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mercoledì 11 luglio 2012

Dal 2013 si riduce la deducibilità delle auto


Con la riforma del lavoro la percentuale di abbassa dal 40% al 27,5%


Premessa – Con la riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stato modificato l’art. 164, comma 1, del Tuir prevedendo che dal 2013 i costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. 

Art. 164 Tuir - Ai fini delle imposte sui redditi l'art. 164 del TUIR prevede sostanzialmente due ipotesi di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi riguardanti i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese: piena deducibilità per le auto strumentali e adibite a uso pubblico; limitata deducibilità per le altre ipotesi. 

Veicoli interamente deducibili - L’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R. individua i mezzi di trasporto che danno luogo all’integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo degli stessi, laddove destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. L'Amministrazione finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha affermato che vanno considerati quali veicoli “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa” quelli “senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Altra ipotesi di deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi concerne i veicoli per il trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2), cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica amministrazione che attesti tale destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture adibite al servizio taxi. 

Veicoli a limitata deducibilità 
– L’art. 164 del Tuir prevede poi la deducibilità limitata nella misura del 40 per cento con riguardo alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e nella misura dell'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (sono esclusi gli agenti immobiliari ed i promotori finanziari). Riforma del lavoro – L’articolo 4, commi 72 e 73, della Legge 92/2012 (c.d. “riforma del lavoro”) ha previsto la riduzione dal 40% al 27,5% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli. Rimane invece invariata la deducibilità per gli agenti e rappresentanti (80%) e per la auto strumentali e per quelle adibite a uso pubblico (deducibilità integrale). La minor deducibilità delle spese decorre dall'esercizio 2013. 

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti 
– Un’ulteriore novità riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, di cui alla lett. b-bis) del comma 1, del citato art. 164 poiché la riforma del lavoro riduce dal 90% al 70% la deducibilità delle spese e dei componenti negativi sostenuti dall’impresa. Anche in questo caso la nuova deducibilità decorre dal 2013.

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