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martedì 17 luglio 2012

Dal 1° agosto sospensione dei termini processuali


L’interruzione dal 1° agosto al 15 settembre non trova però applicazione per la mediazione tributaria

Premessa - Ogni anno, dal 1° agosto, parte la consueta sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 settembre. Dal giorno 16 settembre dunque, i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria possono ricominciare a contare i giorni entro i quali sarà consentito di agire in giudizio, per la rivendicazione dei rispettivi diritti. Non c’è, però, sospensione feriale dei termini nella procedura di mediazione che quindi deve sempre e comunque concludersi nei 90 giorni anche durante il periodo estivo.

L’interruzione - L’interruzione feriale è prevista dall’articolo 1 della Legge 742/1969 e dispone la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, opera a tutti gli effetti nel rito tributario. La pausa determina l’allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.

Il processo tributario - Riguardo al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, al deposito di documenti e/o memorie.

Accertamento con adesione 
- Esistono, però, termini che si collocano tra lo “stadio” amministrativo e quello contenzioso. È il caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza. Ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola l’accertamento con adesione (90 giorni) e di quella estiva, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito (circolare 65/2001) che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell’atto, infatti, può validamente intervenire nei limiti del termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale, così i due diversi periodi di sospensione possono applicarsi cumulativamente senza controindicazioni.

Mediazione tributaria – Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 22/E/2012), la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre non trova, però, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi sempre nel termine di 90 giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. E questo nonostante che, come abbiamo visto, nel procedimento di accertamento con adesione (dove a maggior ragione si è in una fase amministrativa e non processuale) la sospensione estiva, al contrario, si applica. Da considerare, peraltro, che per la proposizione dell'istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione: per lo “stretto nesso tra la presentazione dell'istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale” (circolare 9/E del 2012).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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