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mercoledì 3 ottobre 2012

Definizione liti pendenti ultradecennali


Circolare n. 39/E del 2 ottobre 2012

Via libera alla chiusura delle liti pendenti da oltre un decennio presso le Commissioni Tributarie Centrali anche nel caso di soccombenza parziale dell’Amministrazione Finanziaria. E’ quanto si apprende dalla circolare n. 39/E del 2 ottobre 2012.

Il Milleproroghe. Come noto, l’articolo 29, comma 16-decies, del D.L. n.216/11 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la Commissione Tributaria Centrale. Più precisamente, il comma 16-decies del c.d. decreto “Milleproroghe” è intervenuto sulle previsioni recate dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, (L. conv. n. 73/2010), fissando al 31 dicembre 2013 il termine “per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale”, e stabilendo l’interpretazione autentica delle disposizioni concernenti la definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla C.T.C. Ebbene, con la circolare n. 39/E citata, la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti proprio in ordine agli effetti della predetta interpretazione autentica.

Soccombenza confermata in appello. In sostanza, il documento di prassi si è occupato di meglio precisare quali siano i requisiti necessari per la chiusura automatica dei giudizi tributari ultradecennali pendenti presso le Commissioni Centrali. A riguardo, nel documento si individua la seguente casistica: - decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, confermata in secondo grado; - decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, confermata in secondo grado. La conferma in appello della sentenza di primo grado è ravvisabile solo nei casi in cui a essere accolta è la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di prime cure.

Liti non definibili. Coerentemente con quanto appena evidenziato, l’Agenzia afferma che non sono definibili le controversie ultradecennali pendenti in C.T.C. se: - la decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente o parzialmente favorevole alla stessa; - la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’A.F. sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa; - la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’A.F. sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa; - la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’A.F. non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado.

Ulteriori requisiti. In fondo al documento si conferma che, ai fini della definizione delle liti in argomento, è necessaria la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 40/2010. Pertanto, occorre che: - la controversia origini da un ricorso introduttivo del giudizio iscritto a ruolo entro la data del 25 maggio 2000; - parte in giudizio sia “l’Amministrazione finanziaria dello Stato” ovvero l’Agente della riscossione, “quando l’ente titolare della pretesa tributaria in contestazione è comunque l’Amministrazione finanziaria dello Stato”; - la controversia sia pendente alla data del 26 maggio 2010, vale a dire a tale data non sia stato depositato il dispositivo della decisione presso la segreteria della Commissione tributaria centrale; - la controversia non abbia a oggetto istanze di rimborso ovvero la mera spettanza di un’agevolazione; - la controversia non abbia ad oggetto “avvisi di accertamento o in rettifica volti a contestare il diritto ad eccedenze d’imposta, dalle quali possa derivare, al definitivo esito del processo, l’obbligo di effettuare un rimborso a favore del contribuente”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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