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venerdì 3 agosto 2012

Accertamento con adesione prima del reclamo


Il reclamo/mediazione preclude la conciliazione giudiziale

Dallo scorso 2 aprile è entrato a regime il reclamo obbligatorio per le controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore fino a 20 mila euro. Prima di avanzare il reclamo, con o senza proposta di mediazione, il contribuente può però valutare l’opportunità di attivare gli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Accertamento con adesione. Innanzitutto, il cittadino può presentare istanza di accertamento con adesione – sempre che non abbia ricevuto l’invito dell’Ufficio – per tentare di addivenire a una soluzione concordata con il Fisco. Si avranno così 150 giorni di tempo (oltre all’eventuale sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno), decorrenti dalla notifica dell'avviso, per proporre il reclamo. A titolo esemplificativo, quindi, se l’istanza è presentata 30 giorni dopo la notifica dell’atto di accertamento e/o rettifica, da tale momento comincerà la sospensione dei 90 giorni, al termine dei quali - in caso di esito negativo del contraddittorio - riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa (60 giorni), che consentiranno al contribuente di presentare reclamo entro i successivi 30 giorni. Nel caso intervenga l’accordo col Fisco, saranno invece dovute le maggiori imposte rideterminate e le relative sanzioni ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Definizione sole sanzioni. Sempre prima della presentazione del reclamo obbligatorio, il contribuente può decidere di definire in via agevolata le sole sanzioni. L’istituto deflattivo “parziale” della definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento solamente 1/3 delle sanzioni tributarie (non penali) irrogate, riservandosi la possibilità di instaurare il contenzioso presso la competente Commissione Provinciale, con riferimento alle sole maggiore imposte accertate. Il perfezionamento della definizione agevolata estingue irrevocabilmente l’obbligazione tributaria. Ciò si traduce nell’impossibilità per il contribuente di pretendere l’eventuale rimborso delle sanzioni versate, qualora intervenga una sentenza favorevole che accerta la non debenza del tributo. Per aggirare l’ostacolo, laddove ve ne siano i presupposti, si potrebbe presentare un nuovo reclamo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 472/199. Tale disposizione, in tema di esecuzione delle sanzioni, stabilisce che “se in esito alle sentenze di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso”.

Autotutela. Un’altra via percorribile è quella di proporre istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, nella speranza di ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa tributaria. L'autotutela, però, non sospende i termini del processo, sicché entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in mancanza di una risposta dell’A.F., occorrerà presentare un'istanza di accertamento con adesione o direttamente il reclamo/mediazione.

Reclamo alternativo a conciliazione giudiziale. Per finire, si segnala che la presentazione del reclamo esclude la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 546/92. Quindi, qualora si arrivi al giudizio in Commissione Tributaria Provinciale sarà impossibile per le parti tentare di conciliare la controversia, in quanto il nuovo istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale e ne assorbe le funzioni.

Acquiescenza. L’acquiescenza del contribuente, infine, preclude la proposizione del reclamo. Il contribuente pagherà le maggiori imposte contestate nell'avviso di accertamento e le sanzioni ridotte a 1/3 o a 1/6 del minimo previsto dalla legge, nell’ipotesi in cui l’atto impositivo non sia stato preceduto da processo verbale di constatazione o da invito al contraddittorio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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