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lunedì 23 luglio 2012

Proroga di sei mesi per il bonus del 55%


Sarà possibile usufruire della detrazione IRES/IRPEF del 55%, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino al 30 giugno 2013.
A disporre la proroga è un emendamento, approvato venerdì scorso dalle Commissioni Finanze e Attività produttive, al Ddl. C. 5312, di conversione del DL 83/2012 (Decreto “crescita e sviluppo”), che approda oggi all’esame dell’Aula di Montecitorio.
Nel dettaglio, si ricorda che l’art. 4, comma 4 del DL n. 201/2011 convertito, modificando l’art. 1, comma 48 della L. n. 220/2010, ha disposto la proroga del bonus del 55% su alcune tipologie di interventi al 31 dicembre 2012, stabilendo anche che, a partire dal 1° gennaio 2013, per gli interventi di efficientamento energetico, competerà la detrazione IRPEF del 36%di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR.
L’art. 11, comma 2 del DL n. 83/2012, a sua volta, è intervenuto sulla disposizione appena citata, prevedendo che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, la detrazione IRES/IRPEF del 55% competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute, fermi restando i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento (si veda “Bonus da 36% a 50% dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo” del 23 giugno 2012).
In base al DL 83/2012, bonus al 50% dal 1° gennaio 2013
Ora, per effetto dell’emendamento al Ddl. di conversione, il comma 2 dell’art. 11 del Decreto “crescita e sviluppo”, approvato dalle Commissioni, cambia ancora, poiché viene inserita unanuova proroga di sei mesi, in virtù della quale si potrà beneficiare di una detrazione pari al55% fino al 30 giugno 2013.
Inoltre, l’emendamento, aggiungendo il 2-bis all’art. 11 del DL, stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2013, a 18 milionidi euro per l’anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 fino all’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 52, comma 18 della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002).

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