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martedì 30 ottobre 2012

Accertamento: allegata lettera di riepilogo


Con l’avviso di accertamento sarà recapitata al contribuente una lettera di riepilogo

Premessa – A partire dal 1° novembre 2012 assieme all’avviso di accertamento parziale verrà consegnata al contribuente un’accompagnatoria che conterrà una sintesi del contenuto dell’atto. E’ questa una delle prime novità che sono arrivo a seguito del restyling degli atti dell’Agenzia delle Entrate.

La prima parte – “Caro contribuente ti scrivo” è il nuovo approccio scelto dall’Agenzia per i messaggi diretti ai contribuenti. In particolare, ogni documento si apre con una descrizione del contenuto e del motivo della comunicazione e si sviluppa in maniera più lineare con istruzioni semplificate e tutte le indicazioni utili per eventuali chiarimenti. Solo per citarne alcuni, cambiano veste l’invito al contraddittorio e la richiesta di documenti utili per le istanze di mediazione, così come la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate chiede le coordinate bancarie per l’accredito diretto del 5 per mille.

Semplicità - A fare da timone nell’operazione di riscrittura un vero e proprio “decalogo”: partire dall’obiettivo del documento; considerare il contesto in cui è utilizzato; garantire l’ordine logico dei contenuti; preferire una sintassi concisa e lineare; ridurre tecnicismi e ridondanze; gestire i riferimenti normativi; utilizzare esempi e tabelle per una maggiore fruibilità.

Avviso di accertamento parziale 
– Anche l’avviso di accertamento parziale è soggetto alle novità. Ricordiamo che l’avviso di accertamento parziale è stato introdotto dall’art. 1 del D.P.R. n. 309/1982, con lo scopo di consentire agli Uffici di effettuare rettifiche qualora, a seguito di segnalazioni provenienti dal centro informativo delle imposte dirette, fossero emersi elementi idonei a stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato. L’articolo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, con i quali sono state ampliate le fonti “qualificate” legittimanti la rettifica. Tale rettifica è ammessa quando, a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, nonché in base ai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e in forza di segnalazioni emergono elementi che consentono di stabilire l’esistenza di: redditi non dichiarati; redditi parzialmente dichiarati (compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni e imprese); deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o maggiori imposte non versate.

Accompagnatoria – Con le novità portate dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento parziale sarà accompagnato da una lettera dove saranno indicate le pagine e le tabelle in cui sono riportate: le motivazioni (elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare l'imponibile e le relative imposte); il calcolo delle maggiori imposte accertate e l'importo delle sanzioni. La lettera poi comunicherà la possibilità di definire l'accertamento, per intero, pagando quanto richiesto nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'atto, assicurandosi un percorso agevolato che comporta una riduzione delle sanzioni a 1/6. In alternativa viene esposta la possibilità di definizione delle sole sanzioni, pagando 1/3 di quelle richieste entro lo stesso termine di 60 giorni e riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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