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giovedì 10 ottobre 2013

PRESENTAZIONE TARDIVA DI UNICO ENTRO IL 30 DICEMBRE.

L’omessa presentazione può essere sanata entro 90 giorni

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Premessa – La mancata presentazione di Unico 2013 può essere sanata entro il 29 dicembre 2013 corrispondente a 90 giorni dal termine per l’invio (che slitta al 30 dicembre, in quanto il 29 cade di domenica).

Il termine – Scaduto il termine per presentare in via telematica le dichiarazioni annuali relative al 2012, modelli Unico 2013, Iva 2013 e Irap 2013, i contribuenti che non hanno inviato la dichiarazione, hanno 90 giorni di tempo per rimediare, con l'applicazione di mini-sanzioni. Infatti, le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo.

Dichiarazione omessa 
- Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute. Per esempio, chi non ha presentato in via telematica l'Unico 2013 entro il 30 settembre 2013, può valersi del ravvedimento (il termine ultimo è lunedì 30 dicembre 2013). I contribuenti che si “pentono” hanno riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo.

Le imposte - In caso di assenza di imposte dovute, il ravvedimento comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo di 258 euro). In caso di dichiarazione unificata, la sanzione deve essere pagata per ciascun tipo di dichiarazione compresa nel modello Unico tardivamente trasmesso. Se invece sono dovute imposte, oltre a sanare la tardiva presentazione, occorre anche regolarizzare i versamenti eventualmente non effettuati. Per questi ultimi la sanzione ridotta è pari al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%), per i versamenti effettuati oltre 30 giorni dal termine di scadenza.

Integrativa - Se il modello è stato presentato validamente o verrà presentato in ritardo, ma entro 90 giorni dalla scadenza, sarà poi possibile correggere gli errori commessi presentando una dichiarazione integrativa. Quest'ultima è a favore del contribuente se fa emergere un maggior credito o un minor debito d'imposta, “pro Fisco” in caso contrario. Il tipo di modello integrativo è individuato barrando una casella ad hoc nel frontespizio.

Controllare il consulente - Al contribuente spetta il compito di verificare gli adempimenti dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze alle Entrate, e rivolgersi eventualmente a un altro intermediario per presentare la dichiarazione e non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. Gli intermediari che hanno presentato in via telematica, entro il 30 settembre, le dichiarazioni devono entro 30 giorni rilasciare ai clienti l'originale della dichiarazione inviata online.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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