DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 13 giugno 2012

La rateizzazione delle imposte da Unico 2012




L’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente.

 L’opzione per il pagamento rateale e l’indicazione del numero di rate è effettuata in occasione del primo versamento con il Mod. F24. 

Nel modello di pagamento F24 deve essere indicato, relativamente a ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato “rateazione” sia la rata che si sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad esempio, se si versa la prima di sei rate, si deve indicare “0106”).

Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nelle misura del 4% da calcolarsi, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi non vanno cumulati con l’imposta, ma versati con il loro apposito codice tributo. Il codice è 1668 per i tributi che vanno indicati nella sezione "erario" del modello F24 (ad  es. imposte dirette e iva), è 3805 per i tributi da indicarsi nella sezione "regioni".
I contribuenti (con esercizio coincidente con l’anno solare) che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (quest’anno 9 luglio 2012), ovvero entro il 18 luglio 2012 (20 agosto 2012 quest’anno) con la maggiorazione dello 0,40%.

 Le scadenze delle rate successive variano secondo che il contribuente abbia o meno una partita iva; si possono verificare quindi quattro situazioni:

 Contribuente con partita iva che versa la prima rata entro il 9 luglio
II rata       16 luglio
III rata      20 agosto
IV rata      17 settembre
V rata       16 ottobre
VI rata      16 novembre  

Contribuente con partita iva che versa la prima rata entro il 20 agosto
II rata      17 settembre
III rata     16 ottobre
IV rata      16 novembre

Contribuente non titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 9 luglio 

II rata         31 luglio
III rata       31 agosto
IV rata       1° ottobre
V rata        31 ottobre
VI rata      30 novembre

Contribuente non titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 20 agosto

II rata        31 agosto
III rata       1° ottobre
IV rata      31 ottobre
V rata       30 novembre











Nessun commento:

Posta un commento