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lunedì 24 febbraio 2014

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Di Paolo Meneghetti e Vittoria Meneghetti

Da pochi giorni San Marino è stata esclusa dall'elenco dei Paesi black list, il che dovrebbe alleggerire il carico di adempimenti che sono costretti a compiere i soggetti che intrattengono rapporti con tale Stato.

Fino all'anno scorso le operazioni con la Repubblica di San Marino erano connotate da complessi adempimenti che disincentivavano i rapporti con tale Stato.
 Dal 12 febbraio di quest'anno qualcosa è cambiato, poiché il ministro dell'Economia Saccomanni ha firmato l'uscita di San Marino dalla lista dei Paesi black list, anche in virtù della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare la doppia imposizione e prevenire le frodi fiscali in vigore da gennaio di quest'anno; ciò dovrebbe consentire, per lo meno, di evitare la compilazione della comunicazione black list attraverso il modello polivalente.
Tuttavia, anche in assenza della comunicazione black list gli adempimenti richiesti restano laboriosi; ipotizzando una cessione di beni da parte di un'azienda italiana verso un'azienda (ossia soggetto munito di p.Iva) sammarinese il cedente dovrebbe gestire un complesso iter: deve emettere la fattura in 4 copie, 3 delle quali vanno consegnate all'acquirente che a sua volta deve restituirne una con il timbro a secco dell'Ufficio tributario di San Marino e con la marca perforata con l'indicazione della data. Nel caso in cui il cedente, entro 4 mesi, non riceva la copia perforata e vidimata deve darne comunicazione sia all'Ufficio tributi di San Marino sia all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Nella fattura di vendita il cedente apporrà la propria p.Iva preceduta da "IT" e il codice identificativo del cliente preceduto dalle lettere "SM" e seguito da 5 numeri e la dicitura "operazione non imponibile ex art.71, DPR 633/1972", articolo che tratta delle operazioni con San Marino (e con Città del Vaticano). Inoltre è costretto a emettere anche il DDT in 3 copie, 2 delle quali scorteranno la merce fino all'entrata nel Paese.
Una volta adempiuto alla fatturazione occorre espletare un altro adempimento nel caso in cui le cessioni di beni non siano solo verso San Marino, ma anche verso altri Stati Europei: la compilazione del Modello Intra 1-bis (parte fiscale) anche se la Repubblica di San Marino non rientra tra gli stati UE (fino a pochi giorni fa era necessaria anche la comunicazione polivalente per i paesi black list, adempimento che ad oggi parrebbe non più obbligatorio, anche se sono opportuni chiarimenti in merito).
Per quanto riguarda il modello Intrastat, dall' 1.01.2010 la relativa presentazione può avvenire solo telematicamente entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (se le operazioni nei 4 trimestri precedenti non superano 50.000 euro) o al mese della cessione (se le operazioni superano 50.000 euro).
Questione differente riguarda, invece, gli acquisti da imprese sammarinesi che possono avvenire con addebito d'imposta da parte del cedente o senza addebito. Nel primo caso il cessionario italiano dovrà annotare nel registro Iva acquisti la fattura perforata e timbrata a secco e potrà detrarre l'Iva, nel secondo caso invece, integrerà l'originale del cessionario con l'Iva e annoterà la fattura nei registri Iva acquisti e Iva vendite e comunicherà l'annotazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. In entrambi i casi non occorre presentare il modello Intrastat.

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