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martedì 24 luglio 2012

Minimi: comunicazione entro il 30 luglio


Chi ha iniziato l’attività nel 2012 con il regime agevolato senza comunicarlo può rimediare entro il 30 luglio

Premessa – Chi inizia un’attività, presumendo di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime dei minimi, ha l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modello AA9. I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2012 e hanno già aperto la partita Iva senza fare alcuna comunicazione possono presentare la dichiarazione di variazione dati, con modello AA9, entro il 30 luglio 2012, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

Inizio attività per i minimi - I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime dei minimi, pur non dovendo esprimere alcuna specifica opzione, hanno tuttavia l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/72 (modello AA9), come disposto dall’art. 1, comma 98 della Legge n. 244 del 2007.

La comunicazione 
- La comunicazione viene effettuata barrando nel “quadro B” la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 inserita nel modello AA9/11, approvato col Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2012, in sostituzione della casella denominata Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 del modello AA9/10.

Contribuenti che hanno iniziato nel 2012 – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2012 ha precisato che per i soggetti, che presentando la dichiarazione di inizio attività dal 1° gennaio 2012 con il modello AA9/10 nelle more del suo adeguamento hanno barrato detta casella, la scelta viene interpretata come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio.

Mancata comunicazione – L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che a causa delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro il 30 luglio 2012 (sessanta giorni dall’emanazione della circolare n. 17/E/2012, il termine scadrebbe il 29 luglio, ma essendo domenica slitta a lunedì 30), senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

La scadenza del 30 luglio – In sostanza, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2012 aderendo al regime dei minimi senza effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate hanno tempo fino al prossimo 30 luglio per presentare il modello AA9/11 barrando nel “quadro B” la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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