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venerdì 30 maggio 2014

Interessi passivi su mutui e coniuge a carico

Tra i vari chiarimenti contenuti nella Circolare 11/E del 21 maggio 2014 ve n’è uno che merita attenzione, soprattutto perché introduce un discrimine difficilmente giustificabile tra gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi passivi sui mutui per la costruzione dell’abitazione principale. 


Ci si riferisce al fatto che, mentre in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote, la stessa disposizione non può estendersi ai mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale.

Pertanto un contribuente che avesse deciso di costruire l’abitazione, piuttosto che acquistarla, si troverebbe ingiustamente penalizzato nel caso in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico.

Perché questa differenza? Ebbene, come chiarisce la Circolare 11/E del 21.05.2014, il motivo è da rinvenire semplicemente nel fatto che, mentre l’art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR, così come modificato dalla Legge n. 388 del 2000, contempla tale possibilità, lo stesso non è previsto comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR, inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 449 del 1997.

Gli oneri sostenuti per i familiari a carico

In linea generale deve essere sottolineato che effettivamente non tutti gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico sono infatti esclusivamente quelle di seguito elencate:
- spese sanitarie, anche per portatori di handicap (righi RP1, col. 2 e RP3);
- spese per veicoli adattati per portatori di handicap (rigo RP4);
- spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);
- assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e la non autosufficienza (righi da RP8 a RP14, codice 12);
- spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codice 13);
- spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15);
- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18);
- contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP8 a RP14, codice 32);
- spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33).

In tutti gli altri casi invece non è possibile fruire della detrazione.

Soltanto con specifico riferimento agli interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è espressamente stabilito che, nel caso in cui il mutuo è cointestato al coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Quanto appena esposto ovviamente non consente sempre la detrazione nel caso in cui un familiare a carico abbia contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: nell’ipotesi in cui, infatti, il mutuo sia intestato al figlio a carico, il genitore non potrà indicare nella sua dichiarazione le spese sostenute.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 27 maggio 2014

REDDITI PROFESSIONALI, INCASSI INCERTI A CAVALLO D’ANNO.

PRONTO FISCO

Venerdì, Maggio 23, 2014 - 15:15 | Inserito da Confprofessioni

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

E’ tempo di dichiarazioni dei redditi. Il principale problema per il professionista è districarsi tra il labirinto delle norme del Tuir, ossia il testo unico delle imposte sui redditi, normativa di riferimento per calcolare il reddito imponibile I professionisti, è noto, determinano il proprio reddito in forza del principio di cassa. In tal senso è esplicito l’articolo 54 del citato testo unico. La medesima disciplina si applica anche ai lavoratori autonomi che esercitano l’attività in forma associata, quali le associazioni tra artisti o professionisti nonché le società semplici laddove esercitino attività di lavoro autonomo. In verità la locuzione “arti e professioni” appare riduttiva posto che la disposizione si applica a tutti gli esercenti attività di lavoro autonomo, ancorché non di tipo artistico e a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia un professionista iscritto in albi o elenchi regolamentati. Dunque, ricadono nella disciplina di cui al citato art. 54, ad esempio, i tributaristi, i consulenti marketing, i professionisti operati nel settore del software. La platea è assai vasta. A tale riguardo, occorre, peraltro, sottolineare che talune figure di lavoratori autonomi, a seconda delle specifiche caratteristiche dell’attività e modalità di svolgimento possono assumere la natura di imprenditori, usualmente artigiani, quali, ad esempio, i fotografi e i softeristi.

Il principio di cassa
Come anticipato, il compenso del professionista concorre a formare il reddito nel momento dell’incasso. Similmente i costi e spese, laddove deducibili, si deducono al momento del relativo pagamento, fatte salve alcune eccezioni specificamente disciplinate nell’ambito del citato art. 54 del predetto TU, quali, ad esempio, i canoni di locazione finanziaria, il trattamento di fine rapporto di lavoro, gli acquisti di beni strumentali, che sono deducibili in base al principio di competenza temporale sostanzialmente con le stesse regole previste per il reddito d’impresa.

L’incasso a cavallo d’anno
Posto che il periodo d’imposta del lavoratore autonomo termina il 31 dicembre, sono sorti in passato alcuni dubbi in relazione alle diverse modalità con cui il lavoratore autonomo può percepire i propri compensi laddove il pagamento venga effettuato con uno strumento che non consente di ottenere la immediata disponibilità della somma da parte del professionista. Vediamo allora quando si “configura” l’incasso per il professionista (così come anche il pagamento), utile per la determinazione del relativo reddito.

La casistica
Contanti - I compensi pagati mediante contanti si considerano percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista. In tale ipotesi vi è coincidenza del momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del professionista.
Assegno bancario - I compensi pagati mediante assegno bancario devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.
Assegno circolare - I compensi pagati mediante assegno circolare devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta. In particolare, per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari, l’ Agenzia delle Entrate, prima con risoluzione del 29 maggio 2009, n. 138/E, poi con circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, ha chiarito che gli stessi - la cui regolamentazione é contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176 - rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. La differenza principale fra queste due diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario: mentre con l'assegno bancario il traente ordina alla propria banca - trattario - di pagare per proprio conto qualcuno (prenditore) con l'assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario. Dal che, la conseguente conclusione che entrambi vanno attratti alla medesima modalità di imputazione temporale ai fini dell’incasso. La perplessità maggiore, è ovvio, riguarda l’assegno bancario: se infatti l’assegno circolare ha certezza di essere incassato, quello bancario potrebbe riservare la spiacevole sorpresa di essere “scoperto”, talché, è da ritenersi che l’incasso ai fini fiscali si abbia salvo il buon fine dell’assegno.
Bonifico bancario - Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. In tali termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.
Carta di credito - Nel caso di compensi pagati mediante carta di credito dovrebbe rilevare il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, da individuarsi in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente.
Pos – questa modalità di pagamento è di rilevante attualità dal momento che a decorrere dal prossimo 30 giugno diverrà obbligatorio per tutti i professionisti dotarsi di POS per consentire ai propri clienti anche questa modalità di pagamento. La norma contenuta nell’all’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedeva il termine del 1° gennaio 2014 ma per effetto del decreto milleproroghe (DL n. 150/2013 convertito in legge 15/2014) l’obbligo è slittato al 30 giugno 2014, per “consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito Tale obbligo riveste per talune figure di lavoratori autonomi una rilevante criticità: il costo annuale del POS e quello delle commissioni, per soggetti di piccole dimensioni può divenire un costo insostenibile e, nella sostanza, del tutto inutile. S’immagini il lavoratore autonomo che ha un numero assai limitato di clienti se non addirittura è mono committente. Peraltro l’introduzione del POS, semmai dovesse essere finalizzato alla riduzione dell’evasione fiscale, come intuibile, è del tutto inefficace a differenza dell’utilizzo di questo strumento in attività commerciali rivolte al pubblico. Al momento, tuttavia, non è prevista alcuna sanzione in caso di inottemperanza. Ad ogni modo è da ritenersi che in caso di pagamento tramite carta di debito rilevi ai fini fiscali alla data dell’accredito sul conto corrente del lavoratore autonomo.

PAGAMENTO DEL COMPENSO 
Modalità ImputazionePrassi
Contanti
Nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista

 
Assegno bancario
Nel momento in cui si realizza con la consegna del titolo a prescindere da quando il professionista lo versa sul proprio conto corrente

Agenzia delle Entrate, circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E
Assegno circolare
Nel momento in cui si realizza con la consegna del titolo a prescindere da quando il professionista lo versa sul proprio conto corrente

Agenzia delle Entrate, risoluzione del 29 maggio 2009, n. 138/E Agenzia delle Entrate, circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E
Bonifico bancario
Il momento in cui il professionista riceve l’accredito sul proprio conto corrente (cd. “data disponibile”). E’ il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata

Agenzia delle Entrate, circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E
Carta di credito
Il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, da individuarsi in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente

Fattispecie non esaminata dall’Agenzia
Carta di debito
Carta di debito Il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, da individuarsi in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente

Fattispecie non esaminata dall’Agenzia

La certificazione delle ritenute subite
Un argomento di estrema delicatezza, collegato alla percezione e soprattutto alla dichiarazione dei compensi, è quello della certificazione dei pagamenti ricevuti e delle relative ritenute subite. Sul tema appare utile segnalare due questioni:
- in primo luogo, potrebbero sussistere delle difformità tra la documentazione ricevuta dal soggetto pagatore e gli obblighi fiscali del professionista. Si pensi all’ipotesi del bonifico bancario. Il pagamento è rilevante nel momento in cui è disposto il bonifico (ad esempio 30 dicembre). L’incasso rileva nel momento dell’accredito (ad esempio, 3 gennaio). Il pagatore inevitabilmente effettuerà il versamento della ritenuta Irpef entro il 16 gennaio 2014 e certificherà la ritenuta operata con riferimento al 2013. Il professionista, invece, deve adempiere far rilevare il compenso nell’anno 2014. Il problema esposto, comunque, non è particolarmente rilevante, essendo facilmente risolvibile proprio in considerazione della documentazione disponibile da esibirsi in caso di verifica;
- In secondo luogo, il professionista potrebbe non ricevere la certificazione. In tale evenienza soccorre la risoluzione n. 68/E/09, che permette lo scomputo della ritenuta a patto che il professionista sia in grado di dimostrare di averla subita producendo la fattura emessa e documentando il pagamento ricevuto.

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giovedì 22 maggio 2014

Dichiarazione dei redditi: i chiarimenti del Fisco

Con la Circolare n.11/E del 21/05/2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le imposte sui redditi.

Rapporto Imu-Irpef - Nella Circolare viene in primo luogo richiamata l’attenzione sull’effetto sostitutivo Imu-Irpef.

In generale rimane fermo l’effetto sostitutivo Imu-Irpef anche nel caso in cui sia dovuto soltanto il versamento della prima e/o seconda rata o della cosiddetta Mini IMU.
Va tuttavia rilevato come l’Agenzia delle entrate abbia espressamente sottolineato, nella circolare in oggetto, che l’effetto sostitutivo in queste ipotesi previsto, è limitato soltanto all’anno 2013.

Canoni di locazione non percepiti - La circolare si sofferma anche sui canoni di locazione non percepiti.
Viene a tal proposito ricordato come i canoni di locazione debbano essere sempre dichiarati, indipendentemente dall’effettiva percezione.
L’attenzione viene tuttavia richiamata su un’importante distinzione: quella tra le locazioni di immobili abitativi e non abitativi.

Più in particolare viene chiarito che, mentre per gli immobili abitativi assume rilevanza la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (a decorrere dalla quale i canoni possono non essere più dichiarati), per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga.

Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Mentre con riferimento al primo punto occorre chiarire che tale interpretazione appariva ormai come condivisa, lascia qualche perplessità il secondo chiarimento, in quanto l’eventuale credito d’imposta per i canoni non percepiti e riconosciuti dalla Giudice non appariva come una disposizione collegata soltanto agli immobili abitativi.

Le spese sanitarie - La Circolare n.11/E si concentra anche sulle spese sanitarie detraibili.
Viene infatti chiarito che:
- la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, pertanto le prestazioni dallo stesso svolte non consentono la fruizione della detrazione. Le spese potranno essere però detratte se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute.
- viene al contrario riconosciuta la detraibilità per i compensi al biologo nutrizionista. Ciò in considerazione del fatto che la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.

Le spese di ristrutturazione – Un’importantissima precisazione riguarda la possibilità di fruire della detrazione per le ristrutturazioni o per il risparmio energetico anche nel caso in cui le spese siano state sostenute dal contribuente tramite finanziamento.
In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico completo dei dati previsti (causale di versamento con gli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per cui è effettuato il pagamento, partita Iva del destinatario del bonifico), di cui il contribuente deve conservare una copia.
L’anno di sostenimento della spesa corrisponde a quello in cui è stato emesso il bonifico dalla finanziaria al fornitore.

Con la circolare in oggetto viene altresì stabilito che, per poter fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomìni con non più di otto condòmini per i quali non vige l’obbligo di nominare un amministratore, devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale.

La detrazione prevista per le spese di ristrutturazione o per il risparmio energetico è ammessa anche nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente indicato i riferimenti normativi nella causale del bonifico.
È tuttavia necessario che l’errore non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.

Bonus mobili - Nella circolare 11/E viene altresì chiarito che anche gli interventi per il risparmio energetico consentono la fruizione del bonus mobili se riconducibili alla “manutenzione straordinaria”.

Al contrario non è possibile fruire del bonus mobili in caso di acquisto di box pertinenziale: il beneficio spetta infatti solo in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti e non anche nel caso di nuove costruzioni.

Un’altra importante precisazione riguarda gli strumenti di pagamento: al fine di poter accedere al beneficio è infatti necessario ricorrere all’apposito bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione dell’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Rimane tuttavia ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito.

Si ribadisce che l’importo complessivo ammissibile alla detrazione è 10mila euro in riferimento a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 21 maggio 2014

VERSAMENTO TASI


Il versamento della TASI è legato alla pubblicazione delle delibere da parte dei Comuni con cui vengono stabilite aliquote e detrazioni dell’imposta.
Per le abitazioni principali e pertinenze (oltre che per immobili assimilati alle stesse) i sindaci devono approvare le aliquote Tasi entro il 23 maggio 2014 per la pubblicazione entro il 31 maggio 2014.
In caso di mancata pubblicazione, il versamento viene automaticamente fatto slittare al 16 dicembre 2014, senza necessità di proroga.
Per “gli altri immobili” la determinazione delle aliquote e delle detrazioni doveva trovare rispondenza nelle delibere da approvare entro il 31 maggio 2014. Tuttavia, solo una piccola parte dei Comuni vi aveva provveduto.
La proroga
Con il comunicato del MEF n° 128 del 19.05.2014 è stato annunciato che “nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno”.
Dunque, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, se i comuni non delibereranno entro il 31 maggio 2014 (e non entro il 23 come specificato erroneamente dal Ministero), il versamento verrà prorogato al 16 Settembre 2014.

martedì 20 maggio 2014

Quadro RW: il tasso di cambio da utilizzare


Il quadro RW 2014 presenta tante novità.

A patire da quest’anno la compilazione del quadro RW dovrà avvenire sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE. Sono state eliminate le sezioni I e III, che riguardavano i trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento agli investimenti esteri e alle attività finanziarie detenute all’estero. È stata eliminata la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale erano soppressi gli obblighi di monitoraggio fiscale; la soglia di 10.000 euro è stata reintrodotta dalla legge di conversione (L. 50/2014) del D.L. 4/2014 (ex voluntary disclosure), ma riguarda esclusivamente i depositi e i conti correnti esteri.
I criteri di valorizzazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere ai fini del monitoraggio fiscale sono i medesimi criteri previsti per l’IVIE e per l’IVAFE, l’introduzione obblighi dichiarativi a carico dei “titolari effettivi” degli investimenti esteri.

Le modifiche riguardano anche il tasso di cambio da utilizzare per inserire nei diversi righi i valori espressi all'origine in una valuta diversa dall'euro.
L’attuale formulazione dell’art. 4, co. 4, D.L. 167/1990, prevede che “con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché,annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare”.

La disposizione normativa citata, in realtà, non modifica il tasso di cambio da utilizzare, facendo sempre riferimento, come avvenuto fino alla dichiarazione 2013 (periodo d’imposta 2012), al tasso di cambio annuale. In termini pratici, per il periodo d’imposta 2013, si dovrebbe far riferimento ai tassi di cambio stabiliti con Provvedimento del 10 aprile 2014.

In apparenza nulla di nuovo, se non fosse che il provvedimento del 18 dicembre 2013, attuativo delle modifiche all'articolo 4 dalla Legge 97/2013, prevede che “il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir”.

In sostanza, il riferimento non è più ai cambi annuali, ma a quelli medi mensili.

Tale riferimento è rinvenibile anche nelle istruzioni a Unico PF, a pagina 35 del fascicolo 2, laddove si rinvengono le stesse previsioni contenute nel provvedimento del 18 dicembre, imponendo il riferimento aicambi mensili.

Questo significa, ad esempio, che:
• per il mese di dicembre 2013 si dovrà far riferimento ai tassi fissati con il provvedimento del 14 gennaio 2014;
• per la conversione del valore iniziale delle attività detenute all'estero si deve utilizzare il cambio del mese di dicembre dell'anno precedente (Telefisco 2014).

È chiaro che il riferimento ai cambi medi mensili operato dal provvedimento del 18 dicembre 2013supera il dato normativo, pertanto dovrebbe considerarsi inefficace, in quanto prevale la fonte di rango superiore secondo il criterio della gerarchia delle fonti.
Autore: Redazione Fiscal Focus