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martedì 18 dicembre 2012

Beni omaggio: il limite per la deducibilità


Deducibilità dalle imposte dirette se il costo unitario non è superiore a 50 €

Premessa – Le spese per omaggi fanno parte delle cd. spese di rappresentanza che, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dal punto di vista Iva, risultano avere un trattamento fiscale particolare visto che si tratta di “cessioni gratuite”. In particolare la loro deducibilità è influenzata dal costo unitario del bene.

Spese di rappresentanza - L'art. 108, Tuir, al co. 2, stabilisce che sono deducibili (entro determinati limiti) le spese di rappresentanza, quindi anche i beni omaggio, “se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità” stabiliti sempre dal D.M. 19 novembre 2008. Per quanto concerne l'inerenza, lo stesso decreto ha definito in possesso di tale requisito le spese “effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obbiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

Congruità - Per quanto concerne invece la congruità, il Legislatore fiscale ha stabilito, sempre attraverso il decreto citato, un limite quantitativo alla deducibilità, introducendo delle apposite percentuali che vanno riferite ai ricavi e agli altri proventi della gestione caratteristica dell'impresa, conseguiti nell'esercizio in questione, e che vanno a creare quello che viene definito il “plafond di deducibilità” (fino a 10 milioni di euro di ricavi e altri proventi - 1,3% dei ricavi e altri proventi; parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro di ricavi e altri proventi - 0,5% dei ricavi e altri proventi; parte eccedente i 50 milioni di euro - 0,1% dei ricavi e altri proventi).

Beni ceduti gratuitamente 
- Concentrando ora l'attenzione sui beni ceduti gratuitamente ovvero dati in omaggio, ai fini delle imposte dirette è necessario prendere atto che gli stessi beni rientrano tra le spese di rappresentanza e debbono possedere, pertanto, il requisito dell'inerenza. Ciò detto, al terzo periodo del co. 2, dell'art. 108, Tuir, il Legislatore fiscale ha introdotto una deroga alle regole generali sui limiti quantitativi di deducibilità di cui sopra si è appena detto. Viene, infatti, specificato che le spese sostenute nell'esercizio per l'acquisto di beni e, quindi, non anche per i servizi, da distribuire gratuitamente (cd. beni omaggio), possono essere integralmente dedotte se il costo unitario degli stessi è non superiore ad euro 50,00.

Valore complessivo 
- Per determinare il valore unitario di euro 50,00, bisogna fare attenzione a come risulta composto l'omaggio. Anche qui, la circolare 34/E/2009 ha correttamente rilevato che “nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono”. L'esempio, riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate, è quello del cesto natalizio composto da tre beni, ciascuno del valore di euro 20. L'omaggio ha un valore complessivo di euro 60, quindi sorpassando il valore di euro 50, rientra tra le spese di rappresentanza soggette al limite percentuale variabile sulla base dei ricavi conseguiti.

Iva indetraibile 
- È infine il caso di precisare che l'imposta sul valore aggiunto indetraibile concorre a formare il “costo” del bene ai fini delle imposte dirette. Così, un bene del valore di euro 45, con euro 9 di Iva, nel momento in cui questa è indetraibile arriva ad avere un valore, ai fini delle imposte dirette di euro 54. In tal caso il valore del bene da cedere in omaggio è superiore al limite di euro 50, pertanto non risulta essere automaticamente interamente deducibile, bensì rientra nella determinazione del “plafond di deducibilità”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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