al 2 aprile 2012).

Non viene reintrodotta la rottamazione dei ruoli
Allora, per prima cosa occorre verificare se lo scorso 31 dicembre la lite era pendente: in altri termini, è necessario che, al massimo in detta data, sia stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio, essendo irrilevante la costituzione in giudizio. Non rientrano nella definizione, invece, i contribuenti che hanno ricevuto un provvedimento definibile i cui termini per ricorrere erano pendenti al 31 dicembre.
Per ciò che riguarda i versamenti, essi vanno eseguiti, come termine ultimo, il 2 aprile 2012, ossia nel medesimo giorno in cui occorre inviare la domanda di definizione.
Visto che nulla muta, i versamenti vanno eseguiti mediante Modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”, in un’unica soluzione, con codice tributo “8082”.
Il Legislatore non ha introdotto nessun’altra forma di condono, nemmeno la rottamazione dei ruoli, che avrebbe consentito la sanatoria delle cartelle di pagamento.
 

Nessun commento:

Posta un commento