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martedì 10 aprile 2012

Gestione commercianti obbligatoria per il socio di srl in prevalenza «operativo»

Da assoggettare alla relativa contribuzione le prestazioni dei soci amministratori la cui attività operativa supera quella amministrativa
 Luca MAMONE
Con la sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora i soci amministratori di una srl svolgano nell’azienda un’attività operativa in modo prevalente rispetto a quella amministrativa, scatta per loro l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Brescia respingeva il ricorso proposto da due soci unici amministratori di una srl, iscritti alla Gestione separata ex lege n. 335/1995, avverso una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi previdenziali pretesi dall’INPS dopo averli iscritti d’ufficio alla gestione commercianti.
I giudici di merito avevano infatti accertato che i due soci si erano occupati in modo personale e continuativo della gestione di tutti gli affari della società, con una partecipazione all’attività operativa in cui si estrinsecava l’oggetto dell’impresa – commercio di prodotti zootecnici, medicinali e immobiliari – in modo prevalente rispetto all’attività di amministrazione, comportando di conseguenza, ai sensi dell’art. 1, comma 208 della L. 662/1996, il loro obbligo all’iscrizione della gestione commercianti dell’INPS.
Contro questa decisione di merito i due soci amministratori ricorrono per Cassazione, censurando l’accertamento della Corte d’appello che ha qualificato la loro attività prestata alla società come prevalentemente operativa (rispetto a quella amministrativa).
In particolare, i ricorrenti evidenziano che dalle norme del codice civile (artt. dal 2380 al 2396) non si ricaverebbero limiti quanto alla strutturazione dell’attività di amministrazione di una società di capitali, non consistendo, questa, nel compimento dei soli atti giuridici, ma comprendendo l’intera attività di gestione e organizzazione aziendale. Dunque, secondo i ricorrenti, la separazione operata dai giudici di merito tra un’attività amministrativa puramente concettuale e un’attività pratico-operativa sarebbe priva di fondamento giuridico.
Ancora, per i ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il concetto di “prevalenza” della partecipazione al lavoro aziendale andrebbe determinato non già in funzione della quantità del lavoro svolto, ma della qualità dell’attività e, nel caso in esame, sicuramente sarebbe l’attività di amministrazione ad essere prevalente, comportando essa l’assunzione, da parte dei ricorrenti, del rischio d’impresa e delle correlative responsabilità (civili e/o penali).         
Per la Corte di Cassazione i motivi sono infondati, anche alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ben rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. un. n. 3240/2010.
La Suprema Corte ricorda infatti che l’art. 1, comma 203 della L. 662/96, allo scopo di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, non venga assoggettata a contribuzione la prestazione dei soci delle srl che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, ha innovato rispetto all’art. 2 della L. n. 613/66 – secondo cui solo i titolari di ditte individuali e i soci delle società di persone erano soggetti all’obbligo di assicurazione nella gestione degli esercenti attività commerciali – disponendo l’iscrizione nella gestione in argomento anche dei soci di srl quando l’attività da loro prestata all’interno dell’azienda presenti le predette caratteristiche.

Non conta solo l’attività esecutiva, ma anche quella organizzativa
Inoltre, i giudici di legittimità precisano che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, dal momento che, anche con tale attività, il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
In questo caso, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che le funzioni di amministrazione della srl, pur certamente svolte dai ricorrenti, fossero meno rilevanti rispetto all’attività operativa da costoro prestata per un’impresa di natura tipicamente commerciale; e tale giudizio è stato espresso valutando l’insieme delle circostanze che dimostrano la diretta gestione della società da parte dei due soci, occupandosi personalmente dei rapporti contrattuali, dell’acquisto, vendita e costruzione di immobili sui terreni di proprietà, dell’organizzazione del lavoro dei dipendenti e di tutto ciò che era inerente all’espletamento dell’attività aziendale.

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