DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 3 settembre 2012

La convenienza dell’auto dell’amministratore


La nuova deducibilità più ridotta porta a preferire l’intestazione agli amministratori

Premessa – La riduzione della deducibilità del costo delle auto dal reddito d’impresa e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali (comunicazione per il 2011 in scadenza il prossimo 15 ottobre), porterà molte imprese a preferire l'intestazione delle autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci per le snc.

Stretta sulle auto – Con l’approvazione della c.d. Riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stata ridotta la percentuale di deducibilità dei costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore per le imprese e i lavoratori autonomi. In particolare viene disposto che dal 2013 detti costi sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Questo taglio incide anche sull'importo massimo di deduzione del costo d’acquisto (con finanziamento o leasing che sia), che passerà dagli attuali euro 7.230,40 a euro 4.970,90 (costo massimo riconosciuto fiscalmente di 18.075,99 euro per 27,5%).

Auto degli amministratori - Le società che affidano auto a dipendenti o amministratori valuteranno se procedere, entro la fine dell'esercizio in corso, alla loro intestazione personale. Il drastico ridimensionamento dei benefici nella deduzione dei costi, unito all'attenzione dei verificatori, anche nei controlli su strada, su chi usa auto intestate a società, renderanno in diversi casi conveniente passare al sistema dei rimborsi a pie' di lista, con cui la deduzione delle indennità chilometriche per l'uso in specifiche trasferte resta integrale.

Deducibilità - Per tale fattispecie, infatti, non sono previste modifiche e si continua ad applicare la disciplina attualmente in vigore, la quale prevede che sono escluse dal reddito dell’amministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza.

Rimborsi chilometrici –
 Per quanto riguarda in particolare le indennità chilometriche è previsto un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, Tuir). Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691). La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha chiarito che “per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'Aci, comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio” (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi). Ai fini della deduzione del costo per l'impresa, quindi, si può utilizzato il costo Aci complessivo di esercizio (sempre nei limiti dei 17 o 20 cv), il quale è l'importo massimo deducibile per l'impresa.

Amministratore - In capo al percettore, invece, questa indennità non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5, Tuir) e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte (articolo 95, comma 3, Tuir).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento