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giovedì 5 luglio 2012

IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero

L’IVIE colpisce gli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
A tale proposito, l’Agenzia precisa che sono colpiti da imposizione anche gli immobili per i quali si è usufruito dello scudo fiscale, sia mediante la procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.
L’imposta si applica nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto.
Il codice di versamento da utilizzare nel modello F24 è 4041 oppure 4042 nel caso di versamento da parte di società fiduciaria.
Il termine ordinario di versamento è il 9 luglio, differibile al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,40%, così come previsto per tutti i versamenti di Unico 2012.
Ambito soggettivo
Se la circolare non aggiunge nulla di nuovo in merito al concetto di residenza fiscale, ai fini di individuare le persone fisiche soggette all’IVIE, lo stesso non può dirsi per la qualificazione giuridica del titolo di possesso che fa scattare la nuova imposta.
Infatti, viene fatta una dettagliata elencazione dei soggetti passivi dell’imposta, che rispecchia, di fatto, le stesse regole valevoli per l’IMU.
Più precisamente, sono soggetti passivi ai fini IVIE:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (non viene, invece, tassati il titolare della nuda proprietà);- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In merito all’esatta identificazione dei predetti diritti reali, trattandosi di stati esteri, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.
Inoltre, l’IVIE si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti (per la nozione di “interposta persona” si fa riferimento alla circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, mentre per quanto riguarda i trust il rimando è alle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del 27 dicembre 2010).
Base imponibile
Per determinare il valore su cui applicare l’imposta, valgono le seguenti regole:
- il punto di partenza è il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;- in caso di diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l’usufrutto), se il valore non risulta da un contratto, si deve tener conto dei criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato;- nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione;- in mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. A tale proposito, viene chiarito che se l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione;- per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato.
Stabilite queste regole di carattere generale, la circolare va più a fondo analizzando le particolari regole che esistono per gli immobili situati in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), in particolare, Norvegia e Islanda.
Infatti, per questi immobili, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.
In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (che si riportano nella tabella 2 allegata alla circolare).
In questo caso, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale (l’esempio cui si fa riferimento è quello degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere).
Comunque, per facilitare i calcoli dei contribuenti, l’Agenzia riporta la Tabella 1 allegata alla circolare) che indica, per ogni Paese, il criterio da applicare.
Calcolo dell’imposta
Viene ricordato che l’IVIE, calcolata applicando lo 0,76 per cento sul valore dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti, non va versata se l’importo della stessa non supera complessivamente euro 200.
Quindi, la soglia di esenzione dal versamento dell’IVIE vale per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa (a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta).
In tal caso, viene chiarito che il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.
Per quanto riguardo lo scomputo del credito d’imposta, nella circolare si evidenzia che per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.
Inoltre, se sussiste un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 TUIR, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Dal punto di vista operativo, nel quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Versamento dell’imposta
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVIE trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Valgono pertanto le regole e i termini sui versamenti dell’IRPEF.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.
In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013).
Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.
L’Agenzia ricorda che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW.
Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve effettuare la segnalazione nominativa all’Amministrazione finanziaria attraverso il predetto modello di dichiarazione 770.

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