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venerdì 21 dicembre 2012

Cedolare secca: remissione in bonis


Circolare n.47/E del 20 dicembre 2012 e comunicato del 20 dicembre 2012

I contribuenti ritardatari che non sono riusciti ad optare per il regime della cedolare secca per dimenticanza possono farlo a posteriori, versando una sanzione minima, grazie all’istituto della remissione in bonis, nato per sanare facilmente eventuali ritardi e dimenticanze.
Lo strumento è ammesso solo se il contribuente manifesta un comportamento coerente e assolve a tutte le formalità e gli obblighi previsti, omettendo solo la presentazione entro i termini del “modello 69”.

Si tratta di uno dei chiarimenti riportati nella circolare n. 47/E pubblicata dall’Agenzia Entrate il 20 dicembre 2012, con la quale l’Agenzia delle entrate affronta alcuni dubbi sull’applicazione dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione prevista dall’articolo 3 del D. Lgs. n. 23/2011.

Cedolare e remissione in bonis – Lo strumento della remissione in bonis previsto dall’articolo 2 del DL n. 16/2012 può essere utilizzato in realtà anche da chi presenta tardivamente, ovvero oltre il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro, il “modello 69”, a patto che il tardivo assolvimento dell’obbligo non rappresenti un semplice ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.
Di conseguenza non può fruire della remissione in bonis chi presenta tardivamente il modello 69 dopo aver già pagato l’imposta di registro, in quanto il pagamento integrale di questa imposta integra un certo comportamento e presuppone, dunque, la scelta di non aderire alla cedolare secca. 
Dunque la remissione in bonis nell’ambito della cedolare secca è ammessa solo se il contribuente manifesta un comportamento coerente e assolve a tutte le formalità e gli obblighi previsti, omettendo solo la presentazione entro i termini del “modello 69”.

Il versamento della sanzione – Il contribuente per perfezionare la remissione in bonis, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste per accedere all’istituto, deve quindi versare la sanzione di 258 euro tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili, utilizzando il codice tributo “8114”, introdotto dalla Ris. n. 46/E dell’11 maggio 2012.

Il ravvedimento operoso sana solo le violazioni tributarie
 – L’omessa o tardiva registrazione dei contratti di locazione comporta l’applicazione di sanzioni fiscali ed extra tributarie, nei rapporti civilistici tra le parti ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011.
Stante questa premessa, altro chiarimento interessante fornito dall’Agenzia riguarda il ravvedimento operoso, che può essere utilizzato dal contribuente incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario e non produce alcun effetto sul piano civilistico.
Di conseguenza, in sede di tardiva registrazione o denuncia dei contratti di locazione, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono tenuti a effettuare valutazioni relative all’applicabilità delle norme che disciplinano i rapporti privatistici tra locatario e locatore, né a compiere indagini riguardanti la categoria catastale dell’immobile affittato.
Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria si devono limitare, quindi, a effettuare la liquidazione dell’imposta di registro dovuta sulla base di quanto risulta dal contratto o di quanto dichiarato dalla parte contraente che effettua l’adempimento tardivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

2 commenti:

  1. Buongiorno.
    E' d'accordo sull'ipotesi che, secondo quanto precede, un modello 69 di conferma dell'opzione cedolare secca per il 2012, con scadenza, supponiamo, 30 giugno 2012 e', ad oggi 3 gennaio 2013, non sanabile con la remissio in bonis, in quanto il termine è scaduto il 31 dicembre scorso?

    La ringrazio per quanto potrà dirmi e La saluto cordialmente.

    M. Lupi

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    1. Sig. Lupi buongiorno,
      la tardiva presentazione del mod.69 cui lei fa riferimento può essere sanata con la remissione in bonis entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione, cioè il 30 settembre 2013.

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