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martedì 19 giugno 2012

Ravvedimento per la rata IMU scaduta: come procedere.

Ieri è scaduto il termine ordinario per pagare la prima rata IMU.
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale unica è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Quindi, nel caso si sia dimenticato di pagare, oppure non si sia pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 è possibile adottare l'isituto del "ravvedimento operoso" nei modi seguenti:

  1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Infatti, come stabilito dalla  Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, emanata dall' Agenzia delle Entrate, "in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta", con lo stesso codice previsto per il tributo principale.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
  •  Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
  • Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
  • Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato: 3917
  • Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato: 3919
  • Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato: 3915

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