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martedì 17 giugno 2014

RIDOTTO A 50.000 EURO IL CAPITALE MINIMO PER LA COSTITUZIONE DI SPA


Capitale sociale minimo ridotto da 120.000,00 euro a 50.000, 00 euro. Conseguenze: maggiori le nomine degli organi di controllo nelle SRL.

Nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 13 giugno, sono state varate una serie di misure (in corso di pubblicazione in GU) rivolte a incentivare la costituzione di SPA, nonché facilitare per tutte le società di capitali il reperimento di capitali “esterni” (fattore di vitale importanza in un periodo di stretta creditizia del sistema bancario).
Tra le misure adottate dal Governo, assume un ruolo centrale la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.

Le norme attualmente in vigore
 - L’attuale versione dell’art. 2327 del codice civile dispone che “la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro”.
L’art. 2454 del codice civile prevede che la medesima disposizione si applichi per le SAPA.
Per quanto riguarda le SRL, gli articoli 2463 e 2463 – bis del codice civile prevedono che il capitale sociale minimo per la costituzione sia pari a euro 10.000,00. È prevista la possibilità di costituzione di Srl con 1 solo euro. Inoltre, per le Srl semplificate il capitale minino deve essere almeno pari a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro.

La riduzione del capitale sociale minimo per le SPA - Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri modifica l’art. 2327 del codice civile prevedendo la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro delcapitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.
È evidente che la finalità della modifica normativa è incentivare la costituzione di SPA.

Gli effetti - Gli effetti derivanti dalla modifica del capitale sociale minimo necessario alla costituzione del capitale sociale sono molteplici:
1. le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile saranno pari ad 1/3 di 50.000 euro;
2. la ricostituzione del capitale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale minimo;
3. per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a euro 50.000,00 (ovvero il nuovo livello minimo stabilito per le società per azioni).


In merito a quest’ultimo punto, è doveroso segnalare che per le Srl che a seguito della modifica normativa vedranno superato il nuovo limite, non sarà necessaria la nomina dell’organo di controllo nel 2014.

Questo perché l’art. 2477 del Codice civile impone la nomina dell'organo di controllo nella Srl, a causa dell'aumento del suo capitale sociale a un valore nominale pari o superiore al valore del capitale minimo richiesto per la Spa, entro i trenta giorni successivi all'assemblea che approva il bilancio in cui viene "registrato" l’aumento del capitale sociale della Srl.

Di conseguenza, il superamento del capitale sociale minimo che fa scattare l’obbligo dell’organo di controllo verrà rilevato nel bilancio 2014 da approvare nel 2015 (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare). Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio 2014 sarà necessario nominare l’organo di controllo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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