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domenica 28 settembre 2014

venerdì 26 settembre 2014

Acquisti intracomunitari

Momento di effettuazione dell’operazione

La fattura relativa all’acquisto intracomunitario va registrata, dopo apposita integrazione, nel registro dellefatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con riferimento al mese precedente, in base alla relativa numerazione e con indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera.

L’art. 46, co. 5, D.L. 331/1993 dispone che “5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare [...]”.

Nel caso in cui la fattura del fornitore comunitario non sia ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazionedell'operazione. L'autofattura va annotata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.

Per verificare il decorso del termine per l’emissione dell’autofattura, deve farsi riferimento al momento di effettuazione dell’aquisto intracomunitario, le cui regole sono stabilite dall’art. 39 del D.L. 331/1993.
L’art. 1, comma 326, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013)a decorrere dal 1° gennaio 2013, con modalità applicative disciplinate dall’art. 1, co. 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012, ha profondamente ridisegnato l’art. 39, D.L. 331/1993 che disciplina il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

L’art. 39, co. 1, D.L. 331/1993 prevede che “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.
La nuova formulazione dell’art. 39, D.L. 331/1993, prevede che acconti incassati o pagati non sono più rilevanti, pertanto non vi è più l’obbligo di emettere la fattura. Resta ferma, invece, la previsione secondo cui se anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, sebbene limitatamente all’importo fatturato.

In termini pratici, ipotizziamo che un soggetto passivo italiano acquisti delle merci da un fornitore tedesco. Il trasporto della merce da parte del fornitore inizia il 30 aprile . La merce arriva in Italia il 3 maggio. La fattura emessa il 30 aprile non risulta pervenuta al 30 giugno .

In tale caso, l’operazione si considera effettuata il 30 aprile. Non essendo pervenuta la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (30.06), il cessionario è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (15/07) e annotare tale fattura nel medesimo termine.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 22 settembre 2014

Quando sarà ancora possibile il versamento con F24 cartaceo dopo il 1° ottobre.

L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle nuove modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014.

Come noto, infatti, dal prossimo 1 ottobre, se il modello F24, dopo aver effettuato la compensazione, è a saldo zero, potrà essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà invece possibile ricorrere, alternativamente, ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o agli intermediari della riscossione convenzionati con la stesa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (ma il saldo rimanga comunque positivo) oppure qualora il saldo finale sia superiore ai mille euro.

Le deleghe a saldo zero
 - Come anticipato, le deleghe di pagamento a saldo zero potranno essere esclusivamente trasmesse:
- direttamente dal contribuente, attraverso Fisconline o Entratel, servendosi del servizio “F24 web” o del software gratuito “F24 online”, oppure tramite appositi programmi disponibili sul mercato;
- attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti, anche con addebito degli importi sul proprio conto corrente. In tal caso, i servizi a disposizione sono “F24 cumulativo” e “F24 addebito unico”, e gli intermediari sono esclusivamente quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, eccetera).

Gli F24 con importi compensati o con saldo superiore a mille euro - Per le deleghe di pagamento con crediti compensati e con risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a mille euro, c’è un’ulteriore modalità: in questi casi sarà infatti possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione.

F24 cartaceo ancora possibile - In considerazione di quanto sopra esposto, l’unica situazione in cui è ancora possibile presentare l’F24 cartaceo appare essere esclusivamente quella in cui, senza compensazione, si deve pagare un importo pari o inferiore a mille euro.

La circolare 27/E prevede tuttavia altri casi nei quali è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo, che possono essere riassunti nei punti che seguono:
- qualora il modello F24 sia precompilato dall’ente impositore. In quanto caso il modello può essere di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione;
- qualora il contribuente stia versando a rate tributi e/o contributi. In questo caso non sono previsti limiti d’importo ed è altresì possibile utilizzare in compensazione dei crediti e presentare il modello F24 a saldo zero. La previsione è stata introdotta però solo per le rateazioni in corso ed è pertanto applicabile soltanto fino al 31 dicembre prossimo;
- nel caso in cui il contribuente benefici di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente - La circolare si sofferma inoltre su un’ipotesi particolarmente interessante: il caso del contribuente che non può detenere un conto corrente (ad esempio, perché protestato).

In questo caso, se la somma da pagare supera i mille euro (senza utilizzo di crediti in compensazione), il contribuente potrà affidarsi o a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito sul proprio conto, o a un intermediario della riscossione che consente di pagare, ad esempio, con una carta prepagata. In ultima istanza, se questi canali non sono disponibili, può utilizzare l’F24 cartaceo.

Queste stesse modalità si applicano anche ai modelli di versamento contenenti compensazioni e saldo finale maggiore di zero. In questa circostanza, residualmente, è anche possibile presentare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, un F24 a zero, compensando con i crediti disponibili una parte delle somme dovute e versando il debito restante anche con un F24 cartaceo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 19 settembre 2014

Ristrutturazioni edilizie: intestazione delle fatture e ripartizione delle spese.

L’annotazione della percentuale di spesa sostenuta va effettuata fin dal primo anno

Premessa – Due coniugi (comproprietari) che hanno sostenuto insieme le spese per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione, ma in possesso di fatture e bonifici relativi a dette spese riportanti il nominativo di un solo soggetto, potranno ripartire la detrazione a condizione che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta venga effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio.

Soggetti interessati - L’articolo 16-bis, TUIR dispone la detraibilità del 36%-50% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico “[...] dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Pertanto, è confermato l’ambito soggettivo dell’agevolazione individuato dalla Legge n. 449/1997 (istitutiva dell’agevolazione) che prevedeva la detraibilità degli intervenuti effettuati: “[...] singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze”. In linea generale, quindi, possono beneficiare della detrazione in esame i soggetti passivi Irpef, che a titolo idoneo posseggano o detengano l’immobile.

Intestazione fattura - Con circolare n. 20/E del 2011, par. 2.1, è stato specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Circolare 21/E/2014 -
 A tal proposito nella circolare n. 11 del 21 maggio scorso è stato fatto presente che le istruzioni per la compilazione del Modello 730/14, in relazione al beneficio del 36%-50%, precisano che: “ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati”. Tali indicazioni non apparivano, quindi, in linea con gli ultimi chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E del 2011.

Risposta Agenzia delle Entrate – Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha risposto che l’indicazione contenuta nelle istruzioni al modello 730/2014 riprende quanto precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 121 del 1998, par. 2.1, in cui è stato specificato che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Comportamento corretto - Si tratta di un’indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi in precedenza citati, alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Compilazione di Unico - A integrazione di quanto indicato nel par. 2.1 della citata circolare n. 20/E del 2011, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, per effetto della soppressione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, l’obbligo di indicare il codice fiscale nell’apposito campo dei modelli 730/2014 e UNICO 2014 è limitato ai lavori su parti comuni condominiali, agli interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e all’acquisto di immobile ristrutturato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 15 settembre 2014

Omaggi di prodotti dell'azienda: il concetto di valore unitario

Parlando di valore unitario il legislatore ha voluto riferirsi al valore normale dei beni determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir

Ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili:
• integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
• se di valore unitario superiore a € 50, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.

In merito al concetto di “valore unitario”, che permette di qualificare le spese di rappresentanza come integralmente deducibili o deducibili nel limiti di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19/11/2008 (plafond di deducibilità), è necessario effettuare una distinzione tra omaggi di beni propri (Beni oggetto dell’attività d’impresa) e omaggi di beni non oggetto dell’attività d’impresa.
Infatti:
• mentre per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività d’impresa il costo sostenuto per l’acquisto rappresenta il valore di mercato;
 per i gli omaggi di beni “propri” sussiste una divergenza tra valore (di mercato) e costo sostenuto.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 27/E72014, ha chiarito il trattamento fiscale degli omaggi di beni rientranti nell'attività dell'impresa c.d. «autoprodotti», con particolare riferimento al concetto di valore unitario.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria, con l'utilizzo del termine «valore» in luogo di quello di «costo», il legislatore ha voluto riferirsi al valore normale dei beni determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, al quale occorre far riferimento ogni qualvolta occorra quantificare l'entità delle liberalità erogate, nell'abito del regime di impresa.
Ciò comporta che, per i beni autoprodotti oggetto dell'attività propria dell'impresa, il valore di mercato dell'omaggio rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al limite di deducibilità.
Una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (nel caso quindi di valore di mercato superiore a 50 euro), al limite di deducibilità («Plafond di deducibilità»), concorrerà interamente il costo di produzione sostenuto dall'impresa, indipendentemente dall'ammontare (superiore o inferiore a 50 euro).
Nel caso in cui il valore normale del bene autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo sostenuto dalla società per la produzione dello stesso sarà interamente deducibile senza necessità di sottoporlo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 11 settembre 2014

1.10.2014: CAMBIANO ALCUNE NORME SUI VERSAMENTI CON MODELLO F24 - ULTERIORI CHIARIMENTI

Dal 1° ottobre 2014 non si potranno più pagare in banca o in posta deleghe cartacee con saldo a zero.

Il Decreto Irpef, D.L. n.66/2014, ha introdotto novità importanti per i pagamenti dei modelli F24, che entreranno a regime dal 1° ottobre prossimo. La prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con vaglia cambiari, con bancomat oppure con assegni e vaglia postali o carta Postamat, F24 sopra i 1.000 euro o F24 con compensazioni.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 del D.L. 66/2014, dal primo ottobre 2014 il pagamento dei tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline.

Le persone fisiche, che non vogliono sostenere ulteriori oneri per delegare a terzi intermediari (commercialista, consulente del lavoro, ecc.), il pagamento dei propri F24, dovranno entro il 1° ottobre 2014, aprire un conto corrente e richiedere alla banca o alla posta il servizio di home o remote banking o addirittura identificarsi a Fisconline, il servizio internet delle Entrate che consente di compilare e spedire gli F24 telematici (F24 web, F24 online).
Questo è l’unico modo per pagare deleghe con saldo superiore a 1.000 euro o F24 che presentano un credito d'imposta in compensazione, anche parziale.
In alternativa al pagamento effettuato direttamente, il contribuente potrà affidarsi a un intermediario abilitato Entratel, che tramite l’applicativo dell'F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line addebitandoli sul proprio conto corrente.
Il limite dei 1.000 euro va inteso con riferimento al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell'anno ovvero alla singola imposta da versare nel singolo F24.
Il 16 ottobre 2014 scatteranno le nuove regole per la scadenza del versamento del primo acconto Tasi (per i Comuni che non hanno deliberato entro il 31 maggio 2014 e devono provvedervi entro il 10 settembre 2014, con pubblicazione nell'apposito sito www.finanze.it entro il 18 settembre 2014).
Poi il 31 ottobre toccherà ai contribuenti che hanno rateizzato il versamento di Unico e il 1° dicembre per la rateizzazione di Unico e il versamento del secondo acconto 2014, per finire il 16 dicembre con il versamento del saldo 2014 di Tasi e Imu.
Per ridurre il saldo a debito dell'F24 sotto i 1.001 euro e per continuare a pagare in contanti, con assegno o bancomat (se non vi sono compensazioni), naturalmente si possono utilizzare gli appositi bollettini postali per pagare l'Imu (decreto 23 novembre 2012) e la Tasi (decreto 23 maggio 2014).
Inoltre, è possibile dividere per la stessa scadenza, l'F24 da pagare in più modelli con saldo finale pari o inferiore a mille euro. Lo spezzettamento dell’F24 può agire su più codici tributo o dividendo l'importo di un unico codice tributo su più modelli.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 9 settembre 2014

Come rimediare al mancato versamento delle imposte entro il 20 agosto.

Premessa - Con il D.P.C.M. del 13 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga per i contribuenti soggetti a studi di settore per i versamenti a saldo e il pagamento del primo acconto relativo alle imposte sui redditi, Irap e Iva. Il termine di pagamento è dunque scaduto al 20 agosto 2014, con un importo maggiorato dello 0,40%. Tutti gli altri per i quali non vale la proroga dovevano invece versare le imposte e i contributi entro il 16 luglio 2014, con la maggiorazione dello 0,40%, con possibilità di usufruire del ravvedimento operoso in caso di versamento oltre detto termine. 


Omessi o insufficienti versamenti - Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari all’1% dallo 01/01/2014. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento. La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:
imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Ravvedimento sprint - Il contribuente che ha saltato la scadenza del 20 agosto può usufruire del ravvedimento sprint, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo(quindi dal 21/08/2014 fino allo 04/09/2014) e dovrà pagare l'importo dei tributi a cui dovrà applicare la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento breve – Il contribuente che ha saltato la scadenza del 20 agosto può usufruire del ravvedimento breve, se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo (dallo 05/09/2014 fino al 19/09/2014) e dovrà pagare l'importo dei tributi a cui dovrà applicare la sanzione del 3,00% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento lungo - Il contribuente che ha saltato la scadenza del 20 agosto può usufruire del ravvedimento lungo se il pagamento viene effettuato dal trentesimo giorno (quindi dal 20/09/2014), ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso e dovrà pagare l'importo dei tributi a cui dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 4 settembre 2014

Dal 1° ottobre 2014 nuove regole per i versamenti con il modello F24

Modello telematico obbligatorio per tutti, se si utilizzano crediti in compensazione

Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti.
Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che l'F24 sia superiore a 1.000 euro).
Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:
superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Lo stabilisce l'articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti Iva.

Novità dal 1° ottobre 2014 - Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA -
 I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.

F24 cartaceo ancora valido per pochi - I titolari di partita Iva non possono mai usare l'F24 cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro.

Home banking –
 È pagabile tramite l’home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l’F24 se non vi sono compensazioni di crediti Iva (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero).

F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel 
– È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi.
Per l'F24 web e l'F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l'F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell'F24 viene scartata se non c'è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).
In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'F24 web o l'F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l'F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 1 settembre 2014

Dopo l’IMU e la TASI in attesa della TARI.

Se l’acconto Imu è stato bene o male digerito e quello TASI, solo per una fetta minoritaria di contribuenti, è stato versato e con non poche problematiche, ecco che a far traboccare il bicchiere già colmo arriva la TARI! 


A differenza di quanto accade per l'Imu e per la Tasi, le cui scadenze sono scandite dalla normativa nazionale, per la TARI ogni ente locale sta procedendo a suo modo. Sono i comuni, infatti, a dovere definire le caratteristiche del prelievo, i termini e le modalità per il suo versamento.
Il saldo Imu va versato entro il 16 dicembre 2014, a conguaglio rispetto all'acconto di giugno (calcolato con le aliquote 2013).
L’acconto Tasi andava pagato a giugno, se il comune aveva deciso per tempo aliquote e detrazioni (in tal caso il saldo verrà corrisposto il 16 dicembre 2014).
Nei comuni che non hanno deliberato, ma che lo faranno entro il 10 settembre (e le delibere verranno pubblicate sul portale del Mef entro il 18 settembre 2014), la scadenza slitta al 16 ottobre (con saldo al 16 dicembre), altrimenti si dovrà pagare tutto entro il 16 dicembre applicando l'aliquota base dell'1 per mille.
Nonostante molti enti abbiano già inviato a domicilio i bollettini già compilati per il pagamento, la maggior parte non ha ancora provveduto.
La Tari rimane comunque un tributo da versare, per cui, in caso di mancato invio o di mancata ricezione, per disguidi postali, dei modelli e degli avvisi di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta alle scadenze previste dal proprio comune, sperando che lo stesso non applichi sanzioni in caso di ritardo non ascrivibile al contribuente.
Ebbene se i comuni non dovessero inviare i bollettini o gli F24 pre-compilati, prepariamoci a capire almeno di che si tratta.

La gestione della riscossione - I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97,affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Dunque, il servizio di accertamento e di riscossione della Tari può essere affidato dai Comuni - senza gara pubblica, agli stessi soggetti affidatari dell’accertamento e della riscossione della Tares, fino alla scadenza del relativo contratto.

Le scadenze della TARI - Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di normaalmeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e all’IMU. Sul sito www.finanze.it alla pagina «Fiscalità locale» è possibile verificare le relative delibere. È consentito il pagamento della TARI in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno: cosa alquanto avveniristica per il 2014.

Le modalità di versamento - Il versamento della TARI, in base alle modifiche apportate alla legge di stabilità 2014 dal D.L. n.16/2014, va effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (F24, Mav, Rid, Pos ecc. da tempo in uso in diverse amministrazioni).

Chi deve versare la TARI - Soggetto passivo della Tari è “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Se però si tratta didetenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (articolo 1, commi 642 e 643, L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Dal confronto delle norme discende che la Tari, per un appartamento indiviso fra due comproprietari, di cui uno solo lo occupa (a prescindere che si tratti di abitazione principale o secondaria), è dovuta solo da chi lo occupa.

Agevolazioni ed esenzioni - Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali a uso abitativo.
Il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra evidenziate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può prevedere criteri alternativi di quelli di cui al D.P.R. n. 158/1999. Dal 2016 nella determinazione dei costi (rilevanti ai fini della determinazione della tariffa deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del relativo servizio. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali.
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
In caso di mancato svolgimento del servizio rifiuti, o in caso di violazioni o di interruzione del servizio la TARI è dovuta al massimo nella misura del 20%. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40%.
Nel caso di raccolta differenziata per le utenze domestiche sono assicurate delle riduzioni della tariffa.

Il calcolo -
 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
I conteggi vanno fatti senza considerare la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro pagata lo scorso anno, in quanto dal 2014 non è più dovuta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 7 agosto 2014

Le spese di vitto e alloggio per i professionisti

La deducibilità ai fini IRPEF delle spese inerenti al vitto e all'alloggio varia in rapporto alla finalità per cui il libero professionista le ha sostenute per sé stesso, in uno specifico periodo di imposta e in occasione della propria trasferta. 


1) Spese di vitto e alloggio sostenute per l'espletamento, in trasferta, dell'attività professionale. In questo caso, la deducibilità della succitata categoria di oneri è ammessa per il 75% del loro ammontare, entro il limite del 2% dei compensi annui;
2) spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per rappresentanza. Tali costi sono deducibili per il 75% del loro valore, ma entro il limite dell'1% del compenso annuo percepito dal libero professionista. In questa fattispecie, la spesa di vitto e di alloggio è ritenuta di rappresentanza allorché la connessa trasferta sia finalizzata all'incontro del libero professionista col cliente o col potenziale cliente, per instaurare un rapporto di pubbliche relazioni, che si attua nei seguenti contesti di intrattenimento;
3) spese di vitto e alloggio sostenute dal libero professionista per la partecipazione a convegni, seminari e corsi professionali. In questo caso è previsto un doppio limite: ovvero la deducibilità è ammessa per il 75% della metà del loro ammontare. In sostanza tali spese sono deducibili per il 37,5% del proprio valore.

Ai fini IRAP, si applica il medesimo trattamento fiscale appena analizzato in riferimento all'IRPEF. Inoltre, bisogna ricordare che il libero professionista è soggetto al pagamento dell'IRAP esclusivamente quando svolge la sua attività professionale in forma di autonoma organizzazione (Corte di Cassazione: Sentenza n. 1414 del 23 gennaio 2008).

Ai sensi del comma 5, art. 54, TUIR, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, sono deducibili:
- nella misura del 75%;
- e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Con riferimento all’applicazione dei due limiti sopra indicati va precisato che in primo luogo si riducono le spese al 75% e, successivamente, va effettuata la verifica con il tetto del 2% dei compensi.
I compensi da considerare a tale scopo (verifica del 2%) sono quelli risultanti dalla differenza tra l’importo indicato a rigo RE6 e quello di cui a rigo RE4 del Modello Unico 2014.
Non devono essere considerati i corrispettivi relativi alle plusvalenze di beni strumentali. 

Diversamente, le spese sono integralmente deducibili qualora siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (art. 36, comma 29, D.L. n. 223/2006).
Per evitare duplicazioni nella deduzione di tali spese (da parte del committente e da parte del professionista), l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 28/2006 e n. 11/2007, ha spiegato gli adempimenti che professionista e committente debbono porre in essere. In particolare:
- il committente:
- riceve dall’albergatore o ristoratore, il documento fiscale a lui intestato con l’indicazione del professionista che ha usufruito del servizio; nel caso in cui si tratti di più professionisti, deve essere specificata la parte di corrispettivo riferibile a ciascuno di essi;
- comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente. Solo a questo punto il professionista può considerare il costo come deducibile senza limitazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 5 agosto 2014

Fisco: le lettere non sono un accertamento

Ancora possibile presentare l’integrativa e fruire del ravvedimento

Premessa – Le missive che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta spedendo ai contribuenti che nel periodo d’imposta 2012 hanno sostenuto “spese troppo elevate” rispetto al reddito dichiarato non sono l’innesco di un avviso di accertamento ma solamente un invito a regolarizzarsi. Per questo motivo il contribuente per tale periodo d’imposta può ancora fruire del ravvedimento operoso presentando Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Le lettere - A numerosi contribuenti stanno giungendo in questi giorni lettere dell'Agenzia delle Entrate nelle quali viene segnalato che acquisti e spese sostenute per l'anno 2012 appaiono eccessivi rispetto al reddito dichiarato per il medesimo anno. In sostanza, l'Agenzia ha comparato le dichiarazioni 2013 (anno 2012) con le informazioni presenti nelle banche dati e ha riscontrato che, in vari casi, “risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati”. La lettera sottintende chiaramente un'incongruenza tra i redditi dichiarati dal contribuente e le spese sostenute.

Tipologia di comunicazione – Queste lettere sono una sorta di moral suasion nei confronti del contribuente, perché riveda la dichiarazione dei redditi e ne tenga comunque conto anche per la prossima dichiarazione 2013. È, quindi, una sorta di “preavviso” di accertamento sintetico, sanabile a posteriori dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso come suggerito nella stessa missiva.

Accertamento - Non siamo ancora in una fase di accertamento e per questo motivo è possibile fruire del ravvedimento operoso. Tale istituto, infatti, è inibito dall'inizio di “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento”, ma non dalle lettere “informative” che l'agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni.
Spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate – Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che “Rispondere alla lettera non è obbligatorio. Il destinatario della comunicazione non deve fornire spiegazioni all'amministrazione finanziaria, a meno che non voglia segnalare la presenza di errori nei dati in possesso dell'Agenzia, e il ricevimento della lettera non farà scattare alcun controllo in via automatica nei suoi confronti. Lo spirito con cui viene promossa questa campagna è quello di creare un clima di compliance che favorisca la collaborazione tra contribuenti ed Entrate. In pratica, con le lettere si è voluto segnalare che ci risultano anomalie tra spese e redditi e invitiamo il contribuente a una sorta di auto-verifica. Se ci sono stati errori o dimenticanze il contribuente può ravvedersi. Altrimenti, se è tutto in regola, può scegliere se chiarire subito la sua posizione attraverso i canali indicati nella stessa lettera o no. Ma la lettera non rappresenta l'avvio di un accertamento”.

Comportamento del contribuente – Al ricevimento della lettera il contribuente ha quindi diverse alternative. La prima è costituita dal non rispondere alla lettera e attendere l’eventuale vero avvio dell’accertamento da “redditometro”. La seconda corrisponde a comunicare, all'indirizzo mail riportato, che i dati indicati nella lettera non sono corretti. La terza consiste nell’effettuare il ravvedimento operoso per l'anno d'imposta 2012 presentando un Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Ravvedimento operoso – Qualora si ricorra a quest’ultima ipotesi si ricorda che per gli errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta) la sanzione del 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3,75 %. Mentre per gli errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile) la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 12,5%.

Calcolo - Va detto peraltro, che la lettera espone solamente un confronto con i consumi sostenuti nell'anno e non anche del reddito induttivamente determinato in conseguenza dal possesso di determinati beni e servizi, pertanto in assenza di dati precisi risulta difficile per il contribuente poter valutare con precisione se procedere con il ravvedimento o meno.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 4 agosto 2014

Quando sono eccessive le differenze fra redditi e spese.

“Avvertiti” i contribuenti con differenze troppo alte tra spese e redditi

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Premessa – Anche quest’anno sono in arrivo lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate che evidenziano ai contribuenti che le spese sostenute nel corso del 2012 (rilevate mediante le banche dati dell'amministrazione finanziaria) non sono in linea con il reddito dichiarato. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di infondere timore nel contribuente il quale posto di fronte al rischio di accertamento provveda a dichiarare redditi più elevati in sede di Unico 2014 redditi 2013 oppure provveda perfino a modificare l’Unico 2013 redditi 2012 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il prossimo 30 settembre 2014.

Dichiarazione dei redditi - Le dichiarazioni dei redditi sono ormai arrivate nel pieno della loro compilazione e l’Agenzia delle Entrate ha pensato ad una manovra dissuasiva nei confronti dei contribuenti “sensibili” al redditometro, cioè quelli che presentano una differenza sensibile tra le spese effettuate e i redditi dichiarati. La tattica adottata (anche gli anni scorsi) consiste nell’invio di comunicazioni a questi contribuenti con lo scopo di avvisare che il Fisco ha notato l'anomalia.

Comunicazione - Più precisamente nel documento viene evidenziato che il contribuente ha presentato una dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2012 non coerente con le spese intercettate dall’Amministrazione finanziaria. A questo scopo è allegato un prospetto che riporta la natura di tali spese come acquisti di immobili, auto, sottoscrizione di contratti di leasing, polizze assicurative e spese per lavoro domestico, senza, però, alcuna indicazione delle somme spese A seguito dell’incoerenza il contribuente viene invitato a fornire, anche tramite posta elettronica, chiarimenti sulle spese sostenute, dimostrando ad esempio che l'acquisto è stato possibile grazie a un disinvestimento patrimoniale o provvedere al ravvedimento operoso inviando un modello UNICO 2013 integrativo, entro il 30.09.2014.

Finalità - La lettera che l’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti ha la portata di una segnalazione al contribuente dell’anomalia riscontrata al fine di ottenere comportamenti più virtuosi per anni successivi. La lettera, in definitiva, ha il tono di un avvertimento con la funzione di condurre il contribuente ad assumere un comportamento diverso, dichiarando, magari già per il periodo di imposta 2013, un importo reddituale più consono.

Adeguamento - Per quanto riguarda il possibile adeguamento, va evidenziato che in assenza di dati anche se il contribuente volesse procedere a dichiarare un reddito più elevato, sia perché effettivamente c’è stata un’evasione, ma anche solo per una semplice ragione di cautela, mancherebbe l’importo per potere procedere in tal senso.

Risposta - Nel contenuto delle comunicazioni è comunque indicato un indirizzo e-mail (dc.acc.commsint@agenziaentrate.it) al quale i contribuenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali errori o incongruenze contenute nel prospetto relativo alle spese sostenute nell'anno 2012 oggetto di segnalazione. Così come gli anni scorsi, occorre dunque valutare l'opportunità o meno di replicare attraverso il suddetto indirizzo e-mail. Pur dubitando, e non poco, della valenza giuridica di tale canale di comunicazione telematica, anche nel rispetto della possibilità concessa all'Amministrazione Finanziaria, di ottenere anche a richiesta informazioni e dati, è sicuramente opportuno che il contribuente avvisi fin da subito le Entrate circa situazioni non veritiere in ordine alle spese allo stesso imputate o circa il possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o quant'altro.

Difesa - La difesa nel merito dovrebbe puntare per quanto attiene alla dimostrazione in ordine all’eventuale scostamento rilevato in seguito all’acquisto di un bene patrimoniale alla produzione della documentazione bancaria comprovante l’ottenimento di un mutuo o all’esibizione dei documenti comprovanti il trasferimento di una somma di denaro da parte dei genitori. Difficile dire se l'invio di tali informazioni sarà sufficiente a bloccare sul nascere l'iniziativa della direzione centrale accertamento o se si sarà solamente perso del tempo, ma è altamente probabile che le missive del Fisco abbiano in realtà ben altri obiettivi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 1 agosto 2014

Nel processo tributario, la sospensione feriale opera per tutti i termini previsti nel contenzioso

Premessa – Nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario. Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. 

Sospensione termini processuali - Come ogni anno da lunedì 1° agosto, è partita la consueta sospensione feriale dei termini processuali. Vacanze lunghe 46 giorni, cioè fino al 15 settembre, poi, dal 16, contribuenti e Amministrazione finanziaria possono ricominciare a contare i giorni entro i quali gli è consentito agire in giudizio, per la legittima rivendicazione dei rispettivi diritti.

Le regole generali - Sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi, cioè, ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Quindi non si sospendono i termini per adempiere un contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione.

Il lavoro - Retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali, generano liti non soggette a sospensione feriale. Anche il pubblico impiego, giudicato dalla magistratura ordinaria, impegna avvocati e magistrati nel periodo estivo. Sono invece sospese le cause di lavoro (soprattutto i concorsi) di competenza dei Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati e avvocati dello Stato restano sospese, perchè il giudice competente è quello amministrativo

Processo tributario - L’interruzione, feriale opera a tutti gli effetti nel processo tributario. Un ricorso indirizzato alla Commissione tributaria (organo di giustizia), si giova, quindi, della sospensione dei termini. In particolare nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (circ. n. 26/D del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996). Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto ritenuto fondamentale per l’instaurazione del contenzioso tributario, l’istituto della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell’instaurazione del giudizio. In sostanza, il periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari, come, ad esempio: l’avviso di accertamento; l’avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento e l’impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 28 luglio 2014

Il lavoro autonomo occasionale all’estero

La tassazione dei redditi di lavoro occasionale all’estero sono regolati dall’art. 3, comma 1 del TUIR che sancisce il principio di tassazione su base mondiale, in base al quale, le persone fisiche sono tassate in Italia sui redditi ovunque prodotti. Ciò significa che colui che svolge attività di lavoro autonomo occasionale all’estero sarà sottoposto a imposizione fiscale italiana e dovrà indicare i redditi nel quadro RL del Modello Unico PF 2014. 


I redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono ricompresi tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986 e le modalità di determinazione di tali redditi sono individuate dall’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986. Secondo tali disposizioni, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono dati dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese direttamente inerenti alla loro produzione. Nel caso in cui il compenso percepito corrisponda alle spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 49/E/2013 ha previsto la possibilità di non dichiarare tali somme nella dichiarazione dei redditi.

Si deve comunque tener conto che l’esercizio della potestà impositiva italiana va commisurato alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Queste ultime, nel paragrafo 14, in tema di professioni indipendenti, prevedono la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che il lavoratore non disponga una base d’affari nel Paese estero, fattispecie che non è collegabile allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.

Un altro punto importante è l’applicazione della ritenuta alla fonte ex art. 25, c. 1, D.P.R. 600/73, considerato che l’art. 23, c. 1 del medesimo decreto sancisce che anche i soggetti di diritto estero e non residenti in Italia possono agire da sostituti d’imposta, quindi essere obbligati a effettuare la ritenuta a titolo di acconto. Con la Risoluzione n. 649/1980 l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che l’ente estero obbligato a ciò è soltanto quello tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese, esonerando tutti gli altri.

Le stesse istruzioni al modello 770/2014 non includono, tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello, le società non residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, se la società di diritto estero è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essa sarà obbligata ad agire come sostituto d’imposta, mentre se la società di diritto estero non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essa non sarà obbligata ad agire in qualità di sostituto d’imposta.

Particolare attenzione si deve porre anche all’aspetto contributivo, distinguendo tra compensi occasionali inferiori o superiori a euro 5.000 per i quali scatta l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata ex art. 44, c. 2 del D.L. 269/03. Al superamento della soglia limite sarà il committente a dover operare tutte le ritenute previdenziali e dovrà versarle alla sede Inps di competenza.

Nel caso in cui il committente estero non sia sostituto d’imposta in Italia, dovrà essere il percipiente residente a dover auto-liquidare il dovuto in sede di dichiarazione dei redditi, con evidenziazionenell’apposita sezione RR del modello Unico.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 23 luglio 2014

Iscrizione al VIES senza autorizzazione

L’inclusione nell’archivio Vies è condizione necessaria, per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituiscono una stabile organizzazione), al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 27, D.L. 78/2010). 

La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure successivamente inviando un’istanza all’ufficio.
Per i soggetti che richiedono l’iscrizione al VIES in un momento successivo all’apertura della partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, è possibile effettuare la richiesta direttamente in via telematica. L’adozione della modalità telematica d’iscrizione al VIES è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore.

La procedura - A seguito della presentazione della richiesta, l’Amministrazione Finanziaria effettua i necessari controlli.
In particolare:
1. vale il silenzio – assenso, ovvero se dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES il trentunesimo giorno successivo a quello dell’attribuzione della partita Iva o della ricezione dell’istanza;

2. in caso contrario, l’ufficio emette un provvedimento motivato di diniego, che preclude l’inserimento nel Vies, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie. Il provvedimento di diniego è impugnabile davanti alla Ctp;

3. successivamente all’eventuale inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza, l’ufficio effettua specifici approfondimenti, a completare l’analisi svolta nei primi 30 giorni. Ove identifichi specifici profili di rischio, l’ufficio emette un provvedimento di revoca dell’inclusione del contribuente nell’archivio.

Le criticità – L’attuale procedura d’iscrizione al VIES prevede che nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie l’effettuazione di operazioni intracomunitarie comporta la tassazione non nel Paese di destinazione, come avviene generalmente negli scambi intracomunitari, ma nel Paese di origine.
Lo stesso dicasi nei casi di:
• provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei 30 giorni successi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie;
• in caso di provvedimento di revoca emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei 6 mesi successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie;
• in assenza di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Le novità - 
Nell’art. 22 del D.Lgs. semplificazioni fiscali, approvato nel CDM del 20.06.2014, si introducono novità per quanto riguarda l’accesso all’archivio VIES.
La nuova procedura prevede che il soggetto che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione può darne comunicazione esercitando l’opzione al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Con l’esercizio dell’opzione, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Autore: Redazione Fiscal Focus