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mercoledì 22 maggio 2013

Ex minimi: codice 12 in Unico 2013

Esclusione dagli studi di settore, ma compilazione del modello
Premessa – I contribuenti che fino al 31.12.2011 hanno applicato il regime dei minimi e a partire dal 1.1.2012 sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusi dagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a prescindere dal regime utilizzato (super semplificato per gli ex minimi, semplificato o ordinario).

Uscita dai minimi 
– Per i contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi si poneva il problema di evitare, nel passaggio di regime, i c.d. “fenomeni di salti o duplicazioni d’imposta” (doppia imposizione o doppia deduzione del medesimo componente reddituale). Per porre rimedio è stata posta la regola in base alla quale nel passaggio dal regime dei minimi a un regime per competenza si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente (cassa).

Lo sfasamento 
– Lo sfasamento tra principio di “cassa” e principi ordinari avrebbe potuto comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, in termini di congruità dei ricavi, di posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

D.M. 28.12.2011 
- Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, derivanti dal passaggio dal principio di “cassa” dei minimi a quello di competenza ordinariamente utilizzato dalle imprese l’articolo 6 del Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011 ha previsto l’inutilizzabilità “diretta” degli studi di settore per l’azione di accertamento per i contribuenti che nel 2010 applicavano il regime dei minimi e nel 2011 sono passati a quello ordinario.

Conferma per il 2012 – Ora tale esclusione viene confermata anche per il periodo d’imposta 2012, pertanto i contribuenti che fino al 31.12.2011 hanno applicato il regime dei minimi e partire dal 1.1.2012 sono usciti per opzione (colonna 2 del rigo VO33 del modello Iva) o per obbligo (non rispetto di almeno uno dei requisiti originari dei minimi, Legge 244/2007, o di quelli nuovi dell'articolo 27, comma 2, decreto legge 98/2011) dal regime in questione passando a un altro regime (supersemplificato per gli ex minimi, semplificato o ordinario) non saranno soggetti agli studi di settore. La conferma arriva direttamente dalla bozza delle istruzioni agli studi di settore dove l’Agenzia delle Entrate afferma che per “i soggetti esercenti attività di impresa che, nel precedente periodo di imposta, si sono avvalsi del regime dei contribuenti minimi e hanno cessato di avvalersene per il periodo d’imposta 2012 lo studio di settore dell’attività prevalente non può essere utilizzato in fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo”.

Codice 12 – Ma c’è di più: in Unico 2013 PF SC SP è presente il codice di esclusione 12 da indicare nel frontespizio del modello per indicare “l’inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2012 prevista dal DM 11 febbraio
2008 e successive modificazioni”. L’Agenzia delle Entrate precisa poi che “deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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