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mercoledì 24 ottobre 2012

Possibile il ravvedimento con interessi sbagliati


La Ctr della Lombardia ritiene l’entità talmente ridotta da essere irrilevante

Premessa – Per la Ctr della Lombardia un errore di importo minimo rispetto all'ammontare della somma regolarizzata non pregiudica l’efficacia del ravvedimento, in quanto in tali casi il comportamento dell'Amministrazione Finanziaria sarebbe “contrario al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”.

Ravvedimento – Dalle ultima pronunzie dei giudici di merito sembra emergere come non sempre il ravvedimento imperfetto compromette la validità del rimedio posto in essere dal contribuente. L'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non sembra consentire aperture al riguardo: il beneficio della riduzione delle sanzioni si ottiene solamente se il contribuente effettua l'adempimento dovuto, paga il tributo (se esistente) e versa in modo puntuale le sanzioni e gli interessi. L'esperienza pratica, però, insegna che spesso si riscontrano delle piccole differenze sui conteggi degli interessi, con la conseguenza che un approccio rigido può portare l'Amministrazione Finanziaria a disconoscere il beneficio del ravvedimento stesso.

Ctr Lombardia sentenza 79/19/12 – Proprio questo tipo di problematica ha per oggetto la sentenza n. 79/19/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare la vertenza in questione ha per oggetto una società alla quale è stata notificata una cartella di pagamento per carente versamento di acconti Ires e Irap. La cartella è stata impugnata dalla società la quale sostiene l'avvenuta regolarizzazione degli omessi versamenti con il ravvedimento. Per contro l’Amministrazione Finanziaria non ritiene legittima la pretesa perché gli acconti Ires e Irap non sarebbero stati computati in misura corretta (in quanto calcolati sulla dichiarazione originaria e non sulla successiva dichiarazione integrativa della società) e in ogni caso l'erroneo calcolo degli interessi sulle somme da versare invaliderebbe il ravvedimento rendendo quindi il contribuente punibile con le sanzioni piene. La controversia in questione si è risolta nel giudizio di primo grado che ha dato ragione al contribuente riconoscendo quindi regolare il perfezionamento del ravvedimento effettuato. L’Amministrazione Finanziaria è quindi ricorsa in appello.

La decisione dei giudici - La Ctr Lombardia ha però nuovamente respinto le richieste dell’ufficio delle Entrate sostenendo che la necessità di calcolare i versamenti in acconto sulla base della dichiarazione integrativa “non trova nessun supporto normativo né giurisprudenziale; infatti […] nella fattispecie in esame si rileva un vuoto normativo, non essendo state emanate precise istruzioni su come eseguire il calcolo degli acconti di imposta in caso di presentazione di dichiarazione integrativa”. Inoltre per quanto riguarda l'invalidità del ravvedimento per l'erroneo computo degli interessi, i giudici hanno ritenuto che si tratti di un errore di importo minimo rispetto all'ammontare della somma regolarizzata sottolineando come il comportamento dell'ufficio è “contrario al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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