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mercoledì 26 giugno 2013

IMU e Irpef: la notifica di accertamento

Quando si parla di notifiche di accertamento del tributo dovuto dal contribuente, bisogna da subito distinguere di quale tributo si tratta. Il legislatore ha infatti previsto due procedure:
- una per i tributi locali (es. IMU);
- e una per i tributi erariali (es. Irpef).
Ulteriore distinzione attiene poi alla modalità di notifica, cioè se essa avviene “tramite messo” oppure “per posta”.

Disciplina normativa – Molteplici sono le fonti normative in materia: dalle disposizioni del Codice di procedura civile (articoli 137 e segg.) al DPR n.600 del 1973, alla Legge n.890 del 1982. Tale ultima fonte, regola la notifica per posta degli atti giudiziari nell’ambito di procedimenti civile, penale ed amministrativo. Essa consta di due fasi:
- la prima, riguardante la spedizione, dove il soggetto addetto è l’ufficiale giudiziario;
- mentre nella seconda, addetto alla consegna è l’agente postale.
Entrambi i soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Tributi erariali – Per essi, il legislatore rinvia alla normativa contenuta nella Legge n.890/1982, precisando però che la spedizione non è affidata a un ufficiale giudiziario e che può essere compiuta dall’ufficio che ha adottato l’atto (art. 12 comma 1 L.890/82). La raccomandata deve consistere in una busta verde, con avviso di ricevimento (anch’esso verde), la quale va consegnata alla posta dall’Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento. La consegna al destinatario è curata dall’agente postale. Se al momento dell’accesso, il destinatario non viene trovato e il plico non può essere consegnato a un familiare convivente o al portiere, il postino lo deposita alla posta. Il destinatario va informato con raccomandata c.d. “informativa” con avviso di ricevimento, la cui omissione rende nulla la notifica. La notifica valida si considera fatta dalla data di spedizione e i termini decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. La normativa di riferimento per i singoli tributi è l’art. 60 del D.P.R. n.600/73 per le imposte sui redditi, l’art.53 del D.P.R. 633/72 per l’Iva, l’art.25 del D.Lgs. n.446/97 per l’Irap e l’art. 46 del D.Lgs. n.346/90 per le imposte di registro e di successione.
Il caso - L’Agenzia delle Entrate ha notificato a Caio, una cartella contenente il conguaglio degli arretrati di lavoro incassati dal suo ex datore di lavoro, con l’aggiunta di interessi e sanzione per omesso versamento. L’invito a pagare era stato inviato con raccomandata ordinaria già l’anno precedente, ma era rimasta inevasa. Tale procedura non prevede l’obbligo di una seconda comunicazione al contribuente destinatario. Va detto però che tale procedura viola uno dei principi fondamentali dello Statuto del contribuente, cioè l’effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente.

Tributi locali – Per i tributi locali, come l’Imu, l’art. 14 della L. 890/82 prevede una modalità semplificatae cioè che la raccomandata, con avviso di ricevimento, venga consegnata alla posta dall’Ufficio che ha adottato l’atto, senza l’uso di buste e di ricevute di ritorno di colore verde. La consegna al destinatario è curata dall’agente postale. Se al momento dell’accesso, il destinatario non viene trovato, ed il plico non può essere consegnato ad un familiare convivente o al portiere o vicino di casa; il postino deve riportarlo alla posta e informare il contribuente, tramite cartolina di avviso, di color giallo, depositato nella cassetta delle lettere. L’eventuale omissione non inficia la validità della notificazione. Ciò causa una discriminazione rispetto al contribuente destinatario di un atto di accertamento avente ad oggetto un tributo erariale, violativa del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
Il caso – Ad es. il comune ha accertato che Tizio non ha provveduto al versamento dell’Ici dal 2008 al 2011 per un fabbricato di sua proprietà, compiendo altresì un atto di classamento del medesimo. La normativa in materia di notifica di tale ultimo atto, ha subito notevoli cambiamenti in quanto, fino al 1999 era sufficiente il semplice deposito presso il comune di ubicazione dell’immobile; successivamente, con l’entrata in vigore quello stesso anno della Legge n.488, fu disposto che fosse necessaria la notifica a mezzo del servizio postale; per approdare infine, nel 2010, col D.L. n.225, alla reintroduzione del deposito nel comune di ubicazione.

Notifica “personale” – Altra procedura prevista è quella degli articoli 137 e segg. del c.p.c.. È disposto che l’avviso di accertamento vada consegnato al messo comunale o speciale, da parte dell’Ufficio che ha emesso l’atto, che provvede a notificarlo al destinatario. Qualora, al momento dell’accesso, il contribuente-destinatario non sia presente ed il plico non possa esser consegnato ad un familiare convivente o vicino di casa, il messo deve recarsi nella Casa comunale e depositare il plico. Il destinatario va informato con avviso depositato nella cassetta delle lettere e con raccomandata cd “informativa”, la cui omissione rende nulla la notifica.

Sentenza della Corte di Cassazione n.258 del 2012
 – Va dapprima premesso che vi sono due modalità che possono essere eseguite in caso di irreperibilità del destinatario:
- quella in caso di c.d. irreperibilità relativa o momentanea;
- e quella per irreperibilità c.d. assoluta, e cioè quando il destinatario ha abbandonato il domicilio noto senza denunciare il nuovo all’anagrafe della popolazione.
L’art.26 del D.P.R. n.602/1973, che disciplinava queste situazioni, non ha mai previsto una diversa procedura per le stesse, cosicché, in caso di irreperibilità assoluta, l’eventuale raccomandata informativa non aveva alcuna ragione di essere. La Cassazione con la Sentenza n.258/2012 è, di conseguenza, intervenuta riconoscendo l’incostituzionalità di tale norma, atteso che portava alla conclusione di uniter notificatorio, a totale insaputa del contribuente-destinatario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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