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lunedì 22 luglio 2013

Antiriciclaggio: pagamenti in contanti e operazioni frazionate

Il divieto di trasferimento di operazioni in contanti opera anche quando è effettuato con una pluralità di pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Il decreto legislativo precisa la definizione di operazione frazionata quale: "operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Pertanto, in linea generale:
- i trasferimenti di denaro effettuati oltre il predetto limite di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione;
- sono tuttavia vietate le operazioni singolarmente inferiori alla soglia, ma che siano artificiosamente suddivise per eludere la stessa;
- il limite non si applica per l'acquisto in luoghi diversi di vari beni (cioè la soglia dei 999,99 euro vale per ogni acquisto giornaliero di uno stesso oggetto, non di più d'uno);
- nelle vendite a rate il limite non è applicabile;
- le donazioni e i lasciti testamentari sono anch'essi assoggettati al limite per i trasferimenti in contante.

Infatti, se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un'azione illecita.
Quindi:
- sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
- allo stesso modo sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione);
- non sono ammessi frazionamenti artificiosamente realizzati per dissimulare il passaggio di somme ingenti di contanti.
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione Finanziaria valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato comunque realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Si ricorda, infine, che l’omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all’uso del contante e agli altri strumenti di pagamento o di deposito comporta una sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro.
Autore: Lucia Recchioni

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