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venerdì 27 settembre 2013

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: le Sezioni I e III del modulo RW

Il modello RW è stato letteralmente stravolto dalla Legge Europea n.97/2013, pubblicata in G.U. lo scorso 20 agosto: si attendono pertanto i chiarimenti del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al quale sarà affiato il compito di ridisegnare la nuova dichiarazione annuale, che perderà la sezione I e III, dedicata ai trasferimenti.

La sezione II del modulo RW, unica a rimanere in vita nei prossimi anni, deve essere compilata dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre 2012. Gli investimenti vanno indicati indipendentemente all’effettiva produzione di redditi, in quanto il modello ha esclusivamente finalità legate al monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate, e infatti la sua omissione da Unico non incide direttamente sul pagamento delle imposte (sebbene sia comunque sanzionato).
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.
La Legge Europea per il 2013 conferma, in sostanza, questa disposizione, ma ne subordina l'efficacia (da Unico 2014 per il 2013) al fatto che l'intermediario abbia assoggettato il provento percepito a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

I trasferimenti da, verso e sull’estero - Questo sarà l’ultimo anno in cui nel modulo RW saranno accolti anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti, calcolato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.
I disinvestimenti dovranno essere considerati in valore assoluto: pertanto, nel caso di un investimento di 6.000 e un successivo disinvestimento di 5.000 si considera superata la soglia dei 10.000 euro.
I movimenti possono riguardare i trasferimenti:
- dall’estero verso l’Italia;
- dall’Italia verso l’estero;
- tra due Stati esteri o nell’ambito del medesimo Stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti “sull’estero”).
I trasferimenti devono essere riportati nella Sezione III, anche se al termine del 2012 i soggetti interessati non detengono più investimenti o attività all’estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (quindi vanno indicati anche se i movimenti sono avvenuti attraverso intermediari residenti).

Nella sezione III non devono invece essere indicati:
a) i pagamenti effettuati in Italia (a residenti) per l'acquisto di beni all'estero, poiché in tal caso manca una movimentazione di denaro verso l'estero, sebbene sia comunque necessario indicare a fine anno la consistenza dell’investimento estero nella sezione II. Devono invece essere indicati i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti: è il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile. Il figlio, titolare dell’investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell’investimento e i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario, in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre, ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio:
b) gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta;
c) l'incremento degli investimenti esteri per effetto del versamento dei frutti degli investimenti.

La Sezione I riguarda invece i trasferimenti da e verso l’estero relativi a operazioni correnti, ossia per cause diverse dagli investimenti e attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00.
Sono esempi di “operazioni correnti” il pagamento di compensi, il risarcimento di danni, le transazioni commerciali, le spese per servizi in genere. Non vanno invece indicati i canoni di locazione percepiti da immobili situati all’estero, in quanto questi ultimi andranno indicati nella sezione II.

In mancanza di precisazioni, si ritiene che sia la Sezione I che la Sezione III dovranno essere compilate in Unico 13. Tuttavia, in virtù del principio secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione, non si ritiene punibile l’omessa compilazione delle sezioni I e III in Unico 13, in quanto le stesse sono state abrogate.
Per effetto del principio del «favor rei», inoltre, anche le nuove sanzioni ridotte previse dalla Legge europea si applicano alle violazioni già commesse. Si ricorda infatti che la sanzione minima è stata ridotta dal 10% al 3% degli importi non dichiarati e la massima dal 50% al 15%; è stata anche eliminata la sanzione accessoria della confisca ed è prevista una sanzione ridotta di 258 euro per chi regolarizza l'eventuale violazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Ovviamente, non è possibile richiedere la restituzione della sanzione laddove sia già intervenuto il pagamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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