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mercoledì 31 ottobre 2012

Assonime analizza le nuove S.r.l. speciali, semplificata e a capitale ridotto.


Assonime è un'associazione fra le Società Italiane per Azioni.

Circolare n. 29 del 3 ottobre 2012
Il Legislatore ha previsto due nuove tipologie di S.r.l. “speciali”: accanto alla S.r.l. semplificata, destinata ai giovani (per poter essere socio occorre un’età non superiore a 35 anni), l’art. 44 del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita o Sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012) ha previsto un’ulteriore tipologia di S.r.l., quella “a capitale ridotto” (aperta anche agli over 35 anni). Assonime torna sul tema fornendo importanti spunti di riflessione con la Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.

La SRLCR è, secondo Assonime, da considerare come il modello generale. Laddove la compagine societaria sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni e si beneficia di un regime agevolato (SRLS), al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniforma a quella generale della SRLCR.
Entrambe le figure sono comunque riconducibili al tipo generale della società a responsabilità limitata, a cui si richiama espressamente la disciplina per tutti i profili non espressamente regolati. 

L’atto costitutivo 
- La SRLCR e la SRLS possono essere costituite con contratto o atto unilaterale. 
L’atto costitutivo della SRLS deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con D.M. Giustizia (articolo 2463 bis,comma 2) e non sono dovuti oneri notarili e l’atto è esente da bollo e diritti di segreteria; non sussiste, invece, un’analoga indicazione per l’atto costitutivo della SLRCR. Assonime ritiene quindi che l’atto costitutivo della SRLCR non debba adeguarsi al predetto modello, come confermato anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie. Non solo, ma sostiene anche la tesi secondo cui per le SRLS sussiste si l’obbligo di adottare il modello di statuto, ma non anche il divieto di introdurre clausole non previste nel modello tipizzato. Assonime ritiene, infatti, preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata,a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della SRLS.

L’organo amministrativo
 - Nella disciplina ordinaria delle s.r.l., l’amministrazione della società deve essere affidata a soci. Questo principio è però derogabile, in quanto l’atto costitutivo può prevedere che l’incarico possa essere affidato anche a terzi.
Nelle due forme di S.r.l. speciali: nella SRLS non è possibile affidare a soggetti che non rivestano la qualifica di soci al momento della nomina il ruolo di amministratore, dati i requisiti anagrafici stringenti cui è vincolata la costituzione della società. Nel caso in cui, quindi, sottolinea Assonime, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore; nella SRLCR l’articolo 44, richiamata la norma dell’articolo 2463 bis, dispone però che l’atto costitutivo possa affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle SRLCR devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

La cessione delle quote - Assonime riporta due considerazioni in merito: nella SRLS l’articolo 2463 bis prevede il divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i trentacinque anni al momento di conclusione dell’atto di cessione. Assonime ritiene che siano vietate le cessioni non solo a soci che abbiano compiuto 35 anni , ma a ogni soggetto con età superiore a 35 anni, anche non socio. In secondo luogo, il divieto di cessione comprende anche gli atti costitutivi di pegno e usufrutto che sono atti di natura diversa in quanto costitutivi di diritti reali parziali, come sostenuto anche dal Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie, ma esso si applica ai soli atti negoziali tra vivi e non riguarda i trasferimenti mortis causa

Il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria e viceversa
 - Assonime conclude rilevando in merito al passaggio delle due figure societarie dal regime specifico per esse previsto a quello della s.r.l. ordinaria.
Il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria non può considerasi una trasformazione in senso proprio, in quanto l’aumento del capitale sino alla soglia minima di 10.000 euro e l’eliminazione dalla denominazionedell’indicazione di società a capitale ridotto o semplificata costituiscono modifiche ordinarie dell’atto costitutivo, da adottare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale alle quali non si applica la disciplina propria delle trasformazioni.
Viceversa nel passaggio della società da SRL ordinaria a SRLCR, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro, Assonime ipotizza che gli amministratori possano convocare l’assemblea, oltre che per deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c., anche, in alternativa, per dichiarare il passaggio a una delle figure di società a responsabilità limitata a capitale ridotto. 
Una volta che l’ordinamento consente la creazione di queste figure societarie come modelli societari non transitorie, ma stabili, non sembra di poter riscontrare principi inderogabili che vietino questa operazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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