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martedì 18 dicembre 2012

Redazione e stampa dell’Inventario


La scadenza per la redazione e la stampa è fissata entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

L’inventario - Secondo l'art. 2217 c.c., l’inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. Il libro degli inventari è necessario anche ai fini fiscali, in quanto è previsto dall'art. 15, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, fra le scritture obbligatorie degli imprenditori commerciali. La scadenza per la sua redazione è fissata entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il prossimo 31.12.2012 deve essere redatto e stampato l’inventario relativo all'anno 2011. Al riguardo si sottolinea come tale norma faccia riferimento ai tre mesi dal termine di presentazione di Unico (senza indicare i giorni precisi) generando incertezza circa la precisa scadenza del termine (30 dicembre oppure 31 dicembre).

La funzione dell’inventario - La funzione del libro degli inventari è quella di fornire la "fotografia" della composizione e della valutazione del patrimonio aziendale al termine di un esercizio, con il fine di evitare occultamenti, a danno dell'Erario, dei creditori e in generale, dei terzi, delle attività dell'impresa.
Come previsto dal Codice Civile nell’ambito della tenuta delle scritture contabili, gli imprenditori commerciali, devono obbligatoriamente tenere, fra gli altri, il libro inventari, che deve essere numerato progressivamente in ogni pagina. Tale documento va redatto per la prima volta alla costituzione dell'impresa (per evidenziare il patrimonio iniziale) e, successivamente, al termine di ogni periodo amministrativo.

La tenuta dell’inventario 
- Come tutte le scritture contabili, anche il registro degli inventari deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza abrasioni, interlinee, spazi in bianco o note a margine e in modo tale che, ove fossero necessarie delle cancellature, sia chiaramente visibile quanto è stato stralciato (art. 2219 c.c.). Esso può inoltre essere formato e tenuto in forma elettronica, ma è in tal caso necessaria la marcatura temporale e la firma digitale dell'imprenditore o di un suo delegato almeno una volta all'anno. Attualmente non è più prevista alcuna vidimazione iniziale e/o annuale del libro inventari (adempimento soppresso dall'art. 8, della Legge del 18.10.2001, n. 383), ma lo stesso deve avere le pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità (intendendo per tale quella di riferimento dell’inventario).

La conservazione
 - Il libro degli inventari, come le altre scritture, deve essere conservato per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione, è possibile l'archiviazione elettronica, che deve corrispondere a quanto riportato sul supporto cartaceo e deve permettere la stampa immediata su richiesta.

La sottoscrizione 
- Fra i requisiti formali indispensabili vi è quello della sottoscrizione da parte dell'imprenditore. Con la firma apposta in calce al registro, il soggetto che vi è tenuto si assume la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto esposto, e l'adempimento ha un'importanza tale, per l'ordinamento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento induttivo del reddito dell'impresa, ai sensi dell'art. 39, co. 2, D.P.R. 600/1973, in caso di omessa sottoscrizione da parte del contribuente. Tale carenza non viene derubricata a mera irregolarità, ma implica l'inesistenza giuridica della scrittura contabile stessa, con esclusione pertanto, della sua attendibilità (Corte di Cassazione, Sent. n. 2250 del 14.2.2003).

L’imposta di bollo - Per gli imprenditori individuali e le società di persone è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo in misura pari a euro 29,24 all'inizio del libro inventari e, successivamente, ogni 100 pagine o frazione. Per le società di capitali, che già corrispondono la tassa di concessione governativa annuale, la misura del tributo è ridotta a euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione.

Contenuto minimo obbligatorio -
 Per quanto concerne il contenuto minimo obbligatorio del documento, è ravvisabile una notevole elasticità. La normativa civilistica in materia, individua in maniera piuttosto generica gli elementi da indicare nell’inventario identificandoli nelle attività e passività dell'impresa. La normativa fiscale invece fornisce maggiori ragguagli, precisando che gli elementi patrimoniali devono essere raggruppati per categorie omogenee in quanto a natura e valore, specificando inoltre il valore attribuito a ognuno di tali gruppi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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