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venerdì 19 ottobre 2012

IVA PER CASSA: regime in vigore dal 1° dicembre 2012


L’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prescrive in termini di efficacia che le disposizione del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa vengano applicate dal 1° dicembre 2012.

Se l’avvio può essere anticipato al 1° dicembre 2012, l’effetto di tale previsione dal punto di vista pratico non è scontato: i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile avranno minori complicazioni rispetto a quelli che la liquidano trimestralmente.
Nonostante possano optare per il nuovo regime sin da dicembre, per questi ultimi contribuenti, esercitare l'opzione già quest'anno è complicato (vanno separate le fatture di ottobre e novembre da quelle di dicembre), quindi è consigliabile rinviare l’efficacia al 2013.


La data di avvio può variare a seconda della periodicità di liquidazione - Il contribuente che deciderà di optare per il nuovo regime (art.32-bis del D.L. 83/2012) di sospensione dell’imposta computa nella liquidazione Iva mensile l'imposta a debito “teorica” relativa alle operazioni registrate per poi sottrarre l'“Iva a debito sospesa”, relativa alle fatture emesse (secondo le regole dell’art.6 del D.P.R. 633/72) e non incassate, nonché l'imposta a credito sulle fatture di acquisto registrate, ma non pagate.
Il contribuente, in regime trimestrale, procede, invece, a scomporre le fatture relative ai mesi di ottobre e novembre (per le quali va applicato il regime dell’art.7 del D.L. 185/2008) da quelle di dicembre (per le quali va applicato il nuovo regime ex art.32-bis del D.L. 83/2012). Per semplificazione potrebbero rinviare l’applicazione al 1° gennaio 2013.

La liquidazione mensile dell’imposta – I contribuenti mensili, data la facoltà di adottare l'Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, considereranno nella liquidazione di dicembre 2012 tutte le fatture immediate emesse nel mese di dicembre e quelle differite (emesse nei primi 15 giorni di gennaio 2013), relative ai beni consegnati in dicembre. Il primo appuntamento sarà dunque il 16 gennaio 2013.
La questione, dal lato passivo, relativo alle fatture da ricevere non si presenta più come un problema, dato che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate (art.6 del DPR 633/72) a dicembre 2012, ma registrate ai fini IVA solo a gennaio 2013 rientreranno a pieno titolo nel nuovo regime.
Il contribuente, che opta per l’Iva per cassa per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, potrà, infatti, detrarre l’Iva sugli acquisti solo al pagamento del fornitore, mentre per le operazioni effettuate fino al novembre 2011, potrà detrarre l’Iva sugli acquisti senza limitazioni, secondo le regole ordinarie.
Il contribuente, dunque, dovrà fare una valutazione di convenienza tra la sospensione dell’assolvimento dell’Iva sulle vendite e la possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti secondo le regole ordinarie, anziché con le nuove limitazioni dell’art.32-bis.

Il contribuente trimestrale - Nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia di due milioni di euro di volume d'affari, il regime dell'Iva per cassa cessa dal mese successivo, ai sensi dell’art. 7 del decreto attuativo.
Il soggetto trimestrale, quindi, che supera tale limite, ad esempio nel mese di agosto, nella liquidazione trimestrale, dovrà liquidare due mesi con il criterio della cassa e un mese con il criterio delle fatture registrate.

Le esclusioni attive e passive
 - Il decreto del MEF dell’11 ottobre 2012 ricalca le disposizioni del legislatore previste nell'articolo 32-bis del D.L. 83/12.
La liquidazione dell'Iva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva e non per le fatture emesse nei confronti dei privati, né per le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali IVA (monofase, agenzie viaggio, beni usati), né per nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta con il reverse charge.
L’IVA per cassa, intesa come differimento della detrazione, per colui che opta è esclusa per gli acquisti di beni e servizi soggetti a IVA con il metodo del reverse charge, per gli acquisti intracomunitari, le importazioni, le estrazioni di beni dai depositi IVA.

L’annotazione sul documento - Pur essendo obbligatorio indicare nella fattura che l'emittente applica l'esigibilità differita proprio ai sensi dell'articolo 32-bis (la cui omissione ha carattere formale), l'acquirente o il committente possono detrarre l'imposta anche se non è stato pagato il corrispettivo.
Diventa quindi superfluo adempiere all’annotazione, come rilevato da Assonime nella Circolare n.27 del 10 ottobre 2012. Tuttavia l’art. 4 del decreto attuativo ribadisce la necessità di apporre comunque l’indicazione.

In attesa del provvedimento
 - Rimaniamo in attesa del provvedimento relativo alle modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.

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