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venerdì 28 dicembre 2012

Prima casa: rinuncia all’agevolazione


Risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012

Premessa – Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 112/E di ieri 27 dicembre.

Interpello – L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in questione ha fornito una risposta a un contribuente che, non volendo riacquistare nei 12 mesi dalla vendita, vuole mettersi subito in regola con il Fisco.

Cessione prima casa – Al riguardo si ricorda che per i casi di cessione dell’immobile “agevolato” prima del quinquennio, la nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, comma 4, prevede la decadenza dei benefici dell’agevolazione “prima casa”, a meno che “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Con la perdita del beneficio, il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

Termine di 12 mesi - L’Agenzia delle Entrate ritiene che, laddove sia ancora pendente il termine dei dodici mesi per l’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, il soggetto che si trovi nelle condizioni di non poter ovvero di non voler rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione Finanziaria, chiedendo contestualmente la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In tal caso, il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, interessi compresi, ma non la sanzione del 30% di cui al richiamato comma 4, poiché, non essendo ancora spirato il termine per adempiere, non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto di altro immobile, cui consegue la decadenza dell’agevolazione.

Scaduti i 12 mesi il ravvedimento operoso riduce le sanzioni – Se il contribuente non ha presentato l’istanza nei 12 mesi che intercorrono tra la vendita e il mancato riacquisto può sempre usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Chi vuole avvalersi di questa possibilità deve presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile, con la quale dichiara l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiede la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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